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Sentenza

Sentenza n. 897/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto n. 126 del 22 aprile 2024, comunicato alla ricorrente a mezzo PEC in data 16 maggio 2024, adottato dal MASE di concerto con il MIC, recante espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto agrivoltaico avente potenza potenziale pari a 60 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica e RTN, da realizzarsi nei Comuni di Alessandria (AL) e Tortona (AL), della ricorrente, denominato “Tortona 1”, limitatamente alla parte in cui (all''art. 3) subordina l''espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale al rispetto delle condizioni ambientali della Soprintendenza speciale PNRR del Ministero della Cultura, con particolare riferimento alla condizione ambientale 1; - del richiamato parere tecnico-istruttorio favorevole prot. 29309 del 22 dicembre 2023 espresso dal MIC, Soprintendenza Speciale per il PNRR, con cui è stato espresso parere tecnico istruttorio definitivo favorevole alla pronuncia di compatibilità ambientale condizionato al rispetto di specifiche condizioni, limitatamente all''apposizione della condizione ambientale 1 recante “Il Proponente deve provvedere ad aggiornare in fase di autorizzazione unica la Relazione Agronomica alla luce di quanto disposto dalla Direzione regionale Agricoltura e cibo della Regione Piemonte, al fine di accertare la piena compatibilità del progetto alla D.G.R. n. 58-7356 del 31 luglio 2023” , e della relativa nota di trasmissione prot. 29311 del 22 dicembre 2023; -della presupposta D.G.R. n. 58-7356 del 31 luglio 2023 della Regione Piemonte recante “Indicazioni sull''installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021” e relativo Allegato A e successiva modifica adottata con la DGR 26-7599 del 23 ottobre 2023; -nonché di tutti gli atti precedenti, presupposti e conseguenziali ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuti. Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti depositati da Luisolar Energy S.r.l. il 13.2.2025: - del provvedimento prot. 61616 del 17 dicembre 2024, comunicata in pari data a mezzo pec, con cui la Provincia di Alessandria ha comunicato alla ricorrente il rigetto dell’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio del progetto agrivoltaico della ricorrente denominato “Tortona 1”; - del verbale di Conferenza di Servizi sincrona del 17 settembre 2024 e dei pareri rilasciati in quella sede; - della nota prot. 54883 del 12 novembre 2024 con cui la Provincia di Alessandria ha deciso di indire la Conferenza di Servizi in modalità asincrona; - per quanto occorrer possa, dei pareri resi dall’Organo Tecnico Provinciale, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo prot. 18219 del 11 dicembre 2024, del parere reso dalla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura e Cibo nell’ambito della seconda seduta della Conferenza di Servizi in modalità asincrona; - nonché, dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e che la ricorrente impugna nuovamente; Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti depositati da Luisolar Energy S.R.L. il 1.8.2025: - del provvedimento di sospensione del procedimento di AU per l'impianto agrivoltaico Tortona 1

