Sentenza n. 528/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento del decreto di rigetto di concessione della cittadinanza italiana, reso dal Ministero dell'Interno del -OMISSIS- n. prot. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza italiana proposta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto di avere maturato il requisito della residenza decennale e di avere mantenuto la dimora in Italia, sostenendo che l'assenza dal territorio nazionale fosse temporanea e dovuta alla chiusura delle frontiere durante l'emergenza Covid-19. Ha inoltre affermato che il rientro in Marocco non fosse accompagnato dall'intento di trasferire la residenza e che la notizia di reato riguardante il fratello convivente non potesse incidere sulla propria istanza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che i requisiti per la concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992 debbano permanere fino alla prestazione del giuramento prevista dall'art. 10 della medesima legge, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del d.P.R. n. 572/1993. La continuità della residenza non è un requisito meramente anagrafico, ma deve corrispondere a un'effettiva e stabile permanenza sul territorio nazionale, quale indice del legame con la comunità e dell'integrazione nei suoi valori fondamentali. Nel caso concreto, l'assenza del ricorrente è stata ritenuta non circoscritta e non adeguatamente provata nelle ragioni giustificative; le allegazioni sulla chiusura delle frontiere sono state giudicate generiche e non documentate. Il fatto che il periodo decennale fosse maturato già nel 2005 non è stato ritenuto decisivo, poiché il requisito deve sussistere fino all'attualità e non soltanto alla presentazione della domanda. Il giudice ha inoltre rilevato la natura plurimotivata del provvedimento e ha considerato la notizia di reato riguardante il fratello convivente quale ulteriore elemento della valutazione complessiva di non affidabilità del richiedente. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Disciplina la concessione della cittadinanza italiana per residenza; il possesso dei relativi presupposti deve essere valutato nell'ambito dell'ampia discrezionalità amministrativa prevista per la naturalizzazione.
art. 10 l. 91/1992
Prevede il giuramento, fino al quale devono permanere le condizioni richieste per la domanda di cittadinanza.
art. 7 d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
È richiamato quale base normativa del principio secondo cui le condizioni per la domanda di cittadinanza devono permanere fino alla prestazione del giuramento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle domande di concessione della cittadinanza italiana per residenza, i requisiti richiesti devono permanere fino alla prestazione del giuramento e non soltanto fino alla presentazione della domanda.
- La continuità della residenza rilevante ai fini della naturalizzazione non si esaurisce nella permanenza della registrazione anagrafica, ma richiede un'effettiva dimora stabile sul territorio nazionale, indicativa della persistenza del legame con la comunità.
- Un'assenza dal territorio nazionale non compromette necessariamente la continuità della residenza quando sia temporanea, circoscritta e adeguatamente giustificata; se invece si protrae per un periodo significativo e le ragioni addotte non sono provate, il requisito può ritenersi mancante.
- La maturazione del periodo decennale di residenza in una data anteriore alla decisione non consolida definitivamente il requisito, che deve restare attuale fino al completamento del procedimento di concessione e al giuramento.
- Nella concessione della cittadinanza per residenza l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione complessiva delle condizioni personali e familiari del richiedente; tale valutazione è sindacabile soltanto entro i limiti della ragionevolezza.
- In presenza di un provvedimento fondato su più autonome ragioni, è sufficiente la legittimità di una motivazione idonea a sostenerlo per respingere l'impugnazione, senza necessità di esaminare ogni ulteriore profilo motivazionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 40/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 41/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 43/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 44/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 45/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 46/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →