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Sentenza

Sentenza n. 769/2026 - Bari, Sezione U

per l'annullamento del diritto dei ricorrenti ai sensi degli artt. 918 e/o 921 del d.lgs. 66/2020 all'ottenimento della completa restitutio in integrum per effetto della revoca retroattiva dei provvedimenti di sospensione facoltativa dall'impiego di cui all'ordinanza n. -OMISSIS- dell'-OMISSIS- (rimasta in vigore sino al 14.2.2012); e per la condanna - al riconoscimento in favore di ciascun ricorrente del periodo di sospensione dal servizio revocato retroattivamente anche ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio; - al versamento in favore dell'I.N.P.S. dei contributi previdenziali non versati nel periodo di sospensione per ciascun ricorrente e alla condanna alla denuncia del periodo di sospensione revocato ai fini pensionistici e del calcolo del TFS; - al ricalcolo del Trattamento di Fine Servizio (TFS) alla luce del maggior periodo di anzianità di servizio; - al riconoscimento in favore dei ricorrenti dei giorni di ferie e dei permessi già maturati e non goduti alla data dell'8.11.2010 a causa del periodo di sospensione dal servizio; - al computo e riconoscimento in favore dei ricorrenti degli arretrati e delle spettanze previste dall'Ordinanza Commissariale n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202001079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia, Sez. UnicaSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato riconoscimento integrale degli effetti della revoca retroattiva della sospensione precauzionale dall’impiego, con riconoscimento limitato al 50% delle competenze stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militari sospesi)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, rinviati a giudizio in un procedimento penale, erano stati sospesi precauzionalmente dall’impiego ai sensi dell’art. 916 del Codice dell’ordinamento militare, per il periodo dall’8 novembre 2010 al 15 febbraio 2012. La sospensione era stata successivamente revocata con effetto retroattivo ai sensi dell’art. 918, comma 2, del d.lgs. 66/2010, dopo che il procedimento penale si era concluso con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. L’Amministrazione aveva riconosciuto soltanto le somme trattenute a titolo del 50% dello stipendio, mediante certificazione datoriale e inserimento nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa. I ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 918 e 921 del Codice dell’ordinamento militare, sostenendo che la revoca retroattiva imponesse la completa restitutio in integrum, con ricostruzione giuridica, economica e previdenziale della carriera, computo del periodo ai fini dell’anzianità di servizio e del TFS, versamento dei contributi previdenziali, riconoscimento delle ferie e dei permessi maturati prima della sospensione e non goduti, nonché corresponsione degli arretrati contrattuali previsti da un’ordinanza commissariale. L’Amministrazione ha eccepito l’improcedibilità temporanea delle pretese economiche in ragione della liquidazione coatta amministrativa e la prescrizione quinquennale della domanda contributiva, contestando comunque nel merito la fondatezza delle pretese.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di improcedibilità, ritenendo che la disciplina speciale del riordino e della liquidazione della Croce Rossa Italiana, con il subentro dell’Ente strumentale nei rapporti giuridici dell’ente disciolto, non fosse assimilabile alla mera sottoposizione di una società datrice di lavoro ad amministrazione straordinaria e non determinasse un temporaneo difetto di giurisdizione sulle domande proposte. Ha respinto anche l’eccezione di prescrizione dei contributi previdenziali, ritenendo che il termine non decorresse dall’avvio della sospensione, ma, al più, dalla sentenza penale del 20 settembre 2016 che aveva determinato la revoca retroattiva della sospensione; alla data del ricorso non era quindi maturata la prescrizione quinquennale. Nel merito, ha ritenuto che la sentenza penale integrasse un caso di proscioglimento ai sensi dell’art. 918, comma 2, lett. b), del Codice dell’ordinamento militare e che, non essendo stato instaurato un procedimento disciplinare di stato, la sospensione fosse automaticamente revocata retroattivamente a tutti gli effetti. Ne derivava il diritto alla restitutio in integrum prevista dall’art. 921, comprensiva della ricostruzione della carriera economica e giuridica e della corresponsione del trattamento retributivo e previdenziale spettante per il periodo dall’8 novembre 2010 al 15 febbraio 2012, detratto l’aliunde perceptum. L’Amministrazione è stata condannata a ricostruire e corrispondere le differenze retributive, a versare le contribuzioni pensionistiche, incluse quelle rilevanti per il TFS e il fondo pensionistico, e a riconoscere o monetizzare i giorni di ferie e permessi maturati prima della sospensione e non goduti. Sulle somme spettano rivalutazione monetaria e interessi legali secondo legge. È stata invece respinta la pretesa relativa agli arretrati contrattuali previsti dall’ordinanza commissariale, poiché tali benefici erano stati disconosciuti da una successiva ordinanza presidenziale relativa alla gestione del bilancio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 916 d.lgs. 66/2010

