Cassazione Penale, Sentenza n. 1564/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione tra reati accertati con due sentenze (29/6/2018 e 27/9/2018). Il motivo è che tale continuazione era già stata riconosciuta in sede di cognizione (sentenza del 27/9/2018 irrevocabile 16/12/2018 rispetto a quella del 29/6/2018 irrevocabile 22/7/2018), pertanto la rinnovata decisione in sede esecutiva costituisce duplicazione e violazione del divieto di ne bis in idem; il ricorrente ha chiesto che quella parte dell'istanza fosse dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 649 c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la parte dell'ordinanza impugnata relativa al riconoscimento della continuazione tra le sentenze del 29/6/2018 (irr. 22/7/2018) e del 27/9/2018 (irr. 16/12/2018). Per effetto dell'annullamento è stata eliminata la pena di 1 anno, 3 mesi e 10 giorni di reclusione e la multa di Euro 270,00. La Corte ha motivato che la continuazione era già stata riconosciuta in sede di cognizione (sentenza su patteggiamento ex art. 444 c.p.p.), perciò la rinnovata decurtazione in esecuzione avrebbe costituito duplicazione e ingiustificato vantaggio per il condannato; non è stato disposto il rinvio perché la parte annullata è separabile dal resto dell'ordinanza.
Norme richiamate
art. 649 cod. proc. pen.
Viene richiamato il principio di preclusione: non sono ammissibili decisioni in sede esecutiva che duplicano o ripercorrono questioni già decise in sede di cognizione; l'istanza che mira a riconoscere qualcosa già riconosciuto deve essere dichiarata inammissibile
art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza emessa sulla base di patteggiamento (accordo) era stata resa con espressa richiesta di calcolare la pena per il nuovo reato in continuazione al primo: tale circostanza rende evidente alla difesa l'avvenuto riconoscimento della continuazione in sede di cognizione
Principio di ne bis in idem
È stato ritenuto che la duplicazione di riconoscimento della continuazione in esecuzione integri una violazione del divieto di sottoporre il medesimo soggetto a decisioni e vantaggi ripetuti per la stessa materia; l'annullamento mira a evitare un ingiustificato doppio beneficio
Massime di principio
- Se la continuazione tra reati è già stata riconosciuta in sede di cognizione, il giudice dell'esecuzione non può legittimamente riconoscerla di nuovo: l'istanza difensiva in esecuzione è inammissibile su quel punto.
- La difesa dovrebbe segnalare nelle istanze esecutive eventuali precedenti decisioni in cognizione per evitare richieste difformi o duplicative; decisioni su accordo (art. 444 c.p.p.) sono particolarmente rilevanti e visibili.
- Quando in sede esecutiva si decide su più gruppi di sentenze, il giudice può annullare senza rinvio solo la parte separabile dell'ordinanza che è viziata per duplicazione, lasciando ferme le altre statuizioni.
- La violazione del principio di ne bis in idem può giustificare l'annullamento integrale o parziale di provvedimenti esecutivi che producono un vantaggio ingiustificato al condannato.
- Il pubblico ministero può impugnare le decisioni esecutive per errore di diritto quando queste contrastano con precedenti pronunce di cognizione; il successo del ricorso dipende dalla prova che la questione sia già stata definitivamente decisa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1424/2024 del 12/01/2024
- Sentenza penale · 12 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1427/2024 del 12/01/2024
- Sentenza penale · 12 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1428/2024 del 12/01/2024
- Sentenza penale · 12 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1429/2024 del 12/01/2024
- Sentenza penale · 12 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1430/2024 del 12/01/2024
- Sentenza penale · 12 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1431/2024 del 12/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →