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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34607/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da tre avvisi di accertamento Irpef emessi sulla base di indagini bancarie su conti correnti riconducibili al contribuente, per annualità 2012, 2013 e 2014, ritenendo l’Ufficio che vi fossero redditi non dichiarati. I ricorsi contro gli avvisi erano stati respinti in primo e secondo grado. In cassazione il contribuente aveva dedotto la violazione degli artt. 32 e 38 del d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse trascurato elementi idonei a dimostrare che le somme rinvenute derivassero da giroconti interni, e che mancasse una valida presunzione di imponibilità fondata sulla mancata corrispondenza tra date e importi dei prelievi e dei successivi versamenti. Rigettato quel ricorso con ordinanza n. 1733/2023, il contribuente proponeva revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., assumendo un errore di fatto: la Cassazione avrebbe erroneamente ritenuto che egli non avesse indicato il dato da cui risultavano alcune spese dedotte a giustificazione dei versamenti (euro 6.000 per acquisto di autoveicolo nel 2008 e euro 1.062,73 mensili per esigenze di vita). Sosteneva che tali dati fossero invece stati riportati nel ricorso, mediante trascrizione dell’atto di appello, e chiedeva quindi la revoca dell’ordinanza e la cassazione con rinvio.

La decisione

La Corte ha ritenuto insussistente l’errore revocatorio dedotto. Ha affermato che la censura del ricorrente non riguardava una mera svista percettiva, ma investiva una valutazione della Corte già svolta nell’ordinanza impugnata, in particolare sulla mancata specifica indicazione del dato da cui le spese risultavano e sulla mancata autosufficienza del ricorso. Ha inoltre osservato che la questione decisiva non era la sola corrispondenza matematica tra importi, ma la diversa ragione posta dalla CTR a monte: la distanza temporale tra prelevamenti e versamenti, ritenuta idonea a escludere la tracciabilità del giroconto e quindi l’applicabilità del precedente richiamato dal contribuente. In conseguenza, il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • artt. 32 e 38 d.P.R. 600/1973

    In tema di accertamenti bancari, i versamenti sui conti riconducibili al contribuente fondano una presunzione legale di redditi non dichiarati, che il contribuente deve vincere con prova contraria; il giudice di merito aveva correttamente applicato tale disciplina.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    La violazione di tali norme è deducibile in cassazione solo nei limiti del vizio di sussunzione; non ricorre quando il giudice di merito abbia escluso in fatto la prova contraria offerta dal contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare la provenienza non imponibile delle somme gravava sul contribuente, che doveva vincere la presunzione posta dall’art. 32 d.P.R. 600/1973.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione è ammissibile solo per errore di fatto percettivo, assolutamente evidente e decisivo, risultante dal mero confronto tra sentenza e atti, non per errori di valutazione o di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La doglianza di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto non è specificamente localizzato negli atti e il ricorso non rispetta il principio di autosufficienza.

  • artt. 366 e 369 c.p.c.

    Il ricorso deve indicare in modo specifico dove e come il fatto decisivo sia stato introdotto nel giudizio; la mancata localizzazione impedisce il scrutinio della censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Anche in presenza di patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato quando ricorra una pronuncia di inammissibilità, rigetto o improcedibilità, salvo esclusione assoluta e definitiva per legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione della violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è ammissibile solo quando il giudice di merito abbia compiuto un errore di sussunzione; non è invece consentito trasformare in violazione di legge una mera critica alla valutazione del materiale istruttorio.
  • In tema di accertamenti bancari ex art. 32 d.P.R. 600/1973, i versamenti sui conti del contribuente sono assistiti da presunzione legale di imponibilità, sicché incombe sul contribuente la prova contraria della loro diversa provenienza.
  • Per superare la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie non basta affermare la corrispondenza aritmetica tra prelievi e versamenti: occorre dimostrare in modo obiettivo e concreto la tracciabilità del giroconto e la riferibilità delle somme considerate.
  • L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una svista percettiva immediatamente verificabile dagli atti, non un apprezzamento interpretativo o valutativo del contenuto degli scritti difensivi.
  • Una doglianza di omesso esame di fatto decisivo richiede specifica indicazione del fatto, della sua localizzazione processuale e della sua decisività; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
  • Quando il giudice di merito esclude l’applicabilità di un precedente giurisprudenziale per ragioni fattuali poste a monte, il ricorso non può limitarsi a replicare il confronto con quel precedente senza confrontarsi con la ratio concreta della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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