Cassazione Civile, Ordinanza n. 01908/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa committente)
La controversia
Alcuni lavoratori, dipendenti di una società che svolgeva servizi di front office e back office per clienti della società convenuta, hanno chiesto di accertare che la prestazione fosse stata in concreto resa con vincolo di subordinazione nei confronti della committente e che, quindi, il rapporto dovesse essere qualificato come somministrazione irregolare e/o appalto non genuino, in violazione della disciplina del d.lgs. n. 276 del 2003. La Corte d'appello aveva però confermato il rigetto delle domande, ritenendo, sulla base delle risultanze istruttorie, lecito l'appalto. In cassazione i ricorrenti hanno proposto tre motivi, formalmente denunciando violazioni di legge e nullità della sentenza, ma sostanzialmente contestando la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici di merito, lamentando in particolare: errata applicazione degli artt. 20-29 d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 2697 c.c.; mancata considerazione del contenuto della documentazione prodotta dalla committente; omessa lettura di atti e documenti; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure, pur rubricate come violazioni di legge e nullità, investivano in realtà l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla genuinità dell'appalto e sull'insussistenza della subordinazione verso la committente. Ha quindi affermato che non è consentito in sede di legittimità sollecitare una rivalutazione del merito, specie in presenza di "doppia conforme". Ha inoltre precisato che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza, e che l'art. 2697 c.c. è censurabile solo se l'onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese e, essendo il ricorso inammissibile, è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 20-29 d.lgs. n. 276/2003
Richiamati come disciplina della somministrazione di lavoro e dell'appalto; la Corte osserva che la loro violazione, dedotta solo formalmente, non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del fatto accertato dai giudici di merito.
art. 2697 c.c.
La violazione della norma sull'onere della prova è deducibile solo se il giudice abbia attribuito l'onere alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal merito.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione ricorre solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o abbia espressamente/implicitamente dichiarato di non osservare la regola di disponibilità della prova; non basta contestare la diversa forza persuasiva attribuita alle prove.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia negato il prudente apprezzamento nei casi in cui è imposto; non se si contesti il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 132 c.p.c.
La censura motivazionale è inammissibile quando il percorso argomentativo della sentenza sia percepibile e la doglianza, nella sostanza, miri a ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato sia quale norma sulla motivazione richiamata dalla Corte territoriale, sia per il rinvio alle motivazioni di precedenti decisioni sovrapponibili.
art. 345 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, ma la Corte rileva che la censura, in realtà, non riguarda una questione di diritto processuale nei termini dedotti bensì la ricostruzione del fatto.
art. 360 c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio di violazione o falsa applicazione di legge va specificamente articolato indicando le affermazioni in diritto della sentenza impugnata in contrasto con le norme applicabili; inoltre, gli errori processuali devono essere dedotti secondo le regole proprie del motivo ex n. 4.
art. 348 ter c.p.c.
La presenza di una "doppia conforme" limita ulteriormente la possibilità di sindacato in cassazione sulla ricostruzione dei fatti.
art. 112 c.p.c.
Per denunciare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato occorre indicare specificamente il contenuto degli atti processuali e come la domanda sia stata introdotta, decisa e devoluta nei gradi di merito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato quanto alla trattazione in camera di consiglio e al deposito dell'ordinanza nel termine successivo.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. non è ammissibile se si limita a denunciare formalmente la violazione di norme di legge senza confrontarsi con le specifiche affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata e senza una reale comparazione tra la decisione e la corretta interpretazione della norma.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: tali profili appartengono alla quaestio facti e non sono sindacabili in cassazione, soprattutto in presenza di doppia conforme.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti oppure abbia dichiarato di non dover osservare la regola di disponibilità della prova; non basta prospettare una diversa lettura del materiale istruttorio.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello imposto dalla legge o abbia negato il prudente apprezzamento nei casi in cui esso è previsto; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia male valutato le prove.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l'onere della prova sia stato assegnato alla parte sbagliata secondo la struttura della fattispecie; non quando si censuri l'apprezzamento del materiale probatorio.
- La denuncia di vizio di motivazione o di nullità della sentenza per carenza motivazionale è inammissibile quando la motivazione sia comunque percepibile e la censura miri in realtà a ottenere un nuovo esame del merito.
- Per denunciare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il ricorrente deve indicare specificamente il contenuto degli atti processuali e mostrare in che modo la domanda sia stata introdotta, decisa e devoluta nei gradi di merito; altrimenti la censura è inammissibile.
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