Cassazione Penale, Sentenza n. 18864/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi per cassazione contro la sentenza di appello che aveva assolto gli imputati e le società da vari capi di imputazione connessi alla gestione di una discarica e di una piattaforma di trattamento dei fanghi. Il Comune di Fragagnano deduceva vizi di motivazione e violazioni di norme penali e ambientali (tra cui erronea qualificazione della prescrizione, errata valutazione dell'unita del progetto discarica+piattaforma, mancato riconoscimento dell'obbligo di trattamento preventivo dei rifiuti ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 36/2003, conferimenti senza adeguata autorizzazione e inosservanza di prescrizioni a seguito di sequestro). ALFA s.r.I. contestava invece la parte del dispositivo che subordinava la restituzione dei beni e delle somme sequestrate alla preventiva bonifica del sito, ritenendo che tale prescrizione non potesse gravare su soggetti assolti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune di Fragagnano, ritenendo che le censure fossero in gran parte tentativi di rinnovata valutazione del merito e che la motivazione della Corte d'appello fosse coerente e adeguata sui punti B), C) e D). Per il capo A) il motivo non era effettivamente inquadrato ai sensi dell'art. 606 c.p.p. L'inammissibilità ha comportato condanna del Comune alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende (e rifusione di spese a favore di alcuni resistenti). Quanto al ricorso di ALFA s.r.I., la Corte ha accolto la censura: non è consentito, in una sentenza di assoluzione, subordinare la restituzione dei beni e delle somme sequestrate all'obbligo di preventiva bonifica, prescrizione che può provenire solo da una pronuncia di condanna o dall'autorità amministrativa se ne ricorrono i presupposti. Pertanto, la previsione di bonifica inserita nel dispositivo veniva censurata (e non poteva gravare sugli assolti).
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
richiamato nella critica iniziale sul modo di esporre la prescrizione; la Corte non ha ritenuto che la trattazione ampia del capo prescritto costituisse vizio formale rilevante tale da incidere sull'inammissibilità del ricorso
art. 674 cod. pen.
reato richiamato nel capo A); la Corte d'appello aveva comunque esaminato il fatto anche se estinto per prescrizione, e la Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura che non inquadrava correttamente il vizio ai sensi di legge
art. 110 cod. pen.
richiamato nella critica sulla partecipazione di più soggetti all'illecito ambientale; la Corte d'appello ha analizzato ruoli e autonomia delle attività (discarica vs piattaforma) e la Cassazione non ha accolto una rivalutazione del merito
art. 260 d.lgs. 152/2006
norma citata in relazione alla restituzione dei beni e agli effetti del sequestro; la Cassazione ha chiarito che l'obbligo di bonifica non può essere imposto da una sentenza di assoluzione ma può derivare dall'autorità amministrativa
art. 452-quaterdecies cod. pen.
richiamato in relazione alla restituzione dei beni e alla necessità di condanna o applicazione della pena per poter porre oneri di ripristino in sede penale
art. 546, comma e) cod. proc. pen.
citato nella critica sulla motivazione; inerente ai poteri di revisione in appello, ma la Cassazione ha ritenuto corretta la motivazione di merito
art. 11 d.lgs. 36/2003
norma che impone il trattamento preventivo dei rifiuti prima del conferimento; la Corte d'appello ha valutato la documentazione e l'assenza di prova positiva del mancato trattamento e la Cassazione ha ritenuto congrua tale valutazione
art. 256, comma 3 d.lgs. 152/2006
richiamata nei profili di responsabilità ambientale e nella discussione sui presupposti dell'illecito; la Corte ha dato rilievo alla prova documentale e all'assenza di elementi contrari
art. 349, commi 1 e 2 cod. pen.
riferita al reato di mancata osservanza delle prescrizioni imposte con il sequestro; la Corte d'appello ha ricostruito i poteri dei custodi e le difficoltà oggettive, ritenendo insussistente il reato e la Cassazione ha condiviso la valutazione
art. 616 cod. proc. pen.
applicato per l'effetto dell'inammissibilità del ricorso della parte civile, con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende
art. 444 cod. proc. pen.
citato dalla Corte nel richiamo alla disciplina che consente l'imposizione di obblighi patrimoniali solo con condanna o applicazione della pena; usato per argomentare l'illegittimità della prescrizione di bonifica nella sentenza di assoluzione
DM 27/9/2010
richiamato in relazione ai limiti di accettabilità per specifici codici CER; la Corte d'appello ha valutato il quadro amministrativo e le pronunce del TAR nel suo giudizio di merito
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito chiedere una rinnovata valutazione del merito o una diversa interpretazione documentale: i vizi di motivazione devono configurarsi come incoerenze logiche strutturali, non come contrapposizione valutativa degli elementi di fatto
- Se manca una prova positiva che i rifiuti non siano stati trattati prima del conferimento, l'assoluzione può essere giustificata; l'assenza di prova non impone la cosiddetta probatio diabolica al giudice per trovare il contrario
- La qualificazione di progetto unitario (discarica+piattaforma) non implica automaticamente che la mancata realizzazione della piattaforma renda abusiva o penalmente rilevante la sola discarica: va valutata l'autonomia funzionale e la documentazione tecnica e amministrativa
- I custodi giudiziari non sono esentati dai loro doveri, ma la responsabilità penale richiede la prova che essi potessero adempiere agli obblighi con mezzi e poteri effettivi; problematiche di liquidità della proprietaria e impossibilità pratiche possono giustificare l'assenza di colpa
- Non è ammissibile che una sentenza di assoluzione imponga oneri di bonifica o altri obblighi che la legge riserva alla pronuncia di condanna; eventuali ordini di ripristino possono essere adottati dall'autorità amministrativa se sussistono i presupposti
- La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso comporta l'onere del ricorrente al pagamento delle spese e, in alcuni casi, al versamento alla Cassa delle ammende; attenzione dunque alla fondatezza procedurale delle censure in Cassazione
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