Ordinanza n. 1110/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara, comunicato con nota prot. ADB-2026-03927 del 23.04.2026, con cui Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. ha estromesso il costituendo R.T.P. tra NET ENGINEERING S.r.l. e F&M Ingegneria S.p.a. dalla procedura aperta per l’affidamento dei Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria – Progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione – relativi ai lavori di realizzazione di “Nuova viabilità landside e curbside” presso l’Aeroporto, e del relativo Verbale della seduta di gara del 17.04.2026, prot. ADB-2026-03669, nella parte in cui il Seggio di gara ha deliberato la suddetta esclusione; - della Nota prot. ADB-2026-02972 del 26.03.2026, nella parte in cui è stato previsto che il mancato rispetto del termine fosse a pena di esclusione, e del relativo Verbale della seduta di gara prot. ADB-2026-02625; - della Comunicazione di mancato accoglimento dell’Istanza di revisione in autotutela presentata dalla NET ENGINEERING S.r.l. il 30.04.2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, per quanto di ragione, il Disciplinare di Gara in parte qua, nonché l’eventuale provvedimento di aggiudicazione in favore di altro concorrente e tutti i verbali di gara successivi all’illegittima esclusione; e per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato tra la Stazione Appaltante, Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna S.p.A., e l’aggiudicatario; nonché per l’eventuale condanna in via subordinata, della Stazione Appaltante al risarcimento del danno per equivalente monetario, per la perdita di chance di aggiudicazione dell’appalto, da liquidarsi in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da una procedura aperta per l'affidamento di servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza relativi a lavori aeroportuali, connessa alla tardiva produzione documentale nell'ambito del soccorso istruttorio
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato l'esclusione del costituendo RTP dalla procedura di gara, unitamente agli atti presupposti e consequenziali, contestando anche la previsione secondo cui il mancato rispetto del termine assegnato per il deposito documentale avrebbe comportato l'esclusione. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto e, in via subordinata, il risarcimento per equivalente della perdita di chance di aggiudicazione. Dal testo dell'ordinanza emerge che la controversia riguarda l'esatto contenuto del soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante e l'incidenza della documentazione depositata tardivamente sulla dimostrazione dei requisiti richiesti dalla lex specialis. La ricorrente aveva già inizialmente fatto menzione dei due professionisti oggetto della richiesta di chiarimento.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Rilevata la mancata costituzione della stazione appaltante e ritenuta necessaria un'istruttoria, ha ordinato all'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. di depositare entro sette giorni una relazione sui motivi di ricorso, precisando l'esatto contenuto del soccorso istruttorio attivato e l'incidenza della produzione tardiva sulla prova dei requisiti richiesti dalla lex specialis, anche alla luce del fatto che la concorrente aveva già indicato inizialmente i due professionisti. La discussione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 giugno 2026.
Massime di principio
- Quando la legittimità dell'esclusione da una gara dipende dall'esatto contenuto del soccorso istruttorio e dall'incidenza di una produzione documentale tardiva sulla dimostrazione dei requisiti, il giudice può disporre istruttoria per acquisire dalla stazione appaltante una relazione specifica prima di decidere la domanda cautelare.
- Ai fini della valutazione dell'esclusione conseguente al soccorso istruttorio, assume rilievo verificare se gli elementi oggetto della richiesta fossero già stati almeno inizialmente indicati dal concorrente e se la documentazione successivamente prodotta abbia natura integrativa della prova o introduca ex novo requisiti e contenuti sostanziali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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