Giustizia amministrativa202400791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di VIA positiva condizionata, diniego o arresto del procedimento di autorizzazione unica e successiva sospensione del procedimento autorizzatorio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto MASE-MIC n. 126 del 22 aprile 2024, nella parte in cui subordinava il giudizio positivo di compatibilità ambientale al rispetto della condizione ambientale n. 1, consistente nell'aggiornamento della relazione agronomica per verificare la compatibilità del progetto con la D.G.R. Piemonte n. 58-7356/2023, come modificata dalla D.G.R. n. 26-7599/2023. Ha contestato anche la stessa disciplina regionale, deducendo violazione dell'art. 20 d.lgs. 199/2021, dell'art. 12 d.lgs. 387/2003, della normativa europea sulle energie rinnovabili, dei principi di massima diffusione delle fonti rinnovabili, legalità, buon andamento, legittimo affidamento, proporzionalità e leale collaborazione, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, travisamento, difetto di motivazione e istruttoria. Con i primi motivi aggiunti ha impugnato la nota provinciale del 17 dicembre 2024, ritenuta espressiva del rigetto dell'istanza di autorizzazione unica, gli atti della conferenza di servizi e il silenzio del MASE sull'istanza di autotutela. Con i secondi motivi aggiunti ha impugnato la sospensione del procedimento di autorizzazione unica disposta dalla Provincia, deducendo, tra l'altro, violazione del divieto di aggravamento procedimentale, carenza di istruttoria e motivazione, illogicità e illegittimità derivata dei pareri richiamati. Nel corso del giudizio il Consiglio di Stato ha annullato la D.G.R. n. 58-7356/2023 e il MASE ha espunto la condizione ambientale n. 1 dal nuovo provvedimento di VIA; inoltre, il procedimento provinciale è stato riavviato. La ricorrente ha quindi dichiarato sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento, mantenendo l'interesse all'accertamento dell'illegittimità ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., in vista di una possibile domanda risarcitoria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili le domande di annullamento contenute nel ricorso principale e nei secondi motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse conseguente all'eliminazione della condizione ambientale n. 1 e al riavvio del procedimento autorizzatorio. Ha tuttavia accertato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., l'illegittimità del decreto MASE n. 126/2024, limitatamente alla condizione ambientale n. 1, ritenendola affetta da invalidità derivata dalla D.G.R. Piemonte n. 58-7356/2023, già annullata dal Consiglio di Stato. La Regione non poteva sovrapporre una disciplina propria al regime transitorio uniforme previsto dall'art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021. I primi motivi aggiunti sono stati dichiarati in parte inammissibili perché rivolti contro atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività e in parte improcedibili quanto alla censura sul silenzio del MASE, superata dal successivo comportamento amministrativo. Quanto alla sospensione provinciale impugnata con i secondi motivi aggiunti, il TAR ne ha accertato l'illegittimità, confermando la valutazione cautelare: la sospensione violava il principio di non aggravamento del procedimento ed era intrinsecamente illogica, poiché subordinava la prosecuzione dell'autorizzazione unica all'approfondimento di profili ambientali propri della successiva fase progettuale esecutiva ante operam, anziché della fase progettuale definitiva esaminata ai fini dell'autorizzazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    accerta, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., l’illegittimità

    Consente al giudice, quando viene meno l'interesse all'annullamento, di accertare l'illegittimità dell'atto ai fini dell'eventuale domanda risarcitoria.

  • art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021

    Il regime previsto dalla norma, destinato a essere immediatamente e uniformemente applicabile, non può essere derogato o sovrapposto da una disciplina regionale incompatibile.

  • art. 1, comma 2, l. 241/1990

    la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria

    La sospensione del procedimento autorizzatorio è illegittima quando introduce un aggravamento non giustificato e condiziona la prosecuzione dell'iter a verifiche appartenenti a una fase progettuale successiva.

  • art. 12, comma 3, d.lgs. 387/2003

    Disciplina il procedimento per l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

  • art. 28 d.lgs. 152/2006

    Riguarda la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali della VIA; tale verifica non può essere utilizzata per arrestare il procedimento autorizzatorio quando concerne profili propri di una fase progettuale successiva.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    È stato richiamato dal MASE per revocare e sostituire il precedente decreto di VIA, espungendo la condizione ambientale fondata sulla deliberazione regionale annullata.

Massime di principio

  • Quando l'interesse all'annullamento viene meno per effetto di sopravvenienze, il ricorrente può conservare l'interesse all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., se prospetta una futura domanda risarcitoria collegata all'atto impugnato.
  • Una condizione ambientale apposta a un provvedimento di VIA è illegittima per invalidità derivata quando si fonda esclusivamente su una disciplina regionale presupposta successivamente annullata dal giudice amministrativo.
  • Le Regioni non possono introdurre, mediante propri atti amministrativi, una disciplina delle aree idonee agli impianti da fonti rinnovabili incompatibile o sovrapposta al regime transitorio uniforme previsto dalla legislazione statale.
  • La sospensione di un procedimento di autorizzazione unica per impianti da fonti rinnovabili viola il principio di non aggravamento quando subordina la prosecuzione dell'iter a verifiche ambientali riferibili a una fase progettuale esecutiva successiva a quella definitiva oggetto dell'autorizzazione.
  • Gli atti endoprocedimentali privi di autonoma efficacia lesiva non sono immediatamente impugnabili; la determinazione negativa della conferenza di servizi mantiene tale natura quando il procedimento prevede ulteriori passaggi procedimentali e la comunicazione dei motivi ostativi.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaSopravvenuta carenza di interessePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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