Cassazione Penale, Sentenza n. 34720/2024 del 13/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'appello presentato dal difensore d'ufficio dell'imputato avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Latina (reato ex artt. 30 e 31 L. 646/1982). La Corte di appello aveva ritenuto inammissibile l'appello perché l'imputato era stato giudicato in assenza e l'atto di impugnazione non era corredato dal mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e dalla dichiarazione o elezione di domicilio, come previsto dagli artt. 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. introdotti dal d.lgs. n.150/2022. In cassazione si deduceva vizio di motivazione, violazione del diritto unionale (art. 6 CEDU) e richiesta di rinvio pregiudiziale per interpretare l'art. 48 della Carta dei diritti dell'Unione Europea.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p., nel caso di imputato assente: l'appello proposto dal difensore è inammissibile se non è depositato insieme al mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e alla dichiarazione/elezione di domicilio. La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale e ha ritenuto che le norme impugnate non contrastino con la Costituzione né con il diritto sovranazionale (servendosi di consolidata giurisprudenza di legittimità). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.
Richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello proposto dal difensore in caso di giudizio celebrato in assenza dell'imputato, il deposito unitamente all'atto di appello della dichiarazione o elezione di domicilio e dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza. La Corte ha confermato che tali prescrizioni sono regole formali di ammissibilità e compatibili con Costituzione e normativa sovranazionale.
d.lgs. n.150/2022 (articoli che hanno introdotto le modifiche all'art. 581 c.p.p.)
Ha introdotto le disposizioni che hanno imposto le suddette condizioni per l'ammissibilità dell'appello presentato dal difensore quando l'imputato è assente; la Corte ha applicato correttamente la disposizione.
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020, conv. dalla legge n.176/2020
Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti, con conclusioni scritte; la Corte ne ha dato atto in istruttoria.
art. 6 CEDU
La Corte ha ritenuto infondata la doglianza che prospettava contrasto con il diritto ad un equo processo; le norme impugnate sono state considerate compatibili con l'art. 6 CEDU secondo la giurisprudenza consolidata.
art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
La richiesta di rinvio pregiudiziale per sapere se l'art. 48 osti alla subordinazione del diritto di impugnare a condizioni come quelle dell'art. 581 c.p.p. non è stata ritenuta fondata: la Corte ha considerato la questione già risolta dalla giurisprudenza e non idonea a giustificare il rinvio.
Artt. 30 e 31 L. 646/1982
Norme sostanziali in relazione al reato per cui l'imputato è stato condannato; nella sentenza di cassazione compaiono come riferimento al capo di imputazione e alla sentenza di primo grado.
Artt. 3, 24, 27, 111 Cost.
Richiamati nella censura del ricorrente come presunte norme costituzionali violate; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione e l'applicazione delle nuove norme processuali non contrastino con questi principi costituzionali.
Massime di principio
- Se l'imputato è stato giudicato in assenza, l'appello proposto dal suo difensore è inammissibile se non è depositato unitamente al mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e alla dichiarazione o elezione di domicilio: il rispetto di questi requisiti è condizione di ammissibilità.
- Le modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022 all'art. 581 c.p.p. sono state giudicate compatibili con la Costituzione e con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo dalla giurisprudenza consolidata della Cassazione.
- La possibilità di sollevare profili costituzionali o di diritto dell'Unione è limitata quando esiste un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che ha già dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni.
- In presenza di impugnazioni ordinarie proposte da difensori d'ufficio dopo sentenza pronunciata in assenza, è buona pratica ottenere dal cliente il mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e la dichiarazione/e elezione di domicilio prima del deposito dell'appello.
- Le norme impugnate regolano le modalità di esercizio dell'impugnazione da parte del difensore e non eliminano il diritto personale dell'imputato di impugnare: rimangono percorsi alternativi per far valere i profili di illegittimità della sentenza (es. ricorso per cassazione per violazione di legge).
- Se si ritiene che vi siano profili di illegittimità non ancora affrontati dalla giurisprudenza di legittimità o che emergano fatti nuovi (es. vizi di notificazione o mancanza di mandato), conviene concentrarsi su argomentazioni fattuali e di diritto specifiche e documentate piuttosto che riproporre questions già dichiarate manifestamente infondate.
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