Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1216/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Ginosa n. 197 del 17 ottobre 2024 (pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Ginosa dal 21 ottobre 2024 al 5 novembre 2024), avente ad oggetto “Progetto piano comunale delle coste di Ginosa. Integrazioni e indicazioni operative”; - della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Ginosa n. 198 del 17 ottobre 2024 (pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Ginosa dal 21 ottobre 2024 al 5 novembre 2024), avente ad oggetto “Sentenza Consiglio di Stato 4480/2024. Procedura selettiva finalizzata all'assegnazione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive del territorio costiero del Comune di Ginosa. Presa d'atto del Decreto-Legge 16 Settembre 2024 n.131. Indirizzi operativi”; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202401707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni della Giunta comunale n. 197 e n. 198 del 17 ottobre 2024, rispettivamente relative all’elaborato planimetrico preliminare del Piano comunale delle coste e agli indirizzi per l’avvio delle gare di assegnazione delle concessioni demaniali marittime

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, proprietaria di un complesso turistico-ricettivo e già titolare della concessione demaniale marittima n. 298 del 30 giugno 2006, ha impugnato le deliberazioni comunali del 17 ottobre 2024. Con il primo motivo ha denunciato, rispetto alla delibera n. 197/2024 e all’elaborato planimetrico allegato, violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 6 e 8.3 del Piano regionale delle coste, difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà: a suo avviso, l’elaborato non rappresentava un passaggio di accesso alla spiaggia dal complesso ricettivo e non considerava adeguatamente i cordoni dunari e la presenza della struttura. Con il secondo motivo ha contestato la delibera n. 198/2024 per violazione dell’art. 8, comma 1, della l.r. Puglia n. 17/2015 e dell’art. 10 della l.r. Puglia n. 17/2006, sostenendo che la gara non potesse essere avviata prima dell’approvazione del Piano comunale delle coste e che non fosse sufficiente l’elaborato planimetrico preliminare. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 1 del d.l. n. 131/2024 e degli artt. 3 e 4 della l. n. 118/2022, oltre a difetto di istruttoria, sproporzionalità, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta, motivazione apparente e sviamento. Ha sostenuto che le concessioni dovessero essere prorogate sino al 30 settembre 2027, o al 31 marzo 2028, e che prima della gara il Comune dovesse ricognire le aree e le opere di difficile rimozione, quantificare gli investimenti non ammortizzati e prevedere gli indennizzi per i concessionari uscenti. Il Comune e l’interventore ad opponendum hanno eccepito, tra l’altro, la carenza di interesse, la natura endoprocedimentale della delibera n. 197/2024 e la mancata impugnazione degli atti successivi di gara. L’interventore ha inoltre contestato la legittimazione della società, assumendone la definitiva decadenza dalla concessione dal 31 dicembre 2023.

La decisione

Il TAR ha respinto la richiesta di ulteriore rinvio, rilevando che i giudizi pendenti in appello riguardavano profili autonomamente decidibili e non pregiudiziali rispetto alla controversia. Ha respinto anche l’eccezione della ricorrente contro l’intervento ad opponendum: è sufficiente un interesse anche di mero fatto, purché collegato a quello dedotto nel ricorso, e l’interventore, proprietario di un terreno confinante prospiciente il mare e interessato a concorrere per l’area, poteva trarre un vantaggio indiretto dalla reiezione del ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.: l’elaborato planimetrico era un atto istruttorio e non definitivo nella formazione del Piano comunale delle coste, e la sua contestazione poteva essere proposta con l’impugnazione del Piano definitivo, se i vizi fossero rimasti attuali. Inoltre, le previsioni dell’elaborato per l’area interessata erano state modificate nel Piano successivamente adottato; quanto alla gara, il tratto di costa era stato escluso dalla procedura e l’elaborato non precludeva una futura assegnazione dell’area. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: la ricorrente non aveva partecipato alla gara, l’area di suo interesse non ne era compresa e non risultava che la procedura potesse impedirne una futura messa a bando. Il terzo motivo è stato respinto nel merito. Quanto alla proroga, il TAR ha seguito il Consiglio di Stato, secondo cui il 30 settembre 2027 costituisce il termine massimo di prorogabilità, senza impedire alle amministrazioni di fissare una scadenza anteriore. Ha inoltre richiamato la precedente sentenza del TAR n. 1656 del 31 dicembre 2025, che aveva escluso per la società le condizioni per beneficiare della proroga tecnica, poiché l’area antistante la struttura era stata esclusa dalla gara. Sulla ricognizione delle opere, la ricorrente non aveva dimostrato la presenza di strutture nell’area già concessa né la rilevanza concreta della censura per la propria posizione. Sull’indennizzo ai concessionari uscenti, il TAR ha seguito l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui la mancata previsione degli indennizzi negli atti di indizione non determina l’illegittimità della procedura di assegnazione. Ricorso quindi in parte inammissibile e in parte respinto; spese integralmente compensate per la novità delle questioni e per la sopravvenienza dei precedenti richiamati.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Trattasi, tuttavia, di atti ai quali non può ricondursi alcuna efficacia lesiva diretta e definitiva in capo alla ricorrente.

    La carenza di una lesione diretta e attuale comporta l’inammissibilità della domanda di annullamento per difetto di interesse.

  • art. 3, comma 2, l. 118/2022

    il quale è stato già chiamato ad esprimersi sugli atti – impugnati anche nel presente giudizio – con cui il Comune di Ginosa, nell’ambito delle operazioni di avvio della gara per la selezione dei nuovi concessionari, ha disposto una proroga delle concessioni in essere di durata più limitata, concludendo per la legittimità di tale scelta, dovendosi intendere la data del 30 settembre 2027 prevista dall’art. 3, co. 2, l. 118/2022 unicamente come termine massimo di prorogabilità delle concessioni e risultando, pertanto, ammessa la possibilità per le singole amministrazioni di stabilire un termine più ristretto

    La data del 30 settembre 2027 rappresenta il limite massimo della proroga previsto dalla disposizione; le amministrazioni possono stabilire una durata inferiore.

  • art. 4, comma 4, l. 118/2022

    Per quanto riguarda, invece, le contestazioni relative alla mancata quantificazione e previsione degli indennizzi per i concessionari uscenti, il Collegio ritiene di doversi conformare e dare continuità all’orientamento del giudice amministrativo d’appello, il quale ha precisato che una siffatta omissione non è comunque tale da determinare l’illegittimità degli atti di gara

    La mancata quantificazione e previsione degli indennizzi negli atti di indizione della gara non comporta, di per sé, l’illegittimità della procedura di assegnazione.

Massime di principio

  • Un atto istruttorio e non definitivo inserito nel procedimento di pianificazione non è autonomamente impugnabile quando non produce una lesione diretta e attuale; le relative censure possono essere proposte contro l’atto pianificatorio definitivo, se i vizi risultano ancora presenti.
  • La contestazione degli atti di una gara richiede un interesse concreto e attuale: manca tale interesse quando il ricorrente non partecipa alla procedura, l’area cui riferisce la propria pretesa ne è esclusa e non è dimostrato che la gara precluda una futura assegnazione di quell’area.
  • La data massima di prorogabilità delle concessioni demaniali marittime prevista dalla legge non obbliga l’amministrazione a prorogarle fino a tale data, potendo essere stabilito un termine più breve.
  • La mancata previsione negli atti di indizione della gara degli indennizzi per i concessionari uscenti non determina, da sola, l’illegittimità della procedura di assegnazione.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.