Sentenza n. 3424/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'ottemperanza - alla sentenza del TAR Campania – Napoli, Sez. II, 10 febbraio 2025, n. -OMISSIS-, resa all’esito del giudizio R.G. n. -OMISSIS-, passata in giudicato, la quale dispone l’annullamento del Decreto del Magnifico Rettore dell’Università Telematica -OMISSIS- del 3 maggio 2024 n. -OMISSIS- recante l’approvazione degli atti relativi alla procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Ordinario nel -OMISSIS- – Psicologia dinamica - Settore concorsuale -OMISSIS-– Psicologia clinica e dinamica - mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, co. 1, l. 30 dicembre 2010, n. 240, presso la Facoltà di Scienze Umane, della Formazione e dello Sport (Cod. -OMISSIS-), il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. – 4a Serie Speciale - n. 14 del 16/02/24, bandita con Decreto Rettorale n. -OMISSIS- del 31/01/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza che aveva annullato gli atti della procedura di selezione per un posto di professore ordinario
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, sostenendo che l’Università non avesse dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato anteriormente all’introduzione del giudizio. Nel corso del processo, l’Università ha prodotto documentazione relativa agli atti compiuti in esecuzione della sentenza. Il ricorrente ha riconosciuto che il proprio interesse sostanziale era stato soddisfatto e ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell’Università alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. In particolare, ha sostenuto che gli atti esecutivi fossero stati depositati soltanto in giudizio e non fossero stati pubblicati sul portale istituzionale né comunicati personalmente. L’Università ha replicato che gli atti erano stati pubblicati il 1° agosto 2025, in conformità all’art. 8, comma 3, del regolamento interno sulla disciplina delle chiamate, e rimossi dopo il decorso del centoventunesimo giorno dalla pubblicazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che, sulla base della documentazione prodotta dall’Università, il giudicato era stato eseguito anteriormente alla proposizione del ricorso. Pertanto, al momento dell’instaurazione del giudizio non sussisteva una situazione di mancata esecuzione suscettibile di essere fatta valere con l’azione di ottemperanza. Il Collegio non ha accolto la richiesta di condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale: le deduzioni sulla mancata reperibilità degli atti nel 2026 non erano sufficienti a escludere che l’Ateneo avesse assicurato un’idonea pubblicità fino all’agosto 2025, prima della rimozione degli atti secondo la disciplina regolamentare. Le spese sono state quindi compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il ricorrente deve dedurre una mancata o inesatta esecuzione del giudicato suscettibile di tutela giurisdizionale.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato dal ricorrente per chiedere la dichiarazione di cessata materia del contendere a seguito dell’avvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale.
art. 91 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della richiesta di regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
art. 8, comma 3, del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei Professori di I e II Fascia
Secondo quanto dedotto dall’Università, prevedeva la pubblicazione degli atti della procedura e la loro rimozione dopo il centoventunesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è inammissibile quando il giudicato risulta già integralmente eseguito anteriormente alla proposizione del giudizio, anche se il ricorrente non ne aveva ancora reperito la documentazione o non ne aveva avuto comunicazione personale.
- Quando l’interesse sostanziale all’esecuzione del giudicato è stato soddisfatto prima dell’instaurazione del giudizio, non ricorre una sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché al momento della proposizione manca già una situazione attuale di inadempimento azionabile in ottemperanza.
- Ai fini della regolazione delle spese, la mancata reperibilità degli atti esecutivi in un momento successivo alla loro rimozione dal sito istituzionale non dimostra, di per sé, l’inesecuzione del giudicato né giustifica la soccombenza virtuale, se l’amministrazione prova di aver dato agli atti idonea pubblicità secondo la disciplina applicabile.
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