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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17035/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da rettifiche del valore in dogana di dichiarazioni di importazione definitiva relative all'anno 2012, con conseguenti atti di irrogazione di sanzioni. L'Ufficio ha sostenuto che nel valore di transazione dovessero essere inclusi i diritti di licenza corrisposti per l'uso e lo sfruttamento di marchi sulle merci importate. La società importatrice ha impugnato gli atti; la CTP ha rigettato il ricorso, mentre la CTR ha accolto l'appello ritenendo, all'esito dell'esame dei contratti di licenza, che il pagamento dei royalties non fosse condizione della vendita e che non emergesse un controllo del licenziante sui fornitori asiatici tale da incidere sul valore doganale, con conseguente insussistenza anche delle sanzioni. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) inammissibilità del secondo motivo di appello per difetto di specificità ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la contribuente non avesse adeguatamente richiamato i contratti; 2) omessa pronuncia e ultrapetizione su alcuni contratti asseritamente non esaminati; 3) violazione delle norme sul valore in dogana e sull'interpretazione dei contratti, deducendo che i royalties avrebbero dovuto essere inclusi nel valore di transazione perché, secondo l'Ufficio, il pagamento era condizione della vendita e i licenzianti esercitavano un controllo produttivo sui venditori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'accoglimento nel merito dell'appello della contribuente implicava il rigetto della questione preliminare di inammissibilità per difetto di specificità, senza necessità di una motivazione analitica sul punto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché meramente enunciato, privo di sviluppo argomentativo. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, tendeva in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove sul punto decisivo della configurabilità o meno del pagamento dei diritti di licenza come condizione della vendita, operazione non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    è il parametro invocato per i motivi relativi a omessa pronuncia, ultrapetizione e vizi processuali, ma la Corte esclude la sussistenza del vizio nel primo motivo e l'ammissibilità del secondo per carenza di sviluppo.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiede la specificità dei motivi di appello; la Corte rileva che la decisione di merito di accoglimento dell'appello comporta implicitamente il rigetto dell'eccezione di inammissibilità per difetto di specificità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    è il parametro formale invocato per la violazione di legge, ma la Corte rileva che il motivo è in realtà volto a una rivalutazione del fatto e delle prove, dunque non scrutinabile in cassazione.

  • artt. 2729 cod. civ.

    richiamato dall'Ufficio per contestare il ragionamento presuntivo del giudice di merito sul valore doganale e sui royalties.

  • artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

    richiamati per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte osserva che la doglianza mira sostanzialmente a una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • artt. 29 e 32 Reg. (CEE) n. 2913/1992

    sono le norme richiamate in tema di valore di transazione in dogana e di inclusione dei diritti di licenza nel valore imponibile.

  • artt. 157, 159, 160 e 163 Reg. (CEE) n. 2454/1993 (DAC)

    richiamate per la disciplina di dettaglio relativa ai diritti di licenza e alle condizioni per la loro inclusione nel valore doganale.

  • artt. 1362 e ss. cod. civ.

    invocate per l'interpretazione dei contratti di licenza, ma la Corte ritiene che la censura miri alla rivalutazione del fatto contrattuale esaminato dal giudice di merito.

Massime di principio

  • In cassazione, la doglianza formalmente costruita come violazione di legge è inammissibile quando, nella sostanza, mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove o del contenuto dei contratti compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione resa sul merito della domanda o dell'impugnazione comporti logicamente il rigetto della questione preliminare o dell'eccezione sollevata dalla parte, purché la motivazione dia conto in modo logicamente adeguato della soluzione adottata.
  • Un motivo di ricorso per cassazione deve essere effettivamente sviluppato e autosufficiente nelle sue deduzioni: la mera enunciazione della censura, senza argomentazione a supporto, ne determina l'inammissibilità.
  • In materia di valore in dogana, la questione dell'inclusione dei royalties dipende dall'accertamento in fatto della loro eventuale natura di condizione della vendita e dell'incidenza del rapporto di licenza sul rapporto commerciale; tale accertamento, se compiuto dal giudice di merito, non può essere sostituito da una diversa lettura delle prove in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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