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Parere

Parere n. 21/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla signora -OMISSIS- (Avv. Giuseppe Vassallo) contro il Comune di Tremestieri Etneo, avverso l’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di demolizione di opere abusive.

Giustizia amministrativa202200217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie ritenute abusive, relative a un fabbricato residenziale e a un garage.

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario l’ordinanza comunale di demolizione, deducendo: 1) eccesso di potere per ingiustizia manifesta, violazione del giudicato civile e difetto di motivazione, per l’assenza di una descrizione delle opere abusive e delle difformità rispetto alla licenza edilizia del 18 giugno 1968; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 31 del d.P.R. 380/2001 e ulteriore difetto di motivazione, sostenendo che il Comune avrebbe omesso per decenni di vigilare sulla regolarità edilizia dell’immobile. La ricorrente aveva acquistato il bene nel 2007, sulla base delle dichiarazioni dei venditori circa la conformità dell’immobile alla licenza edilizia e l’esistenza del certificato di abitabilità. Nel precedente giudizio civile era emerso che l’immobile originario corrispondeva al progetto assentito, mentre successivamente la ricorrente aveva eseguito lavori di ristrutturazione e recupero conservativo privi di titolo edilizio. Il Consiglio ha esaminato in via assorbente il profilo del difetto di motivazione dell’ordinanza demolitoria.

Il parere

Il parere ritiene il ricorso fondato e ne propone l’accoglimento. L’ordinanza di demolizione richiama per relationem il verbale della polizia municipale, ma tale verbale descrive soltanto l’inquadramento urbanistico e vincolistico della zona e le caratteristiche attuali dell’immobile, senza individuare le opere abusive, la loro consistenza o le difformità rispetto alla licenza edilizia del 1968. Neppure è possibile qualificare giuridicamente gli interventi come nuova costruzione o ristrutturazione edilizia, né verificare la proporzionalità e correttezza della sanzione demolitoria. Il generico richiamo all’abusività delle opere e alle norme sanzionatorie non consente alla destinataria di comprendere l’addebito né al giudice di verificare la legittimità della demolizione. Il primo motivo è pertanto fondato per difetto di motivazione quanto all’individuazione e alla consistenza delle opere abusive; il secondo motivo resta assorbito.

Osservazioni

Difetto di motivazione dell’ordinanza di demolizione

Il provvedimento demolitorio deve individuare con sufficiente precisione le opere ritenute abusive, la loro consistenza e le difformità rispetto al titolo edilizio preesistente. Il mero richiamo per relationem a un verbale che descrive l’immobile e il contesto urbanistico, ma non gli abusi contestati, non integra una motivazione adeguata.

Qualificazione degli interventi edilizi

L’amministrazione deve qualificare giuridicamente le opere contestate, distinguendo, ove rilevante, tra nuova costruzione, ristrutturazione edilizia o altro intervento, poiché tale qualificazione incide sulla disciplina applicabile e sulla sanzione adottabile.

Individuazione della sanzione demolitoria

La genericità dell’ordinanza impedisce di verificare se la demolizione dell’intero fabbricato sia riferibile alle opere effettivamente abusive e se costituisca la sanzione corretta rispetto alla consistenza degli interventi accertati.

Secondo motivo assorbito

Il motivo concernente la violazione degli artt. 27 e 31 del d.P.R. 380/2001 e l’inerzia comunale non è stato esaminato, essendo risultato assorbente il vizio di difetto di motivazione.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Il Comune li ha richiamati per comunicare l’avvio del procedimento repressivo dell’abusivismo edilizio.

  • artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001

    Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione ai poteri comunali di vigilanza e alla sanzione della demolizione; il motivo non è stato esaminato nel merito perché assorbito.

  • art. 44, lett. c, d.P.R. 380/2001

    È stato richiamato genericamente nell’ordinanza comunale quale disposizione sanzionatoria, ma tale richiamo non supplisce all’omessa individuazione concreta delle opere abusive.

