Cassazione Penale, Sentenza n. 50245/2023 del 15/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere, applicata per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/90) e per due episodi di detenzione di sostanze stupefacenti non per uso esclusivamente personale. I motivi di impugnazione contestavano: 1) vizi della motivazione circa la partecipazione all'associazione, ritenendo che alcune intercettazioni e fatti richiamati non sarebbero avvenuti o non dimostrerebbero la partecipazione (es. passaggio di droga durante un colloquio non autorizzato, lancio di droga non effettuato, consegna di 5 grammi da parte di terzi non adeguatamente ricondotta all'associazione, ricarica di carta prepagata non collegabile con certezza a cessione di stupefacenti); 2) vizi della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, denunciando la violazione della presunzione di non colpevolezza e la mancata valorizzazione del percorso di recupero della ricorrente effettuato in una comunità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero privi di specificità: il Tribunale di Salerno aveva dettagliatamente indicato plurime fonti di prova costituenti gravi indizi (compendio intercettivo, dichiarazioni del collaboratore Giacomo De Risi e altri detenuti, sequestri, arresti in flagranza, videoregistrazioni) e aveva motivato adeguatamente la ritenuta partecipazione della ricorrente all'associazione e il suo ruolo attivo (consegne, disponibilità a introdurre droga in carcere, utilizzo di carte prepagate). Quanto alle esigenze cautelari, il Collegio ha condiviso la valutazione della concreta e attuale pericolosità di reiterazione, rilevando la gravità della condotta associata, la negativa personalità con precedenti del 2017, la recenza dei fatti (da dicembre 2020 a maggio 2022) e l'assenza di elementi che dimostrassero un radicale cambiamento di vita (il percorso terapeutico era stato abbandonato). Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, e ha disposto gli adempimenti di Cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative codice di procedura penale.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73
Riferito come norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui si tratta di un "reato a forma libera", la cui partecipazione si realizza con qualsiasi contributo apprezzabile agli scopi dell'associazione
d.P.R. n. 309/1990, art. 74
Norma che disciplina il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti; la sua richiamata rilevanza giustifica la presunzione relativa di adeguatezza della misura cautelare carceraria ai sensi dell'art. 275 cod. proc. pen., comma 3
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per taluni delitti in materia di stupefacenti; il Tribunale ha ritenuto che non sussistessero elementi positivi idonei a superare tale presunzione
codice di procedura penale, art. 616
Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ivi compresa la condanna alle spese processuali; la Corte ha seguito tale disposizione
disposizioni attuative codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Rinvio agli adempimenti di Cancelleria da eseguire dopo la decisione; la Corte ha disposto che la Cancelleria curi tali adempimenti
Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata in ordine all'assenza di ragioni di esonero dal pagamento della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistenti ragioni di esonero per la ricorrente
Massime di principio
- La Cassazione non sindaca approfonditamente sulle valutazioni di merito e sulle risultanze probatorie valorizzate dal giudice del riesame, salvo che emerga violazione di norme di legge o manifesta illogicità, contraddittorietà o assenza totale di motivazione
- Nei procedimenti per reati di droga, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. determina una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere che deve essere superata da elementi positivi e specifici per ammettere misure meno afflittive
- La partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è valutata in termini funzionali: non è necessaria una forma unica di contributo, ma qualsiasi apporto apprezzabile ai fini dell'organizzazione integra la partecipazione
- Elementi come intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori o detenuti, sequestri, arresti in flagranza e videoregistrazioni, se congruamente collegati, consolidano la sussistenza dei gravi indizi richiesti per la misura cautelare
- Il semplice avvio di un percorso terapeutico o di recupero non è automaticamente idoneo a escludere il pericolo di reiterazione se non comprovato nel tempo e documentato come stabile cambiamento dello stile di vita (il suo abbandono può essere valutato negativamente)
- Per rendere ammissibile un ricorso in Cassazione è necessario che i motivi siano specifici e mirino a vizi giuridici o a palesi incongruenze della motivazione; controdeduzioni generiche o la mera rivalutazione del materiale probatorio risultano inefficaci
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