Sentenza n. 3912/2026 - Milano, Sezione 4
per l'accertamento del diritto invocato dal ricorrente; conseguentemente, condannare parte resistente alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita dei ricorrenti mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dal comma 2 oltre interessi legali fino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento, nella riliquidazione dell'indennità di buonuscita, dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto domande cumulative di accertamento e condanna, chiedendo la riliquidazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, oltre agli interessi legali. Ha dedotto, con unico motivo, il diritto al beneficio in quanto collocata a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile. L'INPS ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa, sostenendo che il beneficio sarebbe riconoscibile soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge, che non vi sarebbe equiparazione tra i diversi ruoli delle forze di polizia e che gli obblighi del datore di lavoro sarebbero disciplinati dall'art. 26 d.P.R. n. 1032/1973. In subordine, l'Istituto ha dedotto la decadenza dal diritto ai sensi dell'art. 21 l. n. 232/1990.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti biennali. Il Collegio ha ritenuto applicabile l'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, il cui comma 2 estende il beneficio al personale collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Ha richiamato inoltre l'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997 e l'art. 1911 del Codice dell'ordinamento militare, rilevando che quest'ultimo considera gli aumenti periodici anche ai fini del trattamento di fine servizio e conferma il beneficio per il personale cessato a domanda in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi. Secondo il TAR, l'assenza di una specifica esclusione del TFS e il consolidato orientamento giurisprudenziale impongono di includere i sei scatti nella relativa base di calcolo. L'INPS è stato condannato alla riliquidazione del trattamento e al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
al personale della Polizia di Stato ... nonché al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, cessato dal servizio per età, inabilità permanente o decesso, vengono attribuiti sei scatti biennali pari al 2,50% ciascuno, calcolati sull'ultimo stipendio percepito
Il comma 1 disciplina l'attribuzione dei sei scatti; il comma 2 estende il beneficio al personale collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997
gli aumenti periodici previsti dal comma 1 (i sei scatti) si attribuiscono anche al personale cessato dal servizio su richiesta, previo versamento della contribuzione previdenziale residua
La disposizione consente l'attribuzione dei sei scatti anche al personale cessato su richiesta, subordinatamente al versamento della contribuzione previdenziale residua.
art. 1911 Codice dell'ordinamento militare
ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell'indennità di ausiliaria, si considerano gli aumenti periodici previsti dall'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987
Gli aumenti periodici devono essere considerati anche ai fini del trattamento di fine servizio; il beneficio spetta inoltre al personale collocato a riposo a domanda in possesso dei requisiti di età e servizio.
art. 26 d.P.R. n. 1032/1973
Richiamato dall'INPS in relazione agli obblighi del datore di lavoro, ma non posto dal TAR a fondamento della decisione.
art. 21 l. n. 232/1990
Richiamato dall'INPS per sostenere la decadenza dal diritto; l'eccezione non è accolta dal TAR.
Massime di principio
- Il personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda ha diritto ai sei scatti biennali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 quando abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile, secondo le ulteriori condizioni previste dalla normativa applicabile.
- Gli aumenti periodici dei sei scatti, riconosciuti ai fini del trattamento pensionistico, devono essere inclusi anche nella base di calcolo del trattamento di fine servizio quando la disciplina vigente non preveda un'esclusione e l'art. 1911 del Codice dell'ordinamento militare ne imponga espressamente la considerazione ai fini del TFS.
- La cessazione dal servizio a domanda non esclude il diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti, se il dipendente possiede i requisiti anagrafici e contributivi stabiliti dalla legge.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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