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Sentenza

Sentenza n. 428/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento -del decreto prot. n. -OMISSIS- (-OMISSIS-) del -OMISSIS- con cui il Questore della Provincia di Pistoia ha respinto l'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia e della carta europea d'arma da fuoco presentata dal Signor -OMISSIS- -OMISSIS- (atto notificato in data -OMISSIS- con prot. n. -OMISSIS-); - di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché incognito, ivi inclusa la comunicazione dei motivi ostativi atto -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202501788

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia e della carta europea d’arma da fuoco

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di licenza di armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore che aveva respinto la sua istanza di rinnovo, fondando il diniego su due sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti relative all’omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali e a fatti di bancarotta fraudolenta. Sono state dedotte la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del R.D. 773/1931, dell’art. 3 e dell’art. 10-bis della l. 241/1990, nonché della circolare ministeriale del 9 maggio 2023; il travisamento dei fatti e dei presupposti, la contraddittorietà e illogicità, il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria e la violazione del contraddittorio procedimentale. In particolare, il ricorrente ha contestato che il mero richiamo delle sentenze di patteggiamento e di reati non automaticamente ostativi potesse dimostrare l’inaffidabilità nell’uso delle armi, senza una valutazione autonoma e concreta dei comportamenti e senza l’individuazione di ulteriori elementi indicativi di un pericolo di abuso delle armi.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente rilevato la permanenza dell’interesse alla decisione, poiché non era stata dimostrata la conclusione del distinto procedimento eventualmente diretto all’adozione di un divieto di detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. Nel merito ha accolto i primi due motivi, ritenendoli fondati. L’art. 43 T.U.L.P.S. distingue i casi di diniego obbligatorio dai casi in cui l’amministrazione esercita una discrezionalità valutativa in relazione alla buona condotta e all’affidabilità del richiedente. Tale discrezionalità deve essere esercitata nel rispetto del principio di legalità e della finalità tipica del potere, consistente nella prevenzione del pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica e privata. Anche reati non direttamente connessi alle armi possono assumere rilievo, ma soltanto se, alla luce delle concrete modalità dei fatti e di ulteriori elementi indiziari, consentono una ragionevole e proporzionata prognosi di pericolo di abuso delle armi. Nel caso concreto il Questore si era limitato al richiamo delle sentenze di patteggiamento e a considerazioni generiche sull’inaffidabilità, senza procedere alla necessaria autonoma ricostruzione amministrativa dei comportamenti. Il mero richiamo di condanne per bancarotta fraudolenta e per omesso versamento di ritenute, relative a reati non violenti e non automaticamente ostativi, non era sufficiente a dimostrare un’attitudine antisociale o il pericolo di abuso delle armi. Le ulteriori censure sono state assorbite, dovendo le questioni relative, tra l’altro, al tempo trascorso dai fatti essere valutate nell’eventuale rinnovazione del procedimento e nel contraddittorio con l’interessato. Il ricorso è stato accolto e il diniego annullato; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Il diniego di porto d’armi, oltre a quanto è stabilito dall’art. 11, è atto dovuto nei confronti di determinate categorie di condannati; la licenza può invece essere discrezionalmente ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli indicati e a chi non dà affidamento di non abusare delle armi.

    L’art. 43 distingue le ipotesi di diniego automatico da quelle rimesse alla valutazione discrezionale dell’amministrazione. Nei casi non automaticamente ostativi, il diniego richiede una valutazione concreta, autonoma e coerente con la finalità preventiva del potere.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il provvedimento deve motivare concretamente le ragioni per cui i fatti posti a base del diniego incidono sull’affidabilità nell’uso delle armi e determinano un pericolo per la sicurezza; il mero richiamo di sentenze penali e di valutazioni generiche non è sufficiente.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Le questioni relative al contraddittorio procedimentale devono essere valutate nell’ambito della rinnovazione del procedimento, dopo l’annullamento del diniego.

  • art. 445, comma 1-bis, c.p.p.

    I comportamenti oggetto di una sentenza di patteggiamento possono essere utilizzati in sede amministrativa soltanto mediante un’autonoma ricostruzione amministrativa dei fatti; il mero richiamo della sentenza, dei capi d’imputazione o delle relative argomentazioni non integra tale valutazione.

  • art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    L’eventuale adozione di un divieto di detenzione di armi, avente effetto ostativo assoluto alla detenzione, potrebbe far venir meno l’interesse alla decisione sul diniego di rinnovo della licenza; nel caso concreto, tuttavia, la conclusione del relativo procedimento non era stata dimostrata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore base per la tutela dei dati personali contenuti nella pronuncia.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio o rinnovo di un titolo di polizia relativo alle armi, le condanne per reati non ricompresi tra quelli automaticamente ostativi non consentono un diniego automatico: l’amministrazione deve svolgere una valutazione discrezionale concreta, proporzionata e finalizzata a formulare una ragionevole prognosi di pericolo di abuso delle armi.
  • Anche fatti penalmente rilevanti non direttamente connessi all’uso delle armi possono essere valorizzati nel procedimento amministrativo, ma soltanto quando le loro concrete modalità e gli ulteriori elementi disponibili consentano di desumere una specifica inaffidabilità del soggetto rispetto all’osservanza delle regole e all’uso delle armi.
  • Il mero richiamo a una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non costituisce, di per sé, un’autonoma ricostruzione amministrativa dei comportamenti rilevanti ai fini del diniego del titolo di polizia; l’amministrazione deve ricostruire autonomamente i fatti e motivare la loro incidenza sulla sicurezza pubblica e sull’affidabilità del richiedente.
  • Il richiamo isolato a una condanna per bancarotta fraudolenta o per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, in assenza di ulteriori elementi indiziari e di una motivazione riferita alle peculiarità del caso concreto, non è sufficiente a dimostrare un’attitudine antisociale o il pericolo di abuso delle armi.
  • La discrezionalità dell’amministrazione in materia di titoli di polizia è ampia, ma resta vincolata al principio di legalità e alla finalità tipica del potere: non può trasformarsi in una sanzione aggiuntiva rispetto alla pena eventualmente applicata in sede penale.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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