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Sentenza

Sentenza n. 1196/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione del Comandante della Polizia Locale di revoca in autotutela della gara per l’affidamento della concessione delle aree di sosta a pagamento, con richiesta alla CUC di revocare gli atti di gara e l’aggiudicazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (concessionaria aggiudicataria)

Prevale il privato

La controversia

La concessionaria aggiudicataria ha impugnato la determinazione del 14 novembre 2025 con cui il Comandante della Polizia Locale del Comune di Bosa aveva revocato in autotutela la procedura di gara per la concessione della gestione dei parcheggi a pagamento e aveva chiesto alla Centrale unica di committenza della Comunità Montana Nuorese di revocare la determina a contrarre e l’aggiudicazione efficace disposta in suo favore. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, l’incompetenza dell’organo comunale che aveva adottato l’atto di ritiro, poiché la gara era stata svolta dalla CUC e la determinazione conclusiva di aggiudicazione era stata adottata dalla Comunità Montana. Dopo l’ordinanza cautelare del 16 gennaio 2026, il Comune si è attivato per la stipula e il 20 marzo 2026 le parti hanno sottoscritto il contratto di concessione; la ricorrente ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere per integrale soddisfazione dell’interesse azionato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto che la stipula del contratto di concessione aveva integralmente soddisfatto l’interesse della ricorrente. Ha tuttavia posto le spese a carico del Comune secondo il criterio della soccombenza virtuale: ha ritenuto fondata la censura di incompetenza, già condivisa in sede cautelare, perché il potere di autotutela sugli atti di gara spettava alla CUC della Comunità Montana, che aveva gestito la procedura e adottato l’aggiudicazione, in applicazione del principio del contrarius actus. Il Comune è stato condannato a rifondere € 2.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato; nulla per le spese nei confronti delle controinteressate non costituite.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    con la sottoscrizione del contratto di concessione la ricorrente ha conseguito l’integrale soddisfazione dell’interesse fatto valere nel presente giudizio con conseguente cessazione del contendere ex art. 34 comma 5 cpa

    La sopravvenuta integrale soddisfazione dell’interesse azionato consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, la parte ricorrente consegue integralmente l’interesse fatto valere, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • In base al principio del contrarius actus, il potere di autotutela sugli atti di una procedura di gara spetta all’organo o all’amministrazione che li ha adottati; se la procedura e l’aggiudicazione sono state curate dalla centrale unica di committenza, non può esercitare tale potere un organo comunale privo della relativa competenza.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale, valutando la fondatezza delle censure dedotte.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
IstitutiIncompetenzaSopravvenuta carenza di interesse

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