Cassazione Penale, Sentenza n. 34030/2025 del 16/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza ha revocato la detenzione domiciliare ex art. 47ter ord. pen. e art. 16-nonies D.L. 8/1991 in capo al ricorrente a seguito di una segnalazione del Servizio centrale di protezione: l'11/03/2025 il ricorrente si sarebbe recato presso l'abitazione dell'ex moglie per restituire le chiavi dell'auto, avrebbe inveito contro di lei davanti alle figlie minori e avrebbe rotto un vetro della finestra. L'ex coniuge aveva manifestato l'intenzione di sporgere querela e aveva riferito pregresse violenze, ma dagli accertamenti successivi non risultavano querele pendenti. La difesa ha impugnato la revoca sostenendo che si trattava di un episodio isolato e circoscritto, non dotato di intrinseca gravità, e che il Tribunale non ha adeguatamente valutato il lungo e consolidato percorso collaborativo e rieducativo del ricorrente.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. La Corte ha rilevato che la revoca era motivata in modo lacunoso: il provvedimento si era basato prevalentemente su un unico episodio senza confrontarlo adeguatamente con il percorso rieducativo e senza indagare compiutamente le condotte antecedenti o il carattere intrinseco di gravità dell'episodio. La Corte ha disposto che il Tribunale integri gli accertamenti e valuti se l'evento debba considerarsi estemporaneo o sintomo di una frattura del percorso rieducativo.
Norme richiamate
art. 16-nonies D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 (introdotto dall'art. 14, L. 13 febbraio 2001, n. 45)
La revoca della detenzione domiciliare per i collaboratori di giustizia è ammessa nei casi specifici previsti dall'articolo, ma richiede una ponderata valutazione della gravità della condotta e del percorso rieducativo, autonoma rispetto alle determinazioni relative alle misure di protezione.
art. 13-quater D.L. n. 8/1991
Richiamato dall'art. 16-nonies: costituisce riferimento normativo per i casi in cui la misura speciale può essere revocata per inosservanza degli impegni assunti.
art. 16-septies D.L. n. 8/1991
Richiamato dall'art. 16-nonies come quadro normativo di riferimento per la verifica delle condizioni connesse alle misure speciali di protezione.
artt. 47-ter e 51-ter ord. pen.
Norme dell'ordinamento penitenziario relative alla detenzione domiciliare e alle misure alternative: la loro applicazione deve tener conto della finalità rieducativa e della compatibilità del comportamento del condannato con le prescrizioni imposte.
art. 8 L. 203/1991
Norma relativa all'attenuante speciale per collaboratori di giustizia; citata nel quadro fattuale per evidenziare il consolidato percorso collaborativo e trattamentale del ricorrente.
art. 27, comma 3 Cost.
Il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena deve orientare la valutazione sulla compatibilità di comportamenti devianti con la prosecuzione delle misure alternative.
Massime di principio
- La revoca della detenzione domiciliare per collaboratori di giustizia non può basarsi unicamente su un singolo episodio, salvo che l'episodio abbia intrinseca gravità tale da rendere superfluo il confronto con il percorso rieducativo compiuto.
- Il Tribunale di sorveglianza deve effettuare una valutazione comparativa e globale: confrontare l'entità della deviazione contestata con il complessivo percorso rieducativo e i comportamenti precedenti.
- Il giudice può considerare notizie di reato anche prima dell'esito di eventuali procedimenti penali, ma tale utilizzo richiede notizie circostanziate e una motivazione adeguata che giustifichi la rilevanza della segnalazione.
- In presenza di elementi di collaborazione e di un lungo periodo di comportamento conforme (permessi premio, partecipazione a programmi di protezione e attività trattamentali), il giudice deve approfondire le condotte antecedenti e il contesto prima di ritenere infranta la compatibilità della misura alternativa.
- Se la motivazione della revoca è carente o non considera elementi rilevanti, la decisione può essere annullata e il giudice di merito rimandato a nuovi accertamenti.
- La carenza di una querela o l'assenza di procedimenti penali non impedisce al Tribunale di valutare la condotta, ma obbliga il Tribunale a ricostruire i fatti su basi circostanziate e motivate.
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