Sentenza del 03/04/2019 n. 1981 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
RISCOSSIONE - Notifica cartella di pagamento - Incompletