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Sentenza

Sentenza n. 450/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento del decreto prot. 0061327 del 20.9.2024 del QUESTORE DI ANCONA di rigetto della domanda di proroga del permesso di soggiorno I17440098 già rilasciato ex art. 27, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 in favore del proprio dipendente il Sig. RRAPI Genci, oltre che di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi;

Giustizia amministrativa202500454

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di proroga del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in casi particolari, adottato per l'assenza della proroga del nulla osta al distacco

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego della proroga del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 27, comma 1, d.lgs. 286/1998 in favore di un cittadino albanese distaccato presso l'impresa e successivamente assunto con contratto a tempo indeterminato. Ha dedotto che il diniego non poteva fondarsi sulla mera assenza di risposta dello Sportello Unico dell'Immigrazione alla domanda di proroga del nulla osta, in mancanza di un espresso provvedimento negativo; che tale omissione costituiva, al più, un'irregolarità amministrativa sanabile; che il nulla osta avrebbe potuto essere rilasciato per l'intera durata del rapporto lavorativo, comunque entro il limite massimo quinquennale previsto dall'art. 40, comma 5, d.P.R. 394/1999; che l'amministrazione avrebbe dovuto considerare la continuità del rapporto lavorativo, il contratto a tempo indeterminato, il regolare inserimento del lavoratore e l'assenza di ulteriori ragioni ostative; nonché che il nulla osta avrebbe potuto essere acquisito d'ufficio. La Questura ha inoltre sostenuto in giudizio che il lavoratore non avrebbe posseduto i requisiti di alta specializzazione richiesti dall'art. 40, comma 5, d.P.R. 394/1999.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che il rinnovo del permesso ex art. 27 d.lgs. 286/1998 richieda il previo nulla osta al distacco, vincolante per il rilascio del titolo, ma ha giudicato illegittimo il diniego nel caso concreto. Il lavoratore aveva continuato a operare presso la medesima società distaccataria, aveva stipulato con essa un contratto a tempo indeterminato e il quinquennio massimo, comprensivo delle proroghe, non era ancora decorso: il nulla osta avrebbe quindi potuto essere rilasciato, non risultando ulteriori ragioni ostative. Poiché il diniego dipendeva esclusivamente dall'assenza del nulla osta, questo avrebbe potuto essere acquisito d'ufficio in applicazione dei principi di leale collaborazione e semplificazione. Il Collegio ha inoltre escluso la possibilità di fondare il diniego, in sede giudiziale, sulla contestata mancanza dei requisiti di alta specializzazione, poiché tale ragione non figurava nella motivazione dell'atto e si fondava su un parere informale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro successivo al provvedimento: si sarebbe trattato di motivazione postuma, non consentita per integrare in giudizio la motivazione lacunosa di un atto non strettamente vincolato. L'amministrazione è stata quindi onerata di consolidare il titolo eventualmente rilasciato in esecuzione della misura cautelare oppure di rilasciare un permesso di soggiorno ora per allora. Le spese sono state compensate per la novità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 1, d.lgs. 286/1998

    al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato

    La disposizione disciplina gli ingressi per lavoro in casi particolari, al di fuori del sistema ordinario delle quote, rinviando al regolamento attuativo per modalità e termini di autorizzazione, visto e permesso di soggiorno.

  • art. 40, comma 5, d.P.R. 394/1999

    per i lavoratori di cui all' articolo 27 , comma 1, lettera a), del testo unico … il trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita e predeterminata nel tempo, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo è possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria

    Il nulla osta al distacco per lavoratori altamente specializzati è necessario anche per il rilascio o rinnovo del permesso, ma può coprire la durata dell'effettiva esigenza aziendale entro il limite complessivo di cinque anni; prima del decorso di tale limite, l'assenza della proroga non giustifica automaticamente il diniego se il nulla osta avrebbe potuto essere rilasciato.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    È richiamato dalla ricorrente con riguardo alle ipotesi di diniego o revoca del permesso e alle irregolarità amministrative sanabili, ma la decisione si fonda principalmente sulla necessità di acquisire il nulla osta e sul divieto di motivazione postuma.

  • art. 22, comma 5.01, d.lgs. 286/1998

    decorso inutilmente il termine di sessanta giorni per il pronunciamento da parte del SUI, il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente per sostenere che l'inerzia dello Sportello Unico non dovrebbe impedire il rilascio del nulla osta; il TAR non fonda espressamente su di essa la ratio decisoria.

  • ordinanza cautelare TAR Marche n. 182/2025

    La misura cautelare aveva disposto il rilascio di un permesso temporaneo considerando il contratto a tempo indeterminato, il mancato decorso del quinquennio massimo e l'assenza di ulteriori gravi ragioni ostative; la sentenza ne consolida gli effetti eventualmente già prodotti.

Massime di principio

  • Per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno connesso al distacco di lavoratori in casi particolari ai sensi dell'art. 27 d.lgs. 286/1998, il nulla osta dello Sportello Unico dell'Immigrazione costituisce presupposto necessario e vincolante per l'emissione del titolo.
  • Quando il lavoratore continua a prestare attività presso la medesima impresa distaccataria, ha instaurato con essa un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non è ancora decorso il limite massimo complessivo di cinque anni del distacco, l'amministrazione non può negare il rinnovo del permesso esclusivamente per l'assenza della proroga formale del nulla osta, se quest'ultima avrebbe potuto essere rilasciata e non risultano ulteriori ragioni ostative.
  • Se il diniego del permesso dipende esclusivamente dalla mancata acquisizione di un nulla osta necessario per la durata del rapporto lavorativo, l'amministrazione deve valutare l'acquisizione d'ufficio dell'atto, in attuazione dei principi di leale collaborazione e semplificazione amministrativa.
  • Nel giudizio amministrativo l'amministrazione non può integrare la motivazione di un provvedimento non strettamente vincolato mediante difese processuali o atti istruttori formati successivamente alla sua adozione; una ragione di diniego non contenuta nell'atto impugnato non può quindi essere utilizzata per sostenerne ex post la legittimità.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoriaEfficacia ed esecutorietà

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