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Ordinanza

Ordinanza n. 2627/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento dei seguenti atti: 1) il verbale delle operazioni giornaliere n. 8 del 15 dicembre 2025, nella parte in cui classifica il ricorrente nella sezione "non idonei" per mancato superamento della prova del salto in alto; 2) il provvedimento di esclusione con giudizio "non idoneo" per mancato superamento delle prove di efficienza fisica, notificato in data 15 dicembre 2025; 3) il bando di concorso per 196 commissari della Polizia di Stato indetto con decreto del 28 marzo 2025, pubblicato sul portale inPA e sui siti della Polizia, nella parte in cui non prevede criteri specifici e determinati per la valutazione della prova del salto in alto, omettendo di disciplinare quando la caduta dell'asta determini il fallimento del tentativo; 4) ogni altro atto presupposto, connesso, e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente; e per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo alle prove di efficienza fisica ai fini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025, con ogni statuizione consequenziale, ivi compresa la ripetizione della prova del salto in alto avendo oggettivamente superato l'ostacolo nonostante la successiva caduta dell'asta per cause estranee alla prestazione atletica; nonché per il conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere legittimamente dichiarato idoneo alle prove di efficienza fisica ai fini del concorso de quo, previa valutazione effettiva delle reali condizioni fisiche e non meramente formale per evento fortuito, in via istruttoria, con istanza di verificazione tecnica ex artt. 19 e 66 c.p.a. (o, in subordine, CTU) per accertare: a) la dinamica effettiva del salto e il momento della caduta dell'asta; b) l'assenza di nesso causale tra l'esecuzione del salto e la caduta dell'asticella; c) l'effettivo superamento dell'ostacolo da parte del ricorrente; in via risarcitoria principale, domanda di reintegrazione in forma specifica, mediante riammissione con riserva e ripetizione della prova del salto in alto; in subordine, di risarcimento del danno per equivalente (patrimoniale, esistenziale e professionale), da liquidarsi in corso di causa o separatamente;

Giustizia amministrativa202600689

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso e giudizio di non idoneità per mancato superamento della prova di salto in alto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale delle operazioni giornaliere e il provvedimento di esclusione dal concorso per 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, sostenendo di avere effettivamente superato l'ostacolo e che l'asticella sarebbe caduta soltanto dopo il suo atterraggio sul materasso e il suo allontanamento dal luogo di esecuzione, per cause estranee alla prestazione atletica e a prova ormai conclusa. Ha inoltre contestato il bando nella parte in cui non avrebbe previsto criteri specifici per stabilire quando la caduta dell'asta determini il fallimento del tentativo. Sono state formulate domande di annullamento e accertamento dell'idoneità, con richiesta di ripetizione della prova, istanza istruttoria di verificazione tecnica o CTU sulla dinamica del salto e domande risarcitorie, in via principale mediante reintegrazione in forma specifica e, in subordine, per equivalente. Il Ministero, costituitosi, ha contestato esclusivamente la sussistenza del periculum in mora ai fini cautelari.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto incombenti istruttori, ordinando al Ministero dell'Interno di depositare il provvedimento impugnato, gli atti presupposti, eventuali ulteriori verbali e una relazione integrativa del presidente della commissione di concorso sull'andamento e sulla dinamica della prova, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. In via interinale ha confermato l'ammissione con riserva del ricorrente alle ulteriori fasi della procedura concorsuale, già disposta con decreto monocratico presidenziale del 20 gennaio 2026, n. 424. Ha inoltre disposto che l'amministrazione o la parte più diligente fornisca aggiornamenti sugli sviluppi del percorso concorsuale e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 26 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato in relazione agli incombenti istruttori e all'eventuale verificazione tecnica.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato insieme alle disposizioni sull'istruttoria processuale.

  • art. 19 c.p.a.

    Indicato dal ricorrente quale base per la richiesta di verificazione tecnica.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Richiamato dal TAR quale base per la richiesta all'amministrazione di depositare documentazione e relazione integrativa.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato dal TAR quale base per gli adempimenti documentali e informativi posti a carico dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Quando la legittimità dell'esclusione da una procedura concorsuale dipende dalla ricostruzione tecnica della dinamica di una prova fisica, il giudice può disporre il deposito degli atti presupposti e una relazione integrativa dell'amministrazione prima di decidere sulle domande cautelari e di merito.
  • In presenza di una contestazione specifica sulla corretta applicazione delle regole concorsuali e sulla possibile estraneità dell'evento determinante l'esclusione rispetto alla prestazione del candidato, l'ammissione con riserva alle fasi successive può essere confermata in via interinale, nelle more degli accertamenti istruttori.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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