    Disciplina la sospensione precauzionale dall’impiego, sulla cui base erano stati adottati i provvedimenti nei confronti dei ricorrenti.

  • art. 918, comma 2, lett. b), d.lgs. 66/2010

    la sospensione è revocata retroattivamente a tutti gli effetti: [...] in ogni altro caso di proscioglimento, se il militare non è sottoposto a procedimento disciplinare di stato

    La sospensione precauzionale viene meno automaticamente e retroattivamente in caso di proscioglimento, quando non sia stato instaurato un procedimento disciplinare di stato.

  • art. 921 d.lgs. 66/2010

    In caso di revoca della sospensione, ai sensi dell'articolo 918, comma 1, il militare ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

    La revoca della sospensione comporta la restitutio in integrum, con diritto agli assegni non percepiti e, secondo il TAR, alla ricostruzione economica, giuridica e previdenziale della carriera, nei limiti indicati dalla decisione.

  • art. 2 d.lgs. 178/2012

    È richiamato per affermare il subentro dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana nei rapporti giuridici dell’ente disciolto, anche ai fini della legittimazione nel giudizio.

  • art. 8, comma 2, d.lgs. 178/2012

    È richiamato in relazione alla sottoposizione dell’Ente strumentale alla liquidazione coatta amministrativa.

  • artt. 201 ss. r.d. 267/1942

    Sono stati invocati dall’Amministrazione per sostenere l’improcedibilità temporanea delle domande economiche in pendenza dell’accertamento dello stato passivo; l’eccezione è stata respinta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento dei dati identificativi dei ricorrenti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei dati personali dei ricorrenti.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione precauzionale dall’impiego prevista dall’art. 918, comma 2, lett. b), del d.lgs. 66/2010 opera automaticamente e retroattivamente quando il procedimento penale si conclude con un proscioglimento e il militare non è sottoposto a procedimento disciplinare di stato.
  • La revoca retroattiva della sospensione precauzionale comporta, ai sensi dell’art. 921 del d.lgs. 66/2010, la restitutio in integrum del militare, che comprende la ricostruzione della carriera sotto il profilo economico, giuridico e previdenziale, con esclusione delle indennità per servizi o funzioni speciali e del lavoro straordinario.
  • Nella restitutio in integrum conseguente alla revoca retroattiva della sospensione devono essere considerate, al netto dell’aliunde perceptum, le differenze retributive, le contribuzioni previdenziali e gli effetti sul trattamento di fine servizio; possono inoltre rilevare i giorni di ferie e permessi maturati prima della sospensione e non goduti a causa della stessa.
  • Il termine di prescrizione delle pretese contributive collegate alla revoca retroattiva della sospensione non decorre necessariamente dall’inizio della sospensione, ma può decorrere dalla sentenza penale che determina la revoca retroattiva e rende attuale il diritto alla restitutio in integrum.
  • La disciplina speciale del riordino della Croce Rossa Italiana e del subentro dell’Ente strumentale nei rapporti giuridici dell’ente disciolto impedisce di equiparare automaticamente la liquidazione dell’ente alla sottoposizione di una società datrice di lavoro ad amministrazione straordinaria, ai fini dell’improcedibilità delle domande davanti al giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoGiurisdizione e riparto
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoRiparto di giurisdizione

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