Cassazione Penale, Ordinanza n. 30683/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo che l'inammissibilità non fosse imputabile a causa non colpevole. La decisione di merito di condanna resa dalla Corte d'appello resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata in appello per il reato di omissione/false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento di un beneficio collegato al reddito di cittadinanza, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità penale. In particolare ha sostenuto che mancava l'elemento soggettivo del reato, poiché non avrebbe saputo che anche l'obbligo di dimora costituisse una misura cautelare personale da dichiarare ai fini dell'accesso al beneficio. La Corte richiama il principio secondo cui è inammissibile il ricorso che si limita a riprodurre i motivi già dedotti in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva reputato non credibile la tesi dell'errore sul significato di "misura cautelare", valorizzando la storia giudiziaria dell'imputato, già sottoposto all'obbligo di dimora dopo la cessazione della custodia cautelare, nonché le numerose condanne e i provvedimenti esecutivi già emessi nei suoi confronti. Si osserva inoltre che l'ignoranza della legge penale non scusa ex art. 5 c.p.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, D.L. n. 4 del 2019
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna, relativa alla mancata comunicazione di informazioni rilevanti per l'ottenimento del beneficio; nel caso concreto il ricorso attacca la sussistenza dell'elemento soggettivo.
art. 5 c.p.
L'ignoranza della legge penale non esclude la responsabilità; la Corte lo richiama per escludere che l'asserito errore sull'obbligo dichiarativo possa escludere il dolo o la colpevolezza.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo pressoché identico i motivi già dedotti in appello, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario censurare specificamente le argomentazioni decisive della decisione di merito; deduzioni generiche su asserite carenze o illogicità della motivazione non sono sufficienti.
- In tema di benefici assistenziali subordinati a dichiarazioni, l'errore sulla qualificazione giuridica di una misura cautelare non è idoneo, di per sé, a escludere la responsabilità quando il giudice di merito abbia logicamente escluso la credibilità della prospettazione difensiva sulla base delle circostanze concrete.
- L'ignoranza della legge penale non scusa e non può essere invocata per paralizzare la responsabilità quando il fatto contestato consiste nell'omessa o mendace comunicazione di un dato che l'agente era tenuto a dichiarare.
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