  • art. 36 l.r. Sicilia n. 71/1978

    È stato richiamato dall’ordinanza insieme alla disciplina statale, senza che il generico riferimento consentisse di identificare gli interventi abusivi e la sanzione applicabile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato nel dispositivo per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato nel dispositivo, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Un’ordinanza di demolizione deve identificare in modo sufficientemente preciso le opere abusive, indicandone consistenza e difformità rispetto ai titoli edilizi preesistenti; la mera qualificazione generica delle opere come abusive non è sufficiente.
  • Il richiamo per relationem a un verbale di sopralluogo è idoneo a integrare la motivazione solo se il verbale contiene gli elementi necessari a comprendere quali opere siano contestate e perché esse risultino abusive; non basta una descrizione dello stato attuale dell’immobile o del suo inquadramento urbanistico.
  • Prima di applicare la demolizione, l’amministrazione deve qualificare giuridicamente gli interventi edilizi accertati, poiché la qualificazione dell’abuso costituisce presupposto per individuare la disciplina e la sanzione applicabili.
  • L’ordinanza demolitoria deve consentire sia al destinatario di comprendere l’addebito e di difendersi, sia al giudice di verificare la corrispondenza tra opere abusive accertate e sanzione concretamente irrogata.

Ordinanza di demolizione di opere abusive

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una proprietaria privata contro il Comune di Tremestieri Etneo, avente a oggetto un’ordinanza di demolizione relativa a un fabbricato residenziale e a un garage.

Premesse e vicenda edilizia

La ricorrente aveva acquistato l’immobile nel 2007, sulla base delle dichiarazioni dei venditori secondo cui il fabbricato era stato realizzato in conformità alla licenza edilizia del 18 giugno 1968 ed era munito del certificato di abitabilità. Successivamente aveva promosso un giudizio civile contro i venditori, il Comune, la banca e l’intermediario immobiliare, sostenendo l’esistenza di difformità edilizie.

Il giudizio civile si era concluso con il rigetto delle domande. Dalle decisioni civili era emerso che l’immobile originario corrispondeva al progetto assentito nel 1968 e disponeva dell’autorizzazione di abitabilità. Era tuttavia risultato che, dopo l’acquisto, la ricorrente aveva eseguito importanti lavori di ristrutturazione edilizia e recupero conservativo senza titolo abilitativo.

Procedimento comunale e ordinanza impugnata

Il Comune aveva comunicato l’avvio del procedimento repressivo ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990, richiamando gli esiti del giudizio civile. Successivamente la polizia municipale aveva effettuato un sopralluogo e redatto un verbale, descrivendo il contesto urbanistico e vincolistico, l’immobile, i vani, le altezze e le destinazioni d’uso.

Sulla base di tale attività il Comune aveva adottato l’ordinanza di demolizione, qualificando genericamente le opere come illeciti urbanistici abusivi e richiamando l’art. 44, lett. c, del d.P.R. 380/2001 e l’art. 36 della l.r. Sicilia n. 71/1978.

Motivi del ricorso

La ricorrente aveva dedotto, in primo luogo, l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta, la violazione del giudicato civile e il difetto di motivazione, sostenendo che l’ordinanza non descrivesse le opere abusive né le difformità rispetto alla licenza edilizia del 1968.

Con il secondo motivo aveva denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 31 del d.P.R. 380/2001, lamentando inoltre che il Comune avesse omesso per lungo tempo di vigilare sulla regolarità edilizia del fabbricato.

Valutazioni del Consiglio

Il Consiglio ha ritenuto fondato il primo motivo, limitatamente al difetto di motivazione. Sebbene l’ordinanza richiamasse per relationem il verbale della polizia municipale, il verbale non individuava le opere realizzate dalla ricorrente, non ne descriveva la consistenza e non indicava le difformità rispetto al progetto approvato nel 1968.

La descrizione dello stato attuale dell’immobile non consentiva inoltre di qualificare gli interventi come nuova costruzione, ristrutturazione edilizia o altra categoria edilizia. Tale qualificazione spettava al Comune e costituiva un passaggio necessario per stabilire la disciplina applicabile e verificare la correttezza della sanzione demolitoria.

Il generico riferimento all’abusività delle opere e alla loro mancanza di titolo non permetteva alla destinataria di comprendere con chiarezza l’addebito. Al tempo stesso, impediva di verificare se la demolizione dell’intero fabbricato fosse effettivamente riferibile agli abusi accertati e fosse la sanzione corretta.

Esito

Il difetto di motivazione in ordine all’individuazione e alla consistenza delle opere abusive è stato ritenuto assorbente. Il Consiglio ha quindi espresso il parere che il ricorso dovesse essere accolto. Il motivo relativo agli artt. 27 e 31 del d.P.R. 380/2001 non è stato esaminato nel merito.

Il dispositivo ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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