Sentenza del 06/09/2017 n. 3545 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRAP - Ente pubblico straniero - Convenzione tra Italia e Stato straniero - Esenzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'omessa presentazione della dichiarazione IRAP per l'anno 2008 e il mancato versamento di euro 7.384, calcolando una base imponibile di euro 189.332 sulla base delle retribuzioni del personale dipendente. In primo grado il ricorso era stato dichiarato tardivo, ma il ricorrente ha sostenuto che il termine scadesse il 7 aprile 2015, poiché il precedente 6 aprile era il lunedì dell'Angelo. Nel merito ha dedotto di non essere soggetto all'IRAP e, in subordine, di beneficiare dell'esenzione prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stato xxx, in applicazione del principio di non discriminazione e reciprocità, poiché l'omologo ufficio italiano operante nello Stato xxx era esente dall'imposta sulle società.
La decisione
La Commissione ha ritenuto tempestivo il ricorso, applicando l'art. 155 c.p.c., secondo cui la scadenza proroga al primo giorno non festivo quando cade in un giorno festivo. Esaminato il merito, ha ritenuto che, in linea generale, un ente pubblico straniero considerato persona giuridica ai fini fiscali sia soggetto all'IRAP. Tuttavia, ha applicato la Convenzione contro le doppie imposizioni e il relativo principio di non discriminazione e reciprocità, ritenendo che l'esenzione riconosciuta nello Stato xxx all'I.C.E. italiano si estendesse anche all'ente xxx operante in Italia. L'appello è stato accolto, il ricorso originario è stato accolto e l'avviso di accertamento IRAP è stato annullato. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disciplina il termine per proporre ricorso tributario. Nel caso concreto, il termine è stato ritenuto rispettato perché la scadenza cadeva in un giorno festivo.
Art. 155 c.p.c.
Prevede la proroga del termine processuale al primo giorno non festivo quando la scadenza cade in un giorno festivo. È stata applicata per considerare tempestivo il ricorso notificato il 7 aprile 2015.
Art. 3, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Include tra i soggetti passivi IRAP gli enti pubblici e privati diversi dalle società e gli enti non residenti considerati persone giuridiche ai fini fiscali. La norma consente, in linea generale, l'assoggettamento all'IRAP degli enti pubblici stranieri operanti in Italia.
Art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Individua il presupposto dell'IRAP, collegato all'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata. La Commissione ha ritenuto comunque rilevante, nel caso concreto, il regime convenzionale di esenzione.
Art. 73 del TUIR, già art. 87
Richiamato per individuare gli enti pubblici e privati, residenti e non residenti, considerati soggetti passivi ai fini fiscali.
Art. 2 della Convenzione Italia-Stato xxx contro le doppie imposizioni
Include l'IRAP tra le imposte cui si applica la Convenzione, in quanto imposta avente natura reale analoga a quella dell'ILOR originariamente prevista.
Art. 3, comma 1, lett. d), e) e f), della Convenzione Italia-Stato xxx
Definisce i concetti di persona, società, persona giuridica ai fini fiscali e impresa di uno Stato contraente. Sulla base di tali definizioni, l'ente straniero è stato equiparato a una persona giuridica fiscalmente rilevante.
Art. 24 della Convenzione Italia-Stato xxx - Non discriminazione
I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
Vieta un trattamento fiscale più oneroso per i soggetti dello Stato contraente rispetto ai soggetti italiani in situazione analoga e impone l'applicazione del principio di reciprocità. La disposizione è stata ritenuta applicabile anche all'IRAP e ha fondato l'esenzione.
Art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992
Regola la condanna alle spese nel processo tributario. Nel caso concreto le spese sono state compensate per la novità e peculiarità delle questioni trattate.
Massime di principio
- Un ente pubblico straniero operante in Italia può essere soggetto all'IRAP se è considerato persona giuridica ai fini fiscali e rientra tra i soggetti indicati dalla normativa IRAP.
- La verifica della soggettività IRAP non è necessariamente conclusiva: occorre controllare l'eventuale esistenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile anche all'IRAP.
- Le clausole convenzionali di non discriminazione possono impedire che un ente straniero riceva in Italia un trattamento fiscale più oneroso rispetto all'ente italiano omologo operante nello Stato estero.
- Per invocare l'esenzione fondata sulla reciprocità è necessario dimostrare con documentazione affidabile il trattamento fiscale effettivamente riconosciuto all'ente italiano corrispondente nello Stato estero.
- La tempestività del ricorso tributario va verificata considerando le sospensioni applicabili e la proroga prevista quando l'ultimo giorno cade in una festività; la notifica il primo giorno lavorativo successivo non è tardiva.
- L'esenzione riconosciuta all'ente italiano nello Stato estero può essere interpretata come riferita anche a imposte di natura reale, come l'IRAP, se il testo e il contesto della Convenzione mostrano un obbligo di parità fiscale sufficientemente ampio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 set 2017Sentenza del 06/09/2017 n. 395 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 6 set 2017Sentenza del 06/09/2017 n. 1227 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 6 set 2017Sentenza del 06/09/2017 n. 1233 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 6 set 2017Sentenza del 06/09/2017 n. 1235 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 6 set 2017Sentenza del 06/09/2017 n. 1239 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 6 set 2017Sentenza del 06/09/2017 n. 3523 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →