Cassazione Penale, Sentenza n. 16251/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Contestato il reato di messa in pericolo della sicurezza dei trasporti (art. 432 c.p. e art. 1116 c.nav.) per avere, nel settembre 2020, effettuato un volo con un parapendio a motore a distanza inferiore a 10 km dalla zona aeroportuale di Salerno, in presenza di numerosi voli e senza apparati di comunicazione. Era stato posto sotto sequestro preventivo il velivolo (parapendio con motore). Lo Schettini propose istanza di dissequestro e ricorso per cassazione dopo che la Corte aveva precedentemente annullato con rinvio un'ordinanza del Riesame per carenza di motivazione in ordine alla concretezza e all'attualità del pericolo di protrazione/aggravamento delle conseguenze del reato. Nel nuovo giudizio il Tribunale del Riesame ha nuovamente rigettato l'appello motivando sulla recentezza dei fatti, la strumentalità del velivolo rispetto alla condotta e la condotta pericolosa del ricorrente. In cassazione lo Schettini deduceva violazione di legge e vizio di motivazione quanto a fumus commissi delicti, periculum in mora, nesso di pertinenzialità e mancanza di proporzionalità e di elementi a supporto della concretezza e attualità del pericolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha limitato l'esame alle questioni oggetto del precedente annullamento con rinvio (ossia la concretezza e l'attualità del pericolo) e ha ritenuto che il Tribunale del Riesame, con analitica disamina, abbia adeguatamente motivato la sussistenza del pericolo: ha valorizzato l'epoca non remota dei fatti (settembre 2020), la strumentalità del velivolo rispetto alla condotta contestata e la condotta allarmante del ricorrente, con conseguente impossibilità di prognosticare un uso corretto del mezzo se fosse stato restituito. Perciò il sequestro è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 432 cod. pen.
Norma richiamata quale titolo di reato per aver messo in pericolo la sicurezza dei trasporti; la Corte ha tratto da questa fattispecie l'oggetto del fumus commissi delicti relativo al comportamento del ricorrente
art. 1116 cod. nav.
Richiamata insieme all'art. 432 c.p. come cornice normativa del pericolo creato dal volo nelle vicinanze dell'aeroporto; utilizzata per qualificare la rilevanza penale del fatto
art. 321 cod. proc. pen.
Disciplina il sequestro preventivo: presuppone la pertinenzialità della cosa rispetto al reato e il periculum in mora (pericolo di protrazione o aggravamento delle conseguenze del reato). La Corte sottolinea che tali esigenze richiedono motivazione attuale e concreta
art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato per analogia: la nozione di pericolo rilevante per misure cautelari personali (art. 274) impone che il pericolo sia concreto e attuale; la stessa esigenza si applica, per analogia argomentativa, al sequestro preventivo
Massime di principio
- Il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. richiede che la cosa sia pertinente al reato e che sussista un pericolo di protrazione o aggravamento delle conseguenze del reato; il pericolo deve essere concreto e attuale, valutato anche alla luce del tempo intercorso dalla condotta contestata
- La motivazione del giudice che conferma un sequestro deve agganciare il pericolo a fattori fattuali specifici (es. recentità dei fatti, strumentalità della cosa rispetto al reato, comportamento dell'imputato) e spiegare perché il dissequestro creerebbe un rischio attuale
- Se i fatti sono recenti, l'oggetto è strumentale alla condotta e la condotta è caratterizzata da negligenza o inosservanza di cautele, il giudice può ritenere probabile la reiterazione o il rischio di aggravamento, giustificando il mantenimento del sequestro
- In sede di cassazione la verifica è limitata: si esamina la presenza di violazioni di legge o vizi motivazionali gravi; non è consentita una nuova valutazione di merito dei fatti che esula dalle questioni rimesse con rinvio
- Per resistere a un sequestro occorre fornire documentazione e argomenti concreti che distruggano la pertinenzialità o la sussistenza di un pericolo attuale (es. prove di non strumentalità, disattivazione dell'oggetto, misure conservative alternative, documentazione di abilitazioni e conformità)
- La proporzionalità della misura può essere invocata soprattutto con riferimento alla giurisprudenza CEDU: il giudice deve motivare perché non siano adeguate misure meno intrusive; la mera supposizione non è sufficiente, serve un'argomentazione fattuale
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