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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02024/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un procedimento di equa riparazione ex legge Pinto relativo alla durata irragionevole di un giudizio definito dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In primo grado era stato riconosciuto un indennizzo, ma il Ministero aveva proposto opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 e la Corte d'appello di Napoli aveva accolto l'opposizione ritenendo tardiva l'istanza, perché proposta oltre il termine decadenziale di sei mesi dalla definizione del processo presupposto previsto dall'art. 4 L. n. 89/2001. Il ricorrente per cassazione ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 3 e 4 L. n. 89/2001 e 640 c.p.c., sostenendo che la tardività non andava ravvisata poiché la proposizione dell'istanza oltre il termine semestrale sarebbe dipesa dall'indisponibilità delle copie degli atti del giudizio presupposto fino al 22.3.2001; 2) violazione degli artt. 152, 153 e 155 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello aveva dato rilievo all'assenza di un'istanza di rimessione in termini senza considerare che il ritardo non era imputabile alla parte, ma a esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario; 3) censura sulle spese di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili le prime due censure, osservando che il mancato deposito dei documenti previsti dall'art. 3, comma 3, L. n. 89/2001 non determina decadenza, perché il giudice deve eventualmente invitare all'integrazione ai sensi del richiamo all'art. 640 c.p.c.; tuttavia nulla impediva alla parte di depositare comunque il ricorso entro il termine di sei mesi e attendere l'eventuale richiesta di integrazione. Di conseguenza, la pretesa indisponibilità degli atti non giustificava il superamento del termine decadenziale. La terza censura è stata dichiarata inammissibile perché conseguenza dell'inammissibilità delle precedenti e perché la regolazione delle spese era stata fatta sull'intero giudizio secondo soccombenza. La memoria depositata poco prima dell'adunanza camerale è stata dichiarata inammissibile per tardività.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Napoli che aveva accolto l'opposizione del Ministero e revocato il riconoscimento dell'equo indennizzo, perché l'istanza di equa riparazione era stata proposta oltre il termine decadenziale di sei mesi dall'art. 4 L. n. 89/2001. Il giudice di legittimità ha anche condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    norma richiamata quale base dell'opposizione ministeriale avverso il decreto di equa riparazione

  • art. 4 L. n. 89/2001

    prevede il termine decadenziale di sei mesi dalla definizione del giudizio presupposto per proporre la domanda di equa riparazione

  • art. 3 L. n. 89/2001

    comma 3, comma 4, comma 5

    i documenti indicati a corredo del ricorso non sono assistiti da una decadenza espressa; in caso di documentazione insufficiente il giudice deve invitare all'integrazione e può acquisire gli atti del processo presupposto

  • art. 640 c.p.c.

    richiamato per l'invito del giudice a integrare la documentazione insufficiente nel procedimento monitorio applicato al rito dell'equa riparazione

  • art. 152 c.p.c.

    invocato dal ricorrente sul tema della rimessione in termini e della non imputabilità della decadenza

  • art. 153 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la rimessione in termini quando la decadenza non sia imputabile alla parte

  • art. 155 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione al computo dei termini processuali

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale e per dichiarare tardiva la memoria depositata oltre il termine

  • art. 737 c.p.c.

    richiamato come modello processuale camerale adottato dalla legge Pinto

  • art. 738 c.p.c.

    richiamato per il potere del giudice di assumere informazioni anche d'ufficio

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    impone, in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel procedimento per equa riparazione, il termine di sei mesi per proporre la domanda ha natura decadenziale e non può essere superato per ragioni organizzative interne dell'ufficio giudiziario o per difficoltà nel reperimento degli atti, se la parte avrebbe potuto comunque depositare l'istanza nei termini.
  • L'eventuale incompletezza della documentazione allegata al ricorso ex legge Pinto non determina di per sé decadenza dalla domanda: il giudice deve, se del caso, invitare l'integrazione e solo il mancato adempimento dell'ordine può condurre al rigetto.
  • Il potere del giudice di acquisire d'ufficio informazioni o atti del processo presupposto non esonera la parte dall'onere minimo di proporre la domanda entro il termine decadenziale previsto dalla legge.
  • Le censure sulle spese di merito sono inammissibili quando dipendono dalla sorte delle doglianze principali dichiarate inammissibili e la liquidazione segue correttamente il criterio della soccombenza sull'intero giudizio.
  • La memoria depositata oltre il termine previsto per la trattazione camerale è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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