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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7324/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'opposizione diretta alla revoca della confisca delle quote sociali e del patrimonio della DGICOL Trading Limited. I motivi erano: 1) la confisca sarebbe invalida perché non era stato eseguito il sequestro preventivo prima della confisca e la rogatoria per l'esecuzione del sequestro non aveva avuto seguito; 2) la confisca sarebbe stata disposta senza che il terzo interessato (la società) avesse conoscenza del procedimento o fosse stata posta in condizione di parteciparvi (irregolarità della procura speciale e inammissibilità dell'intervento in udienza); 3) vizio di composizione del Collegio giudicante per presenza di un magistrato che aveva già partecipato al provvedimento impugnato, con presunta impossibilità di esercitare la ricusazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: (1) la società risultava a conoscenza del procedimento e aveva nominato un difensore/procuratore speciale (depositato in udienza), sicché non poteva dedurre di essere stata esclusa dal procedimento; (2) l'assenza o la mancata esecuzione del sequestro preventivo non impedisce l'emissione della confisca definitiva, poiché il sequestro non è condizione per la confisca; eventuali profili relativi all'inesecuzione del sequestro attengono all'efficacia del sequestro e non all'autonomia della confisca, e i rimedi spettano nei modi previsti (es. istanza di revocazione o azioni per il risarcimento per mancata restituzione); (3) non sussisteva la nullità per vizio di composizione del Collegio, essendo possibile rilevare la questione e la composizione era nota in udienza. In conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    Norma richiamata come base procedurale per l'opposizione ex formazione del ricorso; disciplina le opposizioni avverso i provvedimenti di sequestro/confisca e la relativa procedura

  • art. 21 d.lgs. 159/2011

    Norma richiamata in relazione ai termini e alle formalità connesse all'esecuzione del sequestro disposto in vista della confisca; la Corte interpreta che il mancato rispetto di tempi/rogatorie non annulla automaticamente la confisca

  • art. 23, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Riguarda le modalità di partecipazione del terzo interessato nel procedimento di prevenzione; la Corte ne trae la conseguenza che la prova della conoscenza del procedimento può risultare dalla nomina di un difensore

  • art. 34 c.p.p.

    Norma sulla ricusazione e astensione dei magistrati; la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla composizione del Collegio in mancanza di elementi concreti che impedissero l'esercizio della ricusazione tempestiva

  • art. 666 c.p.p.

    Norma sul rimedio dell'incidente di esecuzione che il terzo non partecipante può esperire per contestare l'esecuzione rispetto alla titolarità dei beni; la Corte distingue i rimedi a disposizione del terzo rispetto a quelli del proposto

  • art. 28 d.lgs. 159/2011

    Norma che disciplina l'istanza di revocazione della confisca; la Corte sottolinea che il terzo che ha partecipato al procedimento deve usare tale rimedio per ottenere la revoca parziale o totale

  • art. 24, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Richiamata nella motivazione in relazione al decorso dei termini per la decisione sulla confisca e alle conseguenze dell'inutile decorso (obbligo di restituzione dei beni sequestrati)

Massime di principio

  • La nomina di un difensore e l'effettuazione di atti processuali nel fascicolo costituiscono prova della conoscenza del procedimento da parte del terzo: difficilmente potrà poi invocarsi la nullità per mancata partecipazione se non si è tempestivamente sanata la legittimazione
  • La mancata esecuzione del sequestro preventivo non impedisce in sé l'emissione di una confisca definitiva: il sequestro non è una condizione di procedibilità per la confisca, e i rimedi differiscono rispetto alle questioni di efficacia del sequestro
  • Il terzo che non ha partecipato al procedimento può contestare in via di incidente di esecuzione soltanto la titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, mentre le censure sui presupposti del provvedimento di prevenzione (pericolosità del proposto, provenienza dei beni, sproporzione) sono riservate al proposto
  • Se si rilevano vizi formali (es. procura speciale irregolare), questi devono essere sanati tempestivamente; l'inerzia o il disinteresse nel corso del procedimento può precludere l'efficacia delle relative doglianze in sede successiva
  • Le questioni relative alla composizione del collegio o alla ricusazione del giudice devono essere sollevate nell'immediatezza e con elementi concreti: la conoscenza tardiva della composizione non giustifica automaticamente l'annullamento se il terzo ha avuto occasione di partecipare
  • Quando il termine per la confisca decorre inutilmente e il sequestro decade, i titolari dei beni possono agire per la restituzione o per il risarcimento dell'illegittima mancata restituzione; tuttavia ciò non impedisce una successiva adozione di nuovo sequestro e confisca

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