Sentenza n. 14890/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Roma - Sezione lavoro n. 5347/2023 pubblicata il 23/05/2023 - rg n. 37031/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 5347/2023, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 5347/2023, passata in giudicato, con la quale erano stati dichiarati illegittimi, quanto all'apposizione del termine, i contratti a tempo determinato stipulati tra le parti oltre il limite di trentasei mesi. La sentenza aveva inoltre condannato il Ministero al risarcimento del danno, quantificato in cinque mensilità della retribuzione globale di fatto percepita anno per anno, nonché al pagamento di euro 11.259,76, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Rilevato che l'Amministrazione non aveva dimostrato né chiarito l'esecuzione della sentenza azionata, il giudice ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. In sede di ottemperanza il giudice non può rimettere in discussione i presupposti del diritto riconosciuto dal giudicato, ma deve assicurarne l'attuazione. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per il caso di persistente inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà intervenire entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
Cass. 13533/2001
È richiamata per il principio in materia di onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, applicato dal TAR alla mancata dimostrazione dell'adempimento da parte dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il creditore allega l'inadempimento di una condanna contenuta in un giudicato e l'Amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuto adempimento, la domanda di esecuzione può essere accolta sulla base della regola di riparto dell'onere della prova tra creditore e debitore.
- In sede di ottemperanza non sono sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato; il giudice deve limitarsi ad assicurarne l'effettiva attuazione.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per eseguire il giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di inutile decorso del termine.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può essere individuato nel dirigente generale dell'Amministrazione competente per materia, anche con facoltà di delega e senza compenso, qualora ciò sia funzionale all'attuazione della decisione.
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