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Sentenza

Sentenza del 21/06/2018 n. 1686 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Indagini bancarie - movimentazioni sul conto corrente - presunzione di maggior reddito - sono tali - prova contraria - spetta al contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie è stata ritenuta utilizzabile dall'Amministrazione finanziaria. È stato inoltre affermato che spetta al contribuente dimostrare in modo specifico e documentato la natura non reddituale delle somme movimentate. Poiché tale prova contraria non è stata fornita, l'accertamento è stato ritenuto fondato.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha utilizzato le movimentazioni bancarie rilevate su un conto corrente estero non dichiarato, acceso presso un istituto di San Marino, per presumere l'esistenza di maggior reddito ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 600/1973, anche nell'ambito di un accertamento parziale. Il contribuente sosteneva che tali somme non avessero natura reddituale, poiché costituivano il rimborso di un finanziamento infruttifero. Tuttavia, non ha fornito una prova puntuale e documentale dell'effettiva conclusione del contratto di finanziamento e della riferibilità dei versamenti a tale rimborso.

Norme richiamate

  • Art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    presunzione di maggior reddito fondata anche sulle movimentazioni bancarie

    Le movimentazioni bancarie, comprese quelle relative a un conto estero non dichiarato, possono costituire elementi presuntivi per determinare maggiori redditi anche nell'ambito di un accertamento parziale.

Massime di principio

  • Le movimentazioni su conti correnti esteri non dichiarati possono essere utilizzate dall'Amministrazione finanziaria come base per una presunzione di maggior reddito.
  • Quando l'Amministrazione dimostra l'esistenza delle movimentazioni, spetta al contribuente fornire una prova contraria puntuale, analitica e documentata per dimostrare che le somme non hanno natura reddituale.
  • La semplice qualificazione delle somme come rimborso di un prestito, finanziamento infruttifero o altra operazione non reddituale non è sufficiente senza documenti idonei, come il contratto, la tracciabilità dell'erogazione originaria e la corrispondenza tra erogazione e rimborso.
  • La presunzione bancaria può operare anche in un accertamento parziale e non richiede necessariamente che l'Amministrazione ricostruisca integralmente la posizione reddituale del contribuente.
  • Per superare la presunzione, è opportuno conservare e produrre documentazione coerente e contemporanea alle operazioni, in grado di spiegare la provenienza e la destinazione di ogni singola somma.

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