Cassazione Penale, Sentenza n. 26524/2024 del 05/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna inflitta dalla Corte di appello di Napoli (e dal Tribunale di Napoli) per il reato previsto dagli artt. 112 c.p. e 291‑bis, comma 1, DPR n. 43/73. Il ricorrente, tramite tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. in ordine alla sua presunta compartecipazione e alla rilevanza della sua presenza sul lato passeggero dell'auto (nonché alla valutazione della mancata fuga); 2) vizio di motivazione quanto all'attribuzione anche a lui della detenzione del materiale rinvenuto fuori dal furgone, nonostante la sua auto fosse solo una "navetta"; 3) illegittimità della revoca della sospensione condizionale della pena per violazione dell'art. 130 c.p.p., in quanto la correzione dell'errore materiale è stata fatta senza convocazione delle parti in camera di consiglio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che si trattasse di una rivalutazione del merito (ammissibilità non consentita in sede di legittimità) e che la motivazione della Corte di appello — che ha descritto un'operazione complessa con più veicoli coordinati, la funzione di "staffetta" dell'auto in cui era il ricorrente e il ritrovamento di strumenti di comunicazione a bordo — non fosse manifestamente illogica. Sul secondo motivo la Corte ha richiamato il principio della coerenza d'insieme della sentenza: la ricostruzione complessiva giustificava l'attribuzione della detenzione anche rispetto al materiale rinvenuto fuori dal furgone. Sul terzo motivo la Corte ha rilevato una discrasia tra il dispositivo letto in udienza e la sentenza depositata e ha qualificato l'intervento della Corte d'appello come correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p.; tuttavia la mancata convocazione delle parti avrebbe comportato, in generale, nullità, ma il ricorrente non ha allegato alcuna lesione concreta del diritto di difesa né indicato quale deduzione avrebbe voluto formulare: perciò è mancato l'interesse a impugnare il punto. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente alle spese processuali; obbligo di versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende e onere delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 112 c.p.
Fondamento del reato contestato in relazione alla materia (richiamato quale norma sostanziale collegata alla vicenda).
art. 291‑bis, comma 1, DPR n. 43/1973
Norma penale speciale in tema di stupefacenti cui è ricondotta la condotta di detenzione del materiale rinvenuto; la sentenza conferma la condanna in base a tale norma.
art. 192 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente con riferimento a vizi di motivazione; la Corte osserva che la mera violazione di una norma processuale è rilevante solo se sanzionata con nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza secondo l'art. 606 c.p.p., pertanto non costituisce di per sé motivo ammissibile di ricorso salvo che la norma sia espressamente sanzionata.
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamato per spiegare che l'inosservanza di norme processuali integra motivo di cassazione solo se la norma prevede una sanzione (nullità ecc.).
art. 130 c.p.p.
Regola la correzione degli errori materiali: può essere esercitata anche d'ufficio, ma richiede procedimento in camera di consiglio con avviso alle parti (richiamo alla necessità della procedura e alle conseguenze della sua inosservanza).
art. 127 c.p.p.
Norma che disciplina la procedura della camera di consiglio; la Corte ricorda l'obbligo di avviso alle parti e possibilità per le parti di comparire e presentare memorie quando si procede alla correzione ex art. 130.
art. 178 c.p.p.
Richiamato in relazione alla nullità per adozione "de plano" del provvedimento di correzione dell'errore materiale senza previa camera di consiglio e senza avviso alle parti; la giurisprudenza ha qualificato tale omissione come causa di nullità generale.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per l'onere a carico del ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata in sede di quantificazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende e per escludere che il ricorso sia stato proposto con colpa grave nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per la rivalutazione del merito: i motivi che consistono nella diversa valutazione delle prove sono manifestamente infondati e inammissibili in cassazione.
- La violazione di disposizioni processuali (es. art. 192 c.p.p.) rileva in cassazione solo se la norma la sanziona espressamente con nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (art. 606 c.p.p. lett. c)).
- La correzione di errori materiali (art. 130 c.p.p.) è consentita anche d'ufficio, ma secondo la giurisprudenza deve avvenire mediante camera di consiglio con avviso alle parti; tuttavia, se la parte non dimostra di aver subito un concreto pregiudizio e non allega quale difesa avrebbe svolto, può mancare l'interesse ad impugnare la correzione.
- Una ricostruzione motivazionale che valorizza il quadro complessivo (coordinamento di più veicoli, funzioni di staffetta, ritrovamento di strumenti di comunicazione a bordo) può legittimamente portare all'attribuzione della detenzione del materiale anche a persone trovate su veicoli accessori, purché la motivazione sia complessiva e coerente.
- Il mancato rispetto delle forme procedurali inerenti alla correzione di errori materiali può dar luogo a nullità, ma per ottenere accoglimento in cassazione è necessario allegare e dimostrare la lesione concreta del diritto di difesa.
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