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Sentenza

Sentenza n. 1244/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202400626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica richiesto per prorogare i termini di coltivazione e completare la sistemazione ambientale della cava

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione paesaggistica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego dell’Ente Parco relativo all’istanza del 9 gennaio 2024, diretta a ottenere il rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica e una proroga di almeno due anni per completare le opere di ricomposizione ambientale della cava. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 146, comma 4, del d.lgs. 42/2004, sostenendo che l’efficacia quinquennale dell’autorizzazione paesaggistica decorresse dalla data del titolo minerario prorogato e che fosse comunque consentita la prosecuzione dei lavori fino all’anno successivo alla scadenza del titolo estrattivo. Il secondo motivo invocava la proroga legale di trenta mesi prevista dall’art. 10-septies, comma 1, lett. a), del d.l. 21/2022, convertito dalla l. 51/2022. Con il terzo motivo la ricorrente sosteneva che l’istanza dovesse essere qualificata come rinnovo semplificato ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 31/2017, trattandosi di lavori già autorizzati e non integralmente eseguiti; deduceva inoltre difetto di presupposto, travisamento, difetto di motivazione e di istruttoria. Il quarto motivo denunciava la violazione della l.r. Veneto 13/2018, nonché sviamento, illogicità, contraddittorietà, insufficienza della motivazione e violazione del principio di prevenzione, sostenendo che il diniego impedisse il recupero ambientale e che il ritardo fosse dovuto alla necessità di mettere in sicurezza una porzione del fronte roccioso. Il Ministero della Cultura aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha disatteso l’eccezione del Ministero della Cultura, ritenendolo correttamente evocato quale controinteressato formale e sostanziale, poiché il provvedimento impugnato indicava la Soprintendenza tra i destinatari e l’eventuale accoglimento avrebbe inciso sull’assetto degli interessi definito dall’autorizzazione paesaggistica rilasciata all’esito del parere vincolante della Soprintendenza. Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto infondato: l’art. 146, comma 4, del d.lgs. 42/2004 configura l’autorizzazione paesaggistica come atto autonomo e presupposto, efficace per cinque anni, non prorogabile per effetto della proroga del titolo urbanistico o minerario. Nel caso concreto l’autorizzazione paesaggistica è divenuta efficace l’11 gennaio 2018, con il rilascio dell’autorizzazione mineraria, è scaduta l’11 gennaio 2023 e ha consentito la prosecuzione dei lavori soltanto fino all’11 gennaio 2024. La proroga del titolo minerario non ha quindi esteso l’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica. Il secondo motivo è stato respinto perché la proroga legale di trenta mesi dell’art. 10-septies del d.l. 21/2022 presuppone un’apposita istanza dell’interessato anche con riferimento alle autorizzazioni paesaggistiche; la società non aveva presentato una richiesta di proroga del termine finale di efficacia dell’autorizzazione originaria. Il terzo e il quarto motivo sono stati esaminati congiuntamente e respinti. Il rinnovo paesaggistico può servire a completare lavori già assentiti, ma non può essere utilizzato per eludere gli obblighi di ripristino o cristallizzare lo status quo in attesa dell’eventuale rilascio di un nuovo titolo estrattivo nell’ambito del procedimento PAUR. Dalla stessa istanza emergeva che alcuni interventi non erano stati eseguiti perché incompatibili con il possibile ampliamento della cava. La necessità di mettere in sicurezza una parte del fronte roccioso non giustificava il rinnovo, sia perché la situazione era nota da tempo, sia perché l’istanza riguardava l’intera cava e non prospettava un accoglimento limitato alla sola area interessata dall’instabilità. Il diniego è stato quindi ritenuto motivato, non illogico e coerente con la necessità che l’autorizzazione paesaggistica riguardi complessivamente tutti gli elementi dell’intervento. Spese compensate tra la ricorrente e il Ministero; nessuna statuizione sulle spese nei confronti dell’Ente Parco non costituito.

Norme richiamate

  • art. 146, comma 4, d.lgs. 42/2004

    L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. [...] L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni [...] I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

    L’autorizzazione paesaggistica è autonoma rispetto al titolo minerario o urbanistico, ha efficacia quinquennale e non è prorogata automaticamente dalla proroga del titolo che abilita l’intervento. È comunque possibile concludere i lavori iniziati durante il quinquennio entro l’anno successivo alla scadenza.

  • art. 146, comma 5, d.lgs. 42/2004

    Il parere vincolante della Soprintendenza nell’ambito del procedimento paesaggistico fonda la qualificazione del Ministero della Cultura quale controinteressato sostanziale rispetto all’impugnazione del diniego.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi ha consentito alla ricorrente di presentare osservazioni nel procedimento; il giudice ha valutato anche le deduzioni relative alla messa in sicurezza e alla forza maggiore.

  • art. 7 d.P.R. 31/2017

    Oltre agli interventi di lieve entità indicati nell’elenco di cui all’Allegato «B», sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche [...] scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato.

    Il rinnovo semplificato presuppone un nuovo procedimento e una nuova istruttoria; non può essere utilizzato per sottrarsi agli obblighi di ripristino o per mantenere lo status quo in vista di un futuro ampliamento della cava.

  • art. 10-septies, comma 1, lett. a), d.l. 21/2022, convertito dalla l. 51/2022

    In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di trenta mesi [...] i termini [...] delle autorizzazioni paesaggistiche [...]

    La proroga legale dei termini delle autorizzazioni paesaggistiche richiede un’istanza dell’interessato; in assenza di tale istanza non opera automaticamente.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La parte che impugna un provvedimento deve evocare in giudizio anche l’amministrazione individuabile quale controinteressata formale e sostanziale; il Ministero è stato ritenuto correttamente intimato.

Massime di principio

  • L’autorizzazione paesaggistica è un atto autonomo e presupposto rispetto al titolo urbanistico, edilizio o minerario; la proroga di quest’ultimo non comporta automaticamente la proroga dell’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica.
  • L’autorizzazione paesaggistica ha efficacia quinquennale e, una volta scaduta, i lavori già iniziati possono essere ultimati soltanto entro l’anno successivo alla scadenza; oltre tale termine occorre una nuova autorizzazione.
  • La proroga legale dei termini di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica prevista da una disciplina speciale opera solo a seguito di una specifica istanza dell’interessato, non automaticamente.
  • Il rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica per lavori non completati presuppone l’effettiva volontà di ultimare le opere già assentite e non può essere richiesto per eludere gli obblighi di ripristino ambientale o mantenere lo status quo in attesa di un eventuale nuovo titolo per l’ampliamento dell’attività.
  • Quando l’istanza paesaggistica riguarda unitariamente un intervento composto da più elementi, l’autorizzazione è subordinata alla compatibilità paesaggistica dell’insieme; la sola compatibilità di alcuni elementi, o di una parte del sito, non impone l’accoglimento parziale se l’istanza non lo richiede espressamente.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentale

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