Cassazione Penale, Sentenza n. 15764/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Contestazione penale per impossessamento di energia elettrica mediante allaccio abusivo alla rete (delitti ex artt. 624 e 625 n.2 c.p.). In appello e poi in cassazione il ricorrente deduceva: 1) nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per presunto mancato rispetto delle forme previste (art. 162, comma 4‑bis c.p.p.), sostenendo che la notifica presso il difensore non avrebbe potuto presumere la conoscenza del processo; 2) errata esclusione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n.4 c.p. poiché l'energia sottratta non era quantificabile e quindi andava applicato il principio del favor rei.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Sul profilo procedurale ha accertato dagli atti che l'imputato aveva dichiarato domicilio in Jesi e che la prima notifica al domicilio non risultava perfezionata; dopo accertamento di irreperibilità la notifica è stata effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p., come attestato nel foglio di notifica, e pertanto la notifica è stata ritenuta legittima. Sul merito la Corte territoriale ha motivatamente escluso la tenuità del danno: l'energia sottratta, pur non quantificabile con precisione, non era di modico valore considerata la continuità dell'uso abitativo. Conseguentemente confermata la condanna e disposto il pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Il reato contestato rientra nella disciplina dei furti e appropriazioni indebite; applicato nella fattispecie per l'impossessamento dell'energia elettrica
art. 625 n. 2 cod. pen.
Aggravante richiamata nella imputazione per le modalità del fatto; presente nel capo d'imputazione confermato in giudizio
art. 161 comma 4 cod. proc. pen.
notificazione all'avvocato in caso di irreperibilità
Permette la notificazione al difensore quando risulti impossibile procedere alla notifica presso il domicilio dichiarato: la Corte ha ritenuto valida la notifica al difensore dopo accertamento di irreperibilità
art. 162 comma 4‑bis cod. proc. pen.
forme particolari di notifica (eccepite dal ricorrente)
Richiamata dall'impugnante per sostenere la nullità: la Corte ha valutato gli atti e ha ritenuto che la procedura seguita (tentativo al domicilio, accertamento di irreperibilità, quindi notifica al difensore) fosse conforme e non nulla
art. 62 n. 4 cod. pen.
circostanza attenuante della particolare tenuità del danno o del profitto
La Corte territoriale ha ritenuto non sussistente l'attenuante perché, pur non quantificabile, l'energia sottratta aveva valore non trascurabile dato l'uso continuo per l'abitazione; la Cassazione ha confermato che la valutazione di fatto non è manifestamente illogica
art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
ricorso per cassazione per error in procedendo
Consente alla Corte di legittimità di sindacare anche fatti processuali e di esaminare direttamente gli atti per risolvere l'errore di procedimento dedotto
Sez. U, n. 23948/2020 (giurisprudenza delle Sezioni Unite)
La difesa ha invocato questa pronuncia per sostenere che in casi simili andava prospettata la rimessione in termini; la Corte di Cassazione, tuttavia, dopo esame degli atti, ha ritenuto che la notifica fosse stata eseguita legittimamente ai sensi di art.161 c.p.p.
Massime di principio
- La notifica del decreto di citazione deve essere tentata presso il domicilio dichiarato; solo se risulta accertata l'impossibilità di reperire l'imputato può legittimamente essere effettuata la notifica al difensore ai sensi dell'art.161 c.p.p.
- L'elezione di domicilio presso il difensore non si presume automaticamente: occorre verificare gli atti per accertare se l'imputato abbia effettivamente eletto domicilio presso l'avvocato o abbia invece indicato un domicilio diverso.
- In cassazione un 'error in procedendo' ai sensi dell'art.606 c.1 lett. c consente alla Corte di esaminare direttamente anche i fatti processuali e gli atti per correggere interpretazioni dei giudici di merito.
- Per l'applicazione dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p. (tenuità del danno) la mera impossibilità di quantificare l'entità non è di per sé sufficiente: va valutato il contesto (es. continuità dell'operato, utilità per l'abitazione) e se l'offesa è effettivamente economica e marginale.
- Chi contesta la nullità della notifica deve indicare e provare la specifica violazione delle norme di notifica; la semplice invocazione di principi giurisprudenziali non soppianta la prova documentale degli atti compiuti (foglio di notifica, accertamenti di irreperibilità, ordinanze del giudice)
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