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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-280/17

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 7 dicembre 2018 (Estratti). — GE.CO.P. Generale Costruzioni e Progettazioni SpA contro Commissione europea. — Appalti pubblici – Regolamento finanziario – Esclusione dalle procedure di aggiudicazione di appalti e di concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione per un periodo di due anni – Articolo 108 del regolamento finanziario – Diritti della difesa – Prova del ricevimento di una comunicazione. — Causa T-280/17

Giurisprudenza europea62017TJ0280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione con cui la Commissione aveva escluso GE.CO.P. dalle procedure di aggiudicazione e di concessione di sovvenzioni. La ragione decisiva è che la Commissione non ha provato in modo sufficiente che la società fosse stata effettivamente messa in condizione di conoscere la lettera contenente la qualificazione dei fatti e la sanzione, poiché il rapporto di lettura della e-mail non equivale a una prova certa di ricezione. La sentenza ribadisce che il diritto di essere ascoltato impone una garanzia effettiva e non meramente formale.

Esclusione da appalti e sovvenzioni UE: sufficienza della prova di notifica per garantire il diritto di essere ascoltato ex articolo 108 del regolamento finanziario e articolo 41 della Carta

La questione giuridica

Se, ai fini dell’adozione di una decisione di esclusione ai sensi dell’articolo 108 del regolamento finanziario, la Commissione abbia validamente garantito il diritto di difesa e il diritto di essere ascoltato dimostrando la comunicazione della lettera contenente la qualificazione giuridica dei fatti e la sanzione tramite un rapporto di lettura automatico di una e-mail, e se tale prova sia sufficiente a dimostrare che l’operatore economico sia stato posto in grado di presentare utilmente le proprie osservazioni.

Principio di diritto

Nel procedimento di esclusione previsto dall’articolo 108 del regolamento finanziario, la Commissione deve poter dimostrare di avere effettivamente posto l’operatore economico in condizione di conoscere la contestazione e di presentare osservazioni; un semplice rapporto di lettura automatico generato dal sistema informatico del destinatario non è sufficiente a provare la valida comunicazione della lettera né, quindi, il rispetto del diritto di essere ascoltato ai sensi dell’articolo 41 della Carta. In mancanza di tale prova, la decisione di esclusione deve essere annullata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 108 del regolamento finanziario
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio

Esclusione da appalti e sovvenzioni UE: prova della comunicazione e diritto di essere ascoltato

La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da GE.CO.P. Generale Costruzioni e Progettazioni SpA avverso una decisione della Commissione europea del 7 marzo 2017 che disponeva l’esclusione della società dalle procedure di aggiudicazione di appalti e di concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione, nonché dalle procedure relative ai fondi del regolamento (UE) 2015/323 per l’11° Fondo europeo di sviluppo.

Fatti e contenuto della decisione impugnata

La Commissione aveva adottato una misura di esclusione per due anni e ne aveva ordinato la pubblicazione sul proprio sito Internet. La controversia si è concentrata, in particolare, sulla fase precedente all’adozione della decisione: la Commissione sosteneva di aver trasmesso alla società una lettera contenente la qualificazione giuridica dei fatti e la sanzione proposta, anche tramite posta elettronica, e di poterne dimostrare l’invio mediante un rapporto di lettura automatico.

Quadro normativo richiamato

Il Tribunale richiama:

  • l’articolo 108 del regolamento finanziario, in particolare il paragrafo 8, lettera c), che impone di dare all’operatore economico la possibilità di presentare osservazioni prima dell’adozione della raccomandazione;
  • l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, che tutela il diritto a una buona amministrazione e il diritto di essere ascoltato;
  • il principio generale dei diritti della difesa, ribadito alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale osserva che il diritto di essere ascoltato si applica ogniqualvolta l’amministrazione intenda adottare un atto lesivo e che i destinatari devono essere messi in condizione di esprimere utilmente il proprio punto di vista sugli elementi su cui l’amministrazione intende fondare la decisione.

Nel caso concreto, la normativa non stabiliva un mezzo specifico per comunicare la lettera all’operatore economico. Tuttavia, il Tribunale precisa che la Commissione, per rispettare il diritto di difesa, doveva dimostrare di avere effettivamente posto la ricorrente in grado di conoscere la lettera.

Il rapporto di lettura prodotto dalla Commissione non è stato ritenuto sufficiente, perché:

  • si tratta di un messaggio generato automaticamente dal sistema informatico del destinatario;
  • non prova che il destinatario abbia effettivamente preso conoscenza del contenuto della comunicazione;
  • non offre le garanzie tipiche di una notifica con avviso di ricevimento o di una conferma esplicita di ricezione.

Pertanto, la Commissione non ha dimostrato che GE.CO.P. fosse stata debitamente posta in condizione di presentare le proprie osservazioni sulla base degli elementi utilizzati per la decisione di esclusione.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale accoglie il primo motivo di ricorso, fondato sulla violazione dell’articolo 108 del regolamento finanziario e dell’articolo 41 della Carta, e annulla la decisione della Commissione del 7 marzo 2017. Per il resto, il ricorso è respinto. La Commissione è inoltre condannata alle spese.

Principio affermato

La pronuncia afferma che, in materia di esclusione da appalti e sovvenzioni UE, la garanzia del diritto di essere ascoltato richiede una prova effettiva della comunicazione all’operatore economico degli elementi contestati; un mero rapporto di lettura automatico non basta a dimostrare la valida notificazione né il rispetto dei diritti della difesa.

Come è indicizzato

Materieappalti pubblicisovvenzioni uediritti della difesaprocedimento amministrativoesclusione da procedure di gara

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