Cassazione Civile, Ordinanza n. 22326/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
All'esito di verifiche fondate su dati tratti dalle c.d. "liste Falciani", l'Amministrazione finanziaria notificava tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2005, 2006 e 2007, recuperando a tassazione IRPEF su investimenti e disponibilità finanziarie detenute presso una banca estera e non indicate nel quadro RW, oltre a irrogare sanzioni. Il contribuente impugnava gli atti e la CTP annullava gli accertamenti, ma la CTR riformava la decisione accogliendo l'appello dell'Ufficio. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione delle norme sulla retroattività, sostenendo che la presunzione legale introdotta dall'art. 12, comma 2, D.L. 78/2009 fosse sostanziale e non applicabile agli anni anteriori; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che le fiches si riferivano a conti presso Ginevra mentre egli aveva ammesso solo conti del padre presso Lugano, con incertezza sull'effettiva riferibilità delle disponibilità; 3) violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento e sulla fruttuosità delle somme estere, per asserita decadenza dell'Ufficio almeno per i redditi del 2005; 4) violazione delle norme sull'imposta sostitutiva applicabile ai redditi di capitale esteri, assumendo che fosse stata applicata un'aliquota errata invece di quella del 12,50%.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e ha respinto o dichiarato inammissibili gli altri. Ha affermato che la presunzione legale di evasione di cui all'art. 12, comma 2, D.L. 78/2009 ha natura sostanziale e non può applicarsi retroattivamente agli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007. Tuttavia, ha precisato che i medesimi fatti possono comunque essere valorizzati dall'Ufficio come presunzione semplice, se ne ricorrono i presupposti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del merito; il terzo è stato ritenuto infondato, poiché il raddoppio dei termini opera anche per gli accertamenti fondati su disponibilità estere occultate; il quarto è stato dichiarato inammissibile perché implicava un diverso accertamento di fatto e, comunque, la Corte ha richiamato il quadro normativo applicabile sull'aliquota dell'imposta sostitutiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la lite attenendosi ai principi enunciati e valutare se i fatti possano integrare una presunzione semplice a favore dell'Ufficio. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 12, comma 2, D.L. n. 78 del 2009
la presunzione legale relativa di evasione per investimenti e attività finanziarie detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale, non procedimentale, ed è quindi priva di efficacia retroattiva; i fatti possono però essere valutati come presunzione semplice
art. 12, comma 2-bis, D.L. n. 78 del 2009
per gli accertamenti basati sulla presunzione del comma 2 i termini di accertamento sono raddoppiati; il raddoppio opera anche quando l'Ufficio contesti la medesima sottrazione a tassazione con presunzioni semplici
art. 4, commi 1, 2 e 3, D.L. n. 167 del 1990
individua gli obblighi dichiarativi sugli investimenti e sulle attività finanziarie estere, la cui violazione è presupposto della presunzione di evasione
art. 6 del D.L. n. 167 del 1990
introduce una presunzione legale relativa di fruttuosità delle somme e dei titoli trasferiti o costituiti all'estero e non dichiarati in Italia
art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973
costituisce il termine di accertamento raddoppiato nei casi previsti dall'art. 12, comma 2-bis, D.L. 78/2009
art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato insieme all'art. 43 D.P.R. 600/1973 quale termine di accertamento raddoppiato
art. 11 delle preleggi
sancisce il principio generale di irretroattività della legge
art. 3 della L. n. 212 del 2000
conferma, in materia tributaria, il principio di irretroattività delle disposizioni sfavorevoli
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il paradigma del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
consente il sindacato sull'omesso esame di un fatto decisivo, non la rivalutazione del merito
art. 2729, comma 1, c.c.
le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti
art. 18 del D.P.R. n. 917 del 1986
nel testo applicabile ratione temporis rinviava anche al regime dell'imposta sostitutiva del 27% per interessi e proventi in specifiche ipotesi
art. 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996
richiamato per l'aliquota del 12,50% sugli investimenti indicati dal ricorrente; la Corte precisa il rapporto con il comma 1-ter nel testo all'epoca vigente
art. 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996
prevedeva l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 27% su interessi e altri proventi di obbligazioni e titoli similari dovuti a non residenti in ipotesi di scadenza inferiore a diciotto mesi
art. 380-bis.1 c.p.c.
regola la trattazione camerale e la funzione della memoria illustrativa, che non può introdurre nuove questioni
art. 385, comma 3, c.p.c.
consente di rimettere al giudice di rinvio la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità
Massime di principio
- La presunzione legale relativa di evasione per investimenti e attività finanziarie detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale e, come tale, non si applica ai periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
- Quando la presunzione legale non è applicabile retroattivamente, i medesimi fatti possono comunque essere valorizzati dall'Amministrazione come presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
- Il raddoppio dei termini di accertamento previsto per gli accertamenti fondati sulla presunzione di capitali occultati all'estero opera anche se l'Ufficio non utilizza la presunzione legale ma contesta la medesima evasione con il metodo ordinario delle presunzioni semplici.
- In sede di legittimità il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere trasformato in una richiesta di nuova valutazione delle prove e degli accertamenti di merito già compiuti dal giudice territoriale.
- Le censure che presuppongono un diverso accertamento in fatto rispetto a quello posto a base della decisione impugnata sono inammissibili in cassazione.
- Le memorie depositate nel giudizio di cassazione hanno funzione meramente illustrativa e non possono introdurre nuove questioni o eccezioni non dedotte nei motivi originari.
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