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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23006/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava per cassazione l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di incidente di esecuzione tendente alla revoca dell'ordine di demolizione. Il motivo unico articolato denunciava: (i) vizio di violazione di legge e di motivazione per avere la Corte ritenuto l'istanza proposta da soggetto inesistente a causa di divergenze anagrafiche (data di nascita e riscontro anagrafico) e per non aver applicato il principio di conservazione degli atti; (ii) vizio di applicazione dell'art. 666, comma 2, c.p.p., per avere la Corte considerato l'istanza meramente reiterativa rispetto a un precedente incidente già rigettato, nonostante il diverso proponente (ai quali erano diversi eredi/istanti) e l'allegata perizia tecnica del 26 marzo 2025, ritenuta dal ricorrente elemento di novità idoneo a scardinare la preclusione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che l'ordinanza impugnata poggia su due ragioni autonome e ciascuna idonea a reggere la declaratoria di inammissibilità: (a) l'atto introduttivo risultava riferito a un soggetto per il quale, dopo accertamenti anagrafici, non è emersa una corrispondenza certa (divergenza di data di nascita e soggetto risultato deceduto), sicché mancava la necessaria riferibilità soggettiva dell'istanza; (b) la questione sostanziale era identica a quella già definitivamente esaminata in un precedente incidente (medesimi titoli in sanatoria del 4 aprile 2013) e la perizia di parte non ha introdotto fatti o elementi sostanzialmente nuovi tali da superare la preclusione prevista dall'art. 666, comma 2, c.p.p. Inoltre la Corte ha ritenuto che il ricorso contenesse citazioni di precedenti giurisprudenziali inesistenti, indicative di colpa qualificata nell'elaborazione dell'atto; perciò ha condannato il ricorrente alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 5.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 666, comma 2, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità quando la richiesta sia manifestamente infondata o costituisca mera riproposizione di una domanda già rigettata; la giurisprudenza interpreta la preclusione in termini sostanziali (identità di petitum e causa petendi), non esclusivamente formali.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità; la somma può essere incrementata tenuto conto della causa di inammissibilità, con aggravamento se la causa è dovuta a colpa qualificata del ricorrente.

  • art. 611, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il trattamento cartolare del ricorso; la Corte ha trattato il ricorso cartolarmente ai sensi di tale disposizione.

  • legge n. 724/1994 (art. 39)

    Fissa regole sul condono edilizio: la Corte ha ritenuto che il manufatto non fosse condonabile per mancata ultimazione a rustico entro i termini e per superamento del limite volumetrico previsto dalla disciplina del condono.

  • legge n. 47/1985 (art. 31, comma 2)

    art. 31, comma 2 L. n. 47/1985

    Utilizzata dalla Corte in relazione alla nozione di opera ultimata a rustico per i termini di condonabilità; i verbali di sequestro hanno mostrato lavori non ultimati entro il termine utile.

  • legge n. 241/1990 (art. 17-bis)

    art. 17-bis L. n. 241/1990

    Riferita al tema del silenzio-assenso della Soprintendenza: la Corte ha osservato che il silenzio della Soprintendenza non valeva nel caso concreto come silenzio-assenso, dato che mancava un assetto procedimentale favorevole compiuto e il Comune aveva espresso un parere condizionato.

  • legge 27 dicembre 1947 n. 431 (art. 1-sexies) e DM 28 marzo 1985

    art. 1-sexies L. 431/85 e DM 28/03/1985

    Riferimenti al vincolo paesaggistico dell'area: la presenza di vincolo ha inciso sull'impossibilità di sanatoria della tettoia senza il parere vincolante della Soprintendenza.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Corte Cost., 13/06/2000, n. 186

    Ha stabilito che la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. non può essere automatica quando l'inammissibilità non è imputabile a colpa del ricorrente; la decisione di merito valorizza tale principio per calibrarne l'applicazione, ma consente aumento della somma se l'inammissibilità è dovuta a colpa qualificata.

Massime di principio

  • Errore nelle generalità: una mera inesattezza formale (es. trasposizione o omissione di un secondo nome) non determina per sé inesistenza dell'atto se l'identità del soggetto è univocamente ricostruibile dai documenti; ma divergenze anagrafiche su dati essenziali (es. diversa data di nascita o soggetto risultato deceduto) possono impedire la riferibilità soggettiva e rendere l'istanza inammissibile.
  • Reiterazione di istanze (art. 666 c.p.p.): la preclusione opera quando la domanda è sostanzialmente identica a quella già decisa e non emergono fatti o questioni giuridiche nuovi e rilevanti; la diversa veste formale o la diversa persona che propone non bastano se il petitum e la causa petendi restano gli stessi.
  • Perizia di parte: per superare la preclusione la perizia deve introdurre elementi di fatto o prove non già valutate e idonee a mutare la valutazione precedente; una diversa valutazione tecnica di elementi già noti difficilmente costituisce novità rilevante.
  • Funzione del giudice dell'esecuzione: nella valutazione di revoca/sospensione di ordine demolitorio il giudice deve accertare la plausibilità dell'esito amministrativo favorevole e verificare le cause ostative alla revoca, non limitandosi a prendere atto della mera esistenza di titoli.
  • Uso di intelligenza artificiale e responsabilità professionale: l'uso di strumenti automatizzati non esonera l'avvocato/difensore dal controllo e dalla verifica delle fonti; la citazione di precedenti inesistenti o di riferimenti non verificati può costituire colpa grave e comportare sanzioni (art. 616 c.p.p.).
  • Strategia processuale consigliata: prima di proporre nuovo incidente di esecuzione verificare che vi siano elementi sostanziali nuovi non già esaminati, documentare concretamente la novità (fatti nuovi, atti amministrativi sopravvenuti, perizie che producono nuove evidenze), ed assicurare la completa verificabilità anagrafica del proponente.

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