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Sentenza

Sentenza n. 1105/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale della Commissione n. 449 del 9 aprile 2024 e del relativo allegato B), laddove esprime una valutazione di non idoneità del candidato, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del d. lgs. n. 166/2006, con conseguente mancata ammissione alla prova orale del concorso a quattrocento posti di notaio, indetto con il decreto dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022; - dell’elenco finale dei candidati idonei e ammessi a sostenere la prova orale, pubblicato in data 3 luglio 2024, nella parte in cui non ricomprende anche il dott. Vincenzo De Martino; - dei verbali dal n. 10 al n. 15 dei criteri di valutazione delle prove scritte, pubblicati in data 8 luglio 2024, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del Decreto Ministeriale del 15 maggio 2025, recante l’approvazione della graduatoria definitiva dei vincitori del concorso a 400 posti di notaio indetto con D.D. 13 dicembre 2022;

Giustizia amministrativa202410088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità alle prove scritte del concorso a 400 posti di notaio, mancata ammissione alla prova orale e successiva graduatoria definitiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale della Commissione esaminatrice che lo aveva dichiarato non idoneo, l’elenco degli ammessi alla prova orale, i criteri di valutazione e, con motivi aggiunti, la graduatoria definitiva. Con il primo motivo ha dedotto contraddittorietà tra il verbale, che richiamava l’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 166/2006, e le schede di correzione, che richiamavano il comma 7 con riferimento al terzo elaborato. Con il secondo motivo ha contestato nel merito le valutazioni negative relative agli elaborati di diritto commerciale, diritto civile e diritto successorio, sostenendo la correttezza delle soluzioni adottate. Con il terzo motivo ha dedotto disparità di trattamento rispetto ad altri candidati ammessi alla prova orale, asseritamente autori di soluzioni analoghe. La Commissione aveva rilevato, nell’elaborato commerciale, la mancata attestazione della presenza personale del notaio all’assemblea, l’omessa previsione di una modifica statutaria relativa alle modalità di riunione del consiglio di amministrazione e l’incompletezza della clausola antistallo; nell’elaborato civile, carenze nella sottoscrizione del sordomuto, nella rinuncia all’azione di restituzione, nella condizione risolutiva e nella garanzia relativa alla servitù; nell’elaborato mortis causa, l’uso generico della clausola di rinvio ai limiti dell’art. 549 c.c.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto insussistente la dedotta contraddittorietà: la Commissione aveva letto tutti e tre gli elaborati, poiché nei primi due non aveva ravvisato errori ostativi ai sensi dell’art. 11, comma 7, mentre aveva formulato il giudizio complessivo dopo la lettura dei tre elaborati ai sensi del comma 2; il richiamo al comma 7 nella scheda relativa all’ultimo elaborato era coerente con la presenza di gravi insufficienze. Quanto alle valutazioni tecniche, il giudice ha ribadito che il sindacato sulle commissioni concorsuali è limitato alle palesi illogicità e ai manifesti travisamenti, senza possibilità di sostituire il giudizio tecnico della Commissione con quello giudiziale. Ha quindi ritenuto non manifestamente irragionevoli le censure relative agli elaborati. In particolare, era ragionevole richiedere l’attestazione della presenza del notaio all’assemblea; la motivazione addotta per non introdurre la clausola sulla riunione del consiglio di amministrazione non era adeguata, poiché l’esigenza di assicurare l’informazione degli amministratori non esclude modalità di convocazione meno formali; la clausola antistallo era incompleta perché non individuava né le situazioni integranti lo stallo né la percentuale di quote necessaria per attivarla e non definiva adeguatamente il procedimento risolutivo. Tali errori ostativi erano già sufficienti a giustificare la non idoneità, rendendo non necessario l’esame degli ulteriori profili. Il TAR ha comunque ritenuto non illogiche anche le valutazioni sull’elaborato civile, in quanto la rinuncia all’azione di restituzione eccedeva la volontà indicata dalla traccia, la condizione risolutiva non definiva adeguatamente l’evento e il relativo accertamento notarile, rilevante anche ai fini pubblicitari ex art. 2655 c.c.; ha inoltre ritenuto ragionevole la censura relativa alla clausola testamentaria generica riferita all’art. 549 c.c. La disparità di trattamento è stata esclusa perché il confronto tra elaborati richiede identità o sostanziale identità delle prove e deve riguardare l’intero percorso logico-giuridico, non singole soluzioni isolate; nel caso concreto, gli elaborati comparati non erano equivalenti. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, d.lgs. 166/2006

    la deliberazione sull’idoneità, o meno, del candidato avvenga “ultimata la lettura dei tre elaborati”

    Il giudizio complessivo di idoneità viene normalmente formulato dopo la lettura di tutti e tre gli elaborati.

  • art. 11, comma 7, d.lgs. 166/2006

    nullità o gravi insufficienze

    La presenza di nullità o gravi insufficienze nei primi due elaborati consente di dichiarare il candidato non idoneo senza procedere alla lettura degli elaborati successivi; la categoria comprende errori ostativi indicativi di lacune insanabili.

  • art. 49, comma 2, c.p.a.

    Consente di prescindere dall’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati quando il ricorso è manifestamente infondato.

  • art. 2655 c.c.

    Qualora un atto trascritto o iscritto […] sia soggetto a condizione risolutiva […] l’avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione […]

    La previsione di un atto notarile ricognitivo dell’avveramento o del mancato avveramento della condizione risolutiva può essere rilevante per assicurare certezza e stabilità pubblicitaria all’acquisto.

  • art. 549 c.c.

    il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l’applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro

    Una clausola testamentaria che richiami genericamente i limiti dell’art. 549 c.c. può essere ritenuta insufficiente se non collega il richiamo a una specifica disposizione testamentaria.

Massime di principio

  • Nel concorso notarile, il giudizio complessivo di idoneità è normalmente formulato dopo la lettura di tutti e tre gli elaborati; soltanto la presenza di nullità o gravi insufficienze, quali errori ostativi, nei primi due elaborati consente di interrompere la correzione e dichiarare immediatamente la non idoneità.
  • Le valutazioni delle commissioni esaminatrici costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di palesi illogicità o manifesti travisamenti dei fatti; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione quando questa risulti plausibile e coerente.
  • In una prova concorsuale consistente nella redazione di un atto notarile, la traccia deve essere interpretata come richiesta di predisporre un atto completo e concretamente funzionante; una clausola antistallo è insufficiente se non individua le situazioni che integrano lo stallo, la soglia di attivazione e le modalità necessarie a superarlo.
  • La valutazione di disparità di trattamento nella correzione di prove concorsuali richiede la perfetta o sostanziale identità degli elaborati e deve considerare l’intero percorso logico-giuridico seguito dai candidati, non la mera coincidenza di singole soluzioni o formule.
  • Una clausola relativa a una condizione risolutiva destinata a incidere sulla stabilità pubblicitaria di un acquisto può essere ritenuta insufficiente se non individua con chiarezza l’evento condizionante e non prevede un atto ricognitivo idoneo a consentire gli adempimenti pubblicitari conseguenti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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