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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08198/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che ne aveva affermato la responsabilità per tentata rapina aggravata, lesioni personali volontarie e violazione della normativa sulle armi. Con un unico articolato motivo ha dedotto violazione di legge sia in punto di affermazione di penale responsabilità, sia con riguardo al trattamento sanzionatorio, lamentando inoltre il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La censura sul merito è stata ritenuta generica e sostanzialmente riproduttiva dei motivi già dedotti in appello e già disattesi, senza una effettiva critica alla motivazione della sentenza impugnata. Le doglianze sulla pena e sulle attenuanti sono state ritenute infondate: il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione congrua e priva di evidenti illogicità, mentre la doglianza sull'eccessività della pena investiva un ambito riservato alla discrezionalità del giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità nei termini prospettati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, la genericità e non specificità della censura sulla responsabilità penale, perché limitata a reiterare argomentazioni già esaminate e respinte in appello; dall'altro, ha ritenuto manifestamente infondate le censure sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche, essendo sufficiente una motivazione che richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena deve essere compiuta dal giudice di merito secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi in relazione alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del colpevole.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso è inammissibile quando si limiti a riproporre in modo pedissequo le stesse censure già dedotte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La critica alla motivazione della decisione di merito deve avere carattere argomentato e specifico; non è sufficiente una contestazione solo apparente o meramente assertiva.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover prendere in esame singolarmente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
  • La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere utilmente censurata in cassazione se la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

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