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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14276/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo spirato il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. e non operante la sospensione feriale dei termini nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, quale controversia esecutiva. Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della resistente e dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore procedente)

La controversia

La controversia nasce da un’esecuzione forzata promossa da una creditrice per il pagamento dell’assegno di separazione dovutole dal coniuge. La creditrice ha pignorato presso terzi il credito che il debitore esecutato vantava nei confronti del padre. Il terzo pignorato ha contestato di essere debitore del figlio. Il giudizio di merito si è concluso con la declaratoria di esistenza del debito del terzo verso il debitore esecutato, confermata in appello. Il terzo ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, che la Corte non esamina nel merito perché ritiene il ricorso tardivo: la sentenza d’appello era stata pronunciata il 12 luglio 2018, non notificata, e il ricorso era stato consegnato all’ufficiale giudiziario l’11 febbraio 2019, oltre il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. La Corte aggiunge che la sospensione feriale non si applica alle controversie esecutive, inclusi i giudizi di accertamento dell’obbligo del terzo.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di notificazione della sentenza impugnata, il termine lungo per proporre ricorso per cassazione decorre dalla pubblicazione della sentenza e nel caso concreto risultava spirato.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della parte soccombente.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La memoria della controricorrente, priva di contenuti, incide sulla liquidazione delle spese della fase decisionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se la sentenza impugnata non è stata notificata, il ricorso deve essere proposto nel termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c.; la sua proposizione oltre tale termine comporta l’inammissibilità.
  • La sospensione feriale dei termini non si applica alle controversie esecutive; tale esclusione si estende anche al giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo nel pignoramento presso terzi.
  • La tardività del ricorso preclude l’esame dei motivi di impugnazione, imponendo la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese della parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione presso terzi
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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