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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06772/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La lite origina da un avviso di accertamento TARSU notificato nel dicembre 2017, con cui il raggruppamento concessionario contestava alla società contribuente l'infedele denuncia delle superfici per gli anni 2011 e 2012, attribuendo maggiori superfici destinate alla vendita e a deposito e irrogando maggiore imposta, interessi e sanzioni. In primo grado il ricorso della contribuente era stato dichiarato inammissibile per un vizio di notifica; in appello la CTR aveva sanato il vizio ma respinto nel merito la pretesa. In cassazione la società ha articolato sette motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente; (2) difetto di legittimazione attiva del RTI per mancata iscrizione all'albo ex d.m. 289/2000; (3) illegittimità della costituzione in giudizio del concessionario tramite avvocato del libero foro, invocando l'art. 11 d.lgs. 546/1992; (4) violazione del diritto di difesa e mancata rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 546/1992; (5) prescrizione/decadenza dell'annualità 2011 ex art. 1, comma 161, l. 296/2006; (6) omessa valutazione di due perizie di parte e violazione dell'art. 24 d.lgs. 546/1992; (7) illegittimità della sanzione del 200% e pretesa applicazione del solo 30% per asserita mancanza di una disciplina specifica nel d.lgs. 22/1997. La Corte ha dichiarato inammissibile la produzione documentale depositata con nota, ha ritenuto inammissibili per novità o genericità o carenza di specificità i motivi 1, 2, 4, 6 e 7, e ha respinto il motivo 3 e il motivo 5 nel merito, affermando la legittimità della difesa del concessionario con avvocato esterno e la tempestività dell'avviso notificato il 27 dicembre 2017 per l'annualità 2011.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato integralmente rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibili la produzione documentale tardiva e gran parte delle censure per novità, genericità o mancata autosufficienza; ha inoltre ritenuto infondati il motivo sulla rappresentanza processuale del concessionario e quello sulla prescrizione/decadenza della pretesa per il 2011, rilevando che il termine di notifica scadeva il 31 dicembre 2017 e che l'avviso fu notificato il 27 dicembre 2017. Ne è conseguita la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    Non consente il deposito in cassazione di atti e documenti non prodotti nei gradi precedenti, salvo quelli relativi a nullità della sentenza impugnata e all'ammissibilità del ricorso e del controricorso.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato come parametro della denuncia di motivazione apparente della sentenza impugnata.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato quale norma sulla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla motivazione apparente.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Richiamato come norma sul contenuto della sentenza tributaria.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come riferimento per censure di violazione di legge, anche quando non espressamente indicato dal ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla nullità per motivazione apparente e in relazione ai vizi processuali denunciati.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per il requisito di specificità del ricorso per cassazione.

  • artt. 52 e 53 d.lgs. 446/1997

    Richiamati dalla resistente per fondare la legittimità della costituzione del raggruppamento concessionario e della sua attività di accertamento/riscossione dei tributi locali.

  • d.m. 289/2000

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l'assenza di legittimazione attiva del raggruppamento per mancata iscrizione all'albo ministeriale.

  • art. 11 d.lgs. 546/1992

    La Corte afferma che disciplina la capacità processuale del concessionario e consente di stare in giudizio a mezzo di dipendenti delegati, ma non impone l'uso esclusivo di funzionari interni; è legittimo anche il ricorso ad avvocato del libero foro.

  • art. 12 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla resistente per evidenziare la disciplina dell'assistenza tecnica e la legittimità del difensore esterno.

  • art. 59 d.lgs. 546/1992

    Invocato per chiedere la rimessione al primo giudice per asserite irregolarità insanabili del giudizio di primo grado.

  • art. 1, comma 161, l. 296/2006

    La Corte afferma che gli avvisi di accertamento dei tributi locali vanno notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; nel caso concreto la notifica del 27 dicembre 2017 era tempestiva per l'annualità 2011.

  • art. 24 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione al deposito e alla valutazione di documenti difensivi nel processo tributario.

  • art. 49 d.lgs. 22/1997

    Invocato dalla ricorrente per contestare la sanzione applicata; la Corte rileva la doglianza come generica e inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 13 del d.lgs. 471/1997

    Richiamato dalla resistente a sostegno della sanzione applicata per infedele denuncia delle superfici.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura periodica dei tributi locali e la conseguente prescrizione quinquennale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o temi di contestazione non trattati nei gradi di merito; chi deduce l'avvenuta discussione della questione deve indicare specificamente l'atto processuale in cui essa è stata sollevata, secondo il principio di autosufficienza.
  • La denuncia di motivazione apparente è inammissibile o infondata quando la sentenza di merito consente di ricostruire, sia pure sinteticamente, il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e la censura mira in realtà a ottenere un riesame del merito.
  • Nel processo tributario, il concessionario della riscossione può stare in giudizio anche tramite avvocato del libero foro; la previsione dell'art. 11 d.lgs. 546/1992 non impone l'esclusiva rappresentanza mediante propri funzionari, ma configura una facoltà.
  • Per i tributi locali, ai fini della decadenza dall'azione accertativa, rileva il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati; se la notifica dell'avviso interviene entro tale data, l'atto è tempestivo.
  • La mancata considerazione di perizie stragiudiziali non integra di per sé un vizio di omesso esame di un fatto decisivo, poiché tali elaborati hanno valore di meri elementi indiziari e la loro rilevanza è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice di merito.
  • La censura sulla sanzione tributaria è inammissibile quando non indica in modo chiaro la specifica norma asseritamente violata e si risolve in una mera contestazione generica della misura irrogata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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