Sentenza del 04/12/2019 n. 1295 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Novara che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2012 per violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. L'Ufficio ha sostenuto che il termine dilatorio di 60 giorni fosse decorso dal verbale di accesso del 10 luglio 2012 e fosse stato ampiamente rispettato, poiché gli avvisi erano stati notificati nell'aprile 2016. Nel merito, ha contestato alla società la deduzione di costi relativi a fatture per operazioni soggettivamente e parzialmente oggettivamente inesistenti, sostenendo l'esistenza di un unico soggetto economico tra la società, i fornitori formalmente autonomi e i soci, incluso R. D. quale socio occulto. L'Amministrazione ha fondato la ricostruzione su presunzioni derivanti da continuità del personale e dei locali, rapporti finanziari, retrocessioni di somme, antieconomicità delle operazioni e collegamenti gestionali. I contribuenti hanno eccepito, tra l'altro, la mancata instaurazione del contraddittorio, il difetto di motivazione e prova, l'illegittimità del disconoscimento dei costi, l'errato metodo accertativo e l'illegittimità o eccessività delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha integralmente riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto valido il verbale di accesso del 10 luglio 2012 quale atto dal quale decorreva il termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, rilevando che tra tale verbale e la notifica degli avvisi era trascorso un periodo ben superiore al termine previsto. Ha inoltre ritenuto che il successivo verbale del 2 ottobre 2015, svolto presso gli uffici dell'Agenzia e relativo a informazioni su movimentazioni bancarie, non costituisse un nuovo accesso o una prosecuzione della verifica in loco tale da far decorrere nuovamente il termine. Le ulteriori censure dei contribuenti sono state dichiarate inammissibili quando formulate come richieste di riforma non contenute in un tempestivo appello incidentale e, comunque, sono state ritenute infondate. Sono stati quindi confermati gli avvisi di accertamento e la debenza della pretesa tributaria. I contribuenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate complessivamente in 8.000 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente
Il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste; l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
In caso di accesso, verifica o ispezione presso i locali dell'impresa, il termine dilatorio può decorrere anche da un verbale di accesso meramente descrittivo o istruttorio, purché rappresenti la conclusione dell'attività svolta in loco e consenta al contribuente di formulare osservazioni. Non è necessario un ulteriore processo verbale di constatazione quando il termine sia stato comunque rispettato.
Art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973
Consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare dati e notizie acquisiti, anche mediante indagini finanziarie, ai fini della rettifica del reddito, con possibilità di richiedere al contribuente giustificazioni sulle movimentazioni bancarie.
Art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento analitico-induttivo quando gli elementi indicati in dichiarazione e nella contabilità risultino inattendibili alla luce di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Art. 40, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Disciplina la rettifica del reddito delle società di persone e l'imputazione ai soci delle conseguenti variazioni reddituali.
Art. 109 TUIR
La deducibilità dei costi richiede non solo l'inerenza, ma anche la certezza dell'esistenza e la determinabilità oggettiva dell'ammontare. La documentazione formalmente regolare non è sufficiente se l'Amministrazione dimostra la fittizietà o l'inattendibilità sostanziale dell'operazione.
Art. 2, d.lgs. n. 74/2000
È richiamato in relazione all'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, fattispecie che può rilevare anche quando le operazioni siano solo soggettivamente inesistenti o parzialmente sovrafatturate, secondo la ricostruzione dell'accertamento.
Art. 3, d.lgs. n. 472/1997
Prevede il principio del favor rei in materia di sanzioni amministrative tributarie, imponendo l'applicazione della disciplina più favorevole quando ricorrono i presupposti.
Art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997
Disciplina il cumulo giuridico e l'aumento della sanzione in presenza di violazioni reiterate o riferite a più periodi d'imposta. La sua applicazione richiede il confronto concreto tra le violazioni e non determina automaticamente un trattamento più favorevole.
Artt. 5, 12, 16 e 17, d.lgs. n. 472/1997
Sono richiamati con riferimento all'elemento soggettivo della violazione, ai criteri di determinazione e irrogazione delle sanzioni e alle relative garanzie procedimentali. La sentenza ritiene sufficiente, per le sanzioni amministrative tributarie, la colpa, senza necessità di provare il dolo.
Art. 7 legge n. 212/2000
Impone la motivazione degli atti tributari e la conoscibilità degli elementi posti a fondamento della pretesa. Nel caso concreto la motivazione degli avvisi è stata ritenuta ampia e idonea a consentire la difesa.
Art. 10 legge n. 212/2000
Riguarda i principi di tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria; la sentenza non ha ritenuto violati tali principi.
Art. 111 Costituzione
È richiamato in relazione al giusto processo e alle garanzie procedimentali, ma la sentenza non ravvisa una violazione concreta.
Massime di principio
- Quando vi è stato un accesso o una verifica presso i locali dell'impresa, il termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente può decorrere dal verbale che conclude l'attività svolta in loco, anche se denominato semplicemente verbale di accesso e anche se privo di una formale contestazione definitiva.
- Un successivo contraddittorio svolto presso gli uffici dell'Agenzia, relativo a dati bancari o ad attività istruttoria, non determina necessariamente una nuova decorrenza del termine di 60 giorni, soprattutto se non costituisce un nuovo accesso ai locali dell'impresa.
- La regolarità formale della contabilità e delle fatture non impedisce il disconoscimento dei costi quando l'Amministrazione dimostri, mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, la fittizietà delle operazioni o la loro sovrafatturazione.
- La continuità dei locali, del personale, dei fornitori, dei flussi finanziari e della gestione può essere utilizzata per dimostrare l'esistenza di un unico soggetto economico e la natura fittizia dell'esternalizzazione delle lavorazioni.
- Le indagini finanziarie possono fondare la rettifica anche nei confronti dei soci e di soggetti formalmente dipendenti, se emergono accrediti o prelievi non giustificati e collegamenti con i conti della società o dei fornitori.
- Chi intende ottenere la riforma della sentenza di primo grado su motivi non esaminati deve proporre tempestivamente un appello incidentale; la semplice riproposizione delle richieste nelle controdeduzioni può essere inammissibile.
- Per contestare efficacemente le sanzioni non basta invocare genericamente la buona fede o l'assenza di dolo: occorre dimostrare l'assenza anche di colpa e contestare puntualmente la motivazione, la quantificazione, la recidiva e l'eventuale cumulo giuridico.
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