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Sentenza

Sentenza n. 6428/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) n. -OMISSIS-/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202405118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: preavviso di rigetto delle istanze di condono edilizio e rigetto per silentium dell’istanza di accertamento di conformità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario di un fabbricato composto da più manufatti realizzati in difformità dai titoli edilizi aveva presentato due istanze di condono edilizio ai sensi della normativa sul condono del 2003, successivamente rigettate con un atto che assegnava un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Il ricorrente aveva impugnato tale atto dinanzi al TAR, qualificandolo come diniego definitivo. Aveva inoltre presentato un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, rimasta senza riscontro e ritenuta respinta per silentium, proponendo motivi aggiunti. Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso principale, qualificando l’atto impugnato come comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990, e aveva respinto i motivi aggiunti per mancata prova della doppia conformità. In appello sono stati dedotti: violazione dell’art. 34 c.p.a., perché il TAR avrebbe esaminato il merito nonostante l’inammissibilità del ricorso; violazione della disciplina sul condono edilizio, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento e illogicità, sostenendo che le opere fossero ultimate entro il termine previsto e che l’amministrazione disponesse degli elementi necessari per verificarlo; violazione degli artt. 33, 34 e 36 d.P.R. 380/2001, contestando il mancato riconoscimento della doppia conformità e deducendo la rilevanza di vicende derivanti dall’esecuzione di sentenze penali e da un progetto di demolizione parziale e riqualificazione. È stata inoltre proposta un’istanza istruttoria per ordinare al Comune il deposito degli atti impugnati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza istruttoria, ritenendola priva di rilevanza e obiettiva utilità. Ha confermato la qualificazione dell’atto del Comune come preavviso di rigetto, rilevando che l’amministrazione aveva espressamente assegnato un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni, elemento tipico della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990. L’atto, in quanto endoprocedimentale e privo di immediata lesività, non era autonomamente impugnabile; correttamente, quindi, il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo. Le censure concernenti la valutazione del TAR sull’ultimazione delle opere e sulla condonabilità dei manufatti sono state dichiarate inammissibili per carenza di interesse, poiché riferite a un ricorso principale già inammissibile. Quanto ai motivi aggiunti, il Consiglio di Stato ha confermato il rigetto della domanda di accertamento di conformità: l’art. 36 d.P.R. 380/2001 richiede la prova della doppia conformità, cioè della conformità dell’opera sia alla disciplina vigente al momento della realizzazione sia a quella vigente al momento della domanda. Tale prova incombe sul richiedente e non è stata adeguatamente fornita. La prospettazione di un progetto di demolizione parziale e riqualificazione non sostituisce la dimostrazione della conformità attuale dell’immobile. L’appello è stato pertanto respinto integralmente, con compensazione implicita delle spese mediante la statuizione "nulla spese".

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    termine di 10 giorni per osservazioni

    L’atto che comunica i motivi ostativi e assegna al destinatario un termine per presentare osservazioni ha natura endoprocedimentale e non è autonomamente impugnabile prima dell’adozione del provvedimento conclusivo.

  • art. 34 c.p.a.

    Le censure relative alla valutazione di merito compiuta dal giudice di primo grado su un atto non immediatamente lesivo non possono essere esaminate quando il ricorso principale è inammissibile e manca un interesse concreto alla loro decisione.

  • artt. 31 e 32 l. 326/2003

    Sono richiamati dall’appellante in relazione ai presupposti temporali e sostanziali del condono edilizio del 2003; le relative censure non sono state esaminate nel merito per carenza di interesse.

  • art. 3, comma 2, l.r. Campania n. 10/2004

    È richiamato dall’appellante in relazione alla condonabilità delle opere realizzate in ambito regionale; la questione è rimasta assorbita dall’inammissibilità del ricorso principale.

  • art. 31, comma 2, l. 47/1985

    È richiamato nel quadro della disciplina del condono edilizio e del requisito dell’ultimazione delle opere; la relativa censura non è stata esaminata per difetto di interesse.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato dall’appellante sotto il profilo del difetto di motivazione del provvedimento di rigetto del condono, ma la censura non è stata scrutinata nel merito.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    L’accertamento di conformità presuppone che il richiedente dimostri la doppia conformità dell’intervento: conformità alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda. Un progetto futuro di demolizione parziale e riqualificazione non equivale alla prova della conformità attuale.

  • artt. 33 e 34 d.P.R. 380/2001

    Sono richiamati dall’appellante in relazione alle conseguenze degli interventi edilizi abusivi e agli ordini di demolizione; la decisione non sviluppa una specifica interpretazione di tali disposizioni.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • La comunicazione dei motivi ostativi che assegna al destinatario un termine per presentare osservazioni è un atto endoprocedimentale privo di immediata lesività e non è autonomamente impugnabile; l’impugnazione deve essere proposta contro il provvedimento conclusivo.
  • Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile perché rivolto contro un atto endoprocedimentale, le censure d’appello relative alle valutazioni di merito eventualmente svolte dal giudice di primo grado sull’atto non sono esaminabili se manca un interesse concreto alla loro decisione.
  • L’accertamento di conformità edilizia richiede la prova, gravante sul richiedente, della doppia conformità dell’opera alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda.
  • La proposta di demolizione parziale o di futura riqualificazione dell’immobile non sostituisce la prova della conformità attuale richiesta per l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioInvalidità del provvedimentoPartecipazione al procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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