Cassazione Civile, Ordinanza n. 18535/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di collaborazione a progetto stipulati per lo svolgimento dell’attività di notificazione di cartelle esattoriali, avvisi di mora e altri atti esattoriali. Il lavoratore ha chiesto l’accertamento della nullità dei contratti per difetto di specifico progetto e perché le mansioni coincidevano con l’attività propria della società, con conseguente qualificazione del rapporto come subordinato sin dall’origine, l’inquadramento nel livello contrattuale corrispondente, il pagamento delle differenze retributive e del t.f.r., nonché il versamento dei contributi INPS e la condanna solidale di più soggetti, tra cui la committente e il consorzio. In primo grado la domanda era stata rigettata per decadenza ex art. 32 L. 183/2010 e comunque nel merito; in appello, invece, era stata accolta in parte. Nel giudizio di legittimità la ricorrente principale ha censurato la sentenza d’appello per violazione degli artt. 346 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la domanda di responsabilità solidale della committente fosse stata abbandonata; il consorzio, con ricorso successivo poi qualificato come incidentale, ha dedotto: giudicato interno sulla decadenza; inammissibilità dell’appello per difetto di specificità; erronea affermazione della sua legittimazione passiva e corresponsabilità solidale; erronea esclusione della specificità del progetto; automatica conversione del rapporto in subordinato nonostante la natura autonoma della prestazione; erroneo inquadramento del lavoratore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Ha accolto il terzo motivo del ricorso incidentale del Consorzio Stabile Olimpo, dichiarando inammissibili il primo e il secondo motivo e assorbiti il quarto, il quinto e il sesto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda del lavoratore nei confronti del Consorzio Stabile Olimpo. Sono state regolate le spese in base alla soccombenza reciproca solo tra lavoratore e consorzio, mentre l’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità nei confronti del lavoratore. È stato inoltre dato atto dell’ulteriore contributo unificato dovuto dalla ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 346 c.p.c.
La riproposizione della domanda nelle conclusioni dell’atto di appello, richiamando le domande formulate in primo grado, è sufficiente a evitare l’abbandono della domanda non espressamente devoluta in motivi specifici, quando il capo non sia stato oggetto di statuizione autonoma in primo grado.
art. 2909 c.c.
Il giudicato interno non si forma se il capo della sentenza di primo grado è stato specificamente impugnato con l’atto di appello.
art. 434 c.p.c.
L’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità richiede la produzione dell’atto di appello per consentire il controllo di legittimità; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
artt. 2602, 2614, 2615 c.c.
Il consorzio non si identifica automaticamente con le imprese consorziate e non risponde, verso i terzi, delle obbligazioni assunte da una consorziata nell’esecuzione di un contratto ad essa assegnato, salvo che abbia agito come mandatario nei confronti delle consorziate.
art. 2615, comma 2, c.c.
La responsabilità del consorzio presuppone che l’obbligazione sia stata assunta dal consorzio quale mandatario delle imprese consorziate; nel caso deciso, i contratti di lavoro erano stati conclusi direttamente con la singola consorziata, sicché la norma non era applicabile.
art. 61 d.lgs. n. 276/2003
Il progetto indicato nel contratto di collaborazione deve essere specifico; un progetto sovrapponibile all’oggetto sociale dell’impresa e coincidente con l’attività ordinaria non soddisfa il requisito.
art. 62 d.lgs. n. 276/2003
La Corte d’appello ha ritenuto che il progetto in concreto fosse privo della necessaria specificità, perché meramente descrittivo dell’attività lavorativa ordinaria.
art. 69 d.lgs. n. 276/2003
L’insussistenza di un valido progetto comporta la conversione del rapporto in lavoro subordinato sin dall’origine; tale effetto è automatico e non è neutralizzato dalla prova di modalità esecutive autonome.
art. 24 Cost.
La deduzione dell’automatica conversione del rapporto viene censurata dal consorzio, ma il motivo resta assorbito; il testo della decisione non sviluppa un’interpretazione autonoma della norma.
art. 29 d.lgs. n. 276/2003
La responsabilità solidale del committente opera secondo il regime vigente al momento dell’insorgenza del credito; per i crediti sorti dopo la modifica del 2012 si applicano limitazione della responsabilità e beneficio di preventiva escussione previsti dal nuovo testo.
art. 32 L. n. 183/2010
La decadenza si applica in via stretta ai casi espressamente previsti e non all’azione di nullità del contratto, quando il lavoratore non impugni un recesso datoriale ma chieda l’accertamento della nullità e delle conseguenze economiche.
artt. 414, 416, 329 c.p.c.
Il consorzio li invoca per sostenere il giudicato interno e l’inammissibilità del gravame, ma la Corte ritiene infondata la doglianza nel merito e in parte inammissibile per difetto di specificità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di legittimità utilizzato per le censure di violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Le censure formulate come omesso esame di fatti decisivi sono state in parte assorbite e in parte dichiarate inammissibili o infondate per difetto di specificità.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’azione diretta ad accertare la nullità di un contratto di collaborazione a progetto e la conseguente riqualificazione del rapporto non è soggetta alla decadenza prevista per l’impugnazione di specifici atti datoriali, quando non vi sia un recesso da contestare ma solo la domanda di accertamento della nullità e delle sue conseguenze economiche.
- Il progetto nel contratto di collaborazione deve essere realmente specifico e non può risolversi nella mera riproduzione dell’oggetto sociale o dell’attività ordinaria dell’impresa; se manca la specificità, il rapporto si considera subordinato sin dall’origine.
- L’assenza di un valido progetto determina un effetto legale automatico di conversione del rapporto in lavoro subordinato, non superabile dalla mera dimostrazione di modalità esecutive di fatto autonome.
- Nel sistema della responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003, il regime applicabile dipende dal momento di insorgenza del credito di lavoro; le modifiche normative intervenute successivamente incidono solo sui crediti sorti dopo la loro entrata in vigore.
- Il consorzio non risponde automaticamente dei debiti di lavoro assunti da una consorziata verso i propri dipendenti: la responsabilità del consorzio richiede che l’obbligazione sia stata assunta dal consorzio come mandatario delle consorziate, non essendo sufficiente il mero rapporto consortile.
- In sede di legittimità, la censura di difetto di specificità dell’appello è inammissibile se il ricorrente non produce l’atto di gravame, poiché il controllo della Corte richiede l’autosufficienza del ricorso.
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