Cassazione Penale, Sentenza n. 5960/2023 del 13/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto incidente di esecuzione chiedendo l'applicazione della sospensione condizionale della pena, beneficio negato con la sentenza del Tribunale del 3/6/2021 che aveva condannato l'imputato a 2 anni di reclusione. Nella stessa istanza erano sollevate anche eccezioni procedurali (mancata comunicazione di un rinvio per impedimento dell'imputato e mancata notifica della sentenza). Il Tribunale di Larino ha ritenuto ostativa alla concessione del beneficio una precedente condanna sulla quale era stato applicato l'indulto ai sensi della legge 241 del 2006. In cassazione il difensore ha dedotto violazione di legge sostenendo che la precedente sentenza era divenuta irrevocabile il 27/12/2005 e che il reato oggetto della sentenza del 3/6/2021 era stato commesso nell'11/2013, quando la prima condanna sarebbe ormai estinta, per cui non avrebbe dovuto operare l'ostatività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio per cui il giudice dell'esecuzione non può modificare decisioni già adottate dal giudice della cognizione basandosi su argomentazioni preesistenti alla sentenza: se la decisione che negava il beneficio era erronea, la difesa avrebbe dovuto impugnarla nei mezzi e nei termini previsti; non essendovi stata impugnazione, la decisione è inattaccabile in sede di esecuzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella presentazione del ricorso.
Norme richiamate
Legge 241 del 2006 (indulto)
La Corte ha ritenuto che nei confronti dell'imputato fosse stata pronunciata precedente sentenza con applicazione dell'indulto ai sensi della legge 241/2006, e che tale condanna costituisse ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena
Istituto dell'incidente di esecuzione / principio di preclusione delle decisioni di cognizione
Il giudice dell'esecuzione non può riesaminare o modificare le decisioni di merito definite dal giudice della cognizione sulla base di argomentazioni che già esistevano al momento della sentenza: le eventuali censure dovevano essere proposte con i rimedi impugnatori ordinari
Massime di principio
- L'incidente di esecuzione non è il mezzo per correggere errori di merito già esistenti nella sentenza di condanna: se si ritiene la decisione errata, occorre impugnare la sentenza nei termini e con gli strumenti previsti dal diritto processuale
- Il giudice dell'esecuzione è limitato a questioni esecutive e non può riesaminare fattispecie decisorie già definite dal giudice della cognizione sulla base di circostanze note al tempo della sentenza
- Le condanne pregresse che costituiscono ostacolo (anche ove sia stato applicato un indulto) possono precludere l'accesso a benefici come la sospensione condizionale della pena; tali questioni vanno valutate e, se necessario, contestate tempestivamente
- Le eccezioni di natura procedurale (mancata notifica, mancata comunicazione di un rinvio) devono essere sollevate e, se del caso, impugnate per evitare la perdita del rimedio; mostrarle nell'incidente di esecuzione non assicura automaticamente revisione della decisione di merito
- La presentazione di ricorsi infondati o manifestamente inammissibili può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamento di somme alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del gravame
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