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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43855/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per i delitti di omicidio (artt. 575, 577 c.p.) e reati connessi alla normativa antimafia (artt. 10, 12, 14 legge 14/10/1974, n. 497; aggravamento ex art. 416-bis c.p.). Due motivi: (1) vizi nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Cavaliere, Rapicano, Belviso) e omissione/ travisamento dell'interrogatorio di Renato Cavaliere del 09/04/2015, che avrebbe affermato che Carolei non era a conoscenza dell'omicidio prima della sua esecuzione; dedotta mancanza e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova; (2) carenza di motivazione in ordine all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato ex art. 274 lett. c) c.p.p., anche alla luce della precedente pronuncia del 30/03/2022 del Tribunale delle misure di prevenzione che aveva dichiarato cessata la pericolosità sociale e della documentazione penitenziaria che attestava elementi di reinserimento (lavoro, remissività), nonché la revoca del regime 41-bis e liberazione anticipata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure, confermando che il Tribunale del riesame ha adeguatamente valutato la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori, la loro convergenza e gli elementi di riscontro oggettivo (anche la versione dell'esecutore materiale Catello Romano). La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (vietato sostituirsi al giudice di merito nelle valutazioni di fatto) e ha constatato che le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) sono state motivate in modo congruo, tenendo conto della posizione di rilievo del ricorrente nell'organizzazione camorristica, delle condanne pregresse e dell'assenza di segni di autentica dissociazione. Ha altresì escluso la conversione in domiciliari ove non emergano elementi nuovi che giustifichino un diverso assetto cautelare. Rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposizione di trasmissione di copia.

Norme richiamate

  • art. 575 cod. pen.

    Norma che definisce il reato di omicidio; nell'atto è il capo di imputazione principale che giustifica l'adozione della misura cautelare per la sua gravissima entità.

  • art. 577 cod. pen.

    Aggravanti correlate alla commissione di omicidio (circostanze aggravanti rilevanti ai fini della gravità del fatto).

  • artt. 10, 12, 14 legge 14/10/1974 n. 497

    Norme del quadro normativo antimafia citate per i reati connessi all'attività mafiosa e alla responsabilità associativa o contributiva nell'ambito di organizzazioni di tipo mafioso.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Aggiunge l'aggravante di commettere i reati in relazione all'appartenenza o all'azione dell'associazione di tipo mafioso; utilizzato per qualificare l'aggravazione del fatto.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Prevede il requisito dei gravi indizi di colpevolezza necessario per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte verifica che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la sussistenza di tale requisito.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Stabilisce le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione). La valutazione dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione è centrale nella decisione impugnata.

  • art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen.

    Criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione: la censura deve riguardare violazioni di legge o la manifesta illogicità della motivazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto.

  • art. 292, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in motivazione difensiva relativa all'uso e alla valutazione delle prove testimoniali/interrogatori; la Corte valuta la corretta applicazione delle regole di valutazione probatoria.

  • art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla sintesi motivazionale in cassazione (necessità di esporre i motivi entro i limiti strettamente necessari per la motivazione).

  • art. 41-bis legge 26/07/1975 n. 354

    Regime detentivo speciale menzionato nel contesto delle osservazioni difensive (revoca del 41-bis non impedisce però che altre valutazioni indiziarie e contestuali giustifichino la misura cautelare).

Massime di principio

  • In sede di misure cautelari la valutazione della gravità indiziaria spetta al giudice di merito: la Cassazione controlla solo la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione, non può rinnovare il sindacato di fatto.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono costituire fondamento valido per la gravità indiziaria se il giudice dimostra di averne valutato la credibilità soggettiva, l'attendibilità intrinseca e la riscontrabilità oggettiva, nonché l'autonomia delle fonti e l'assenza di inquinamento reciproco.
  • Divergenze fra dichiarazioni di più collaboratori non contaminano automaticamente l'affidabilità complessiva: rilevano la convergenza sul nucleo essenziale e la presenza di riscontri esterni.
  • Il requisito dell'attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c)) richiede un giudizio prognostico motivato che consideri modalità del fatto, personalità dell'indagato, ruolo nell'organizzazione e il contesto socio-ambientale; il mero decorso del tempo non esclude la sussistenza del pericolo.
  • Una precedente pronuncia di cessazione della pericolosità sociale o elementi di reinserimento non impediscono automaticamente la misura cautelare: il giudice deve confrontare quegli elementi con la gravità del fatto, la posizione nell'associazione criminale e le condanne pregresse.
  • La motivazione per relationem dal provvedimento genetico è ammessa solo se il tribunale del riesame svolge un vaglio critico e risponde compiutamente alle censure difensive; il rinvio formale non è sufficiente se le doglianze sono idonee a disarticolare la ricostruzione probatoria.
  • La richiesta di attenuazione della misura (arresti domiciliari) può essere rifiutata quando non emergono elementi nuovi che dimostrino la capacità di autogoverno comportamentale del soggetto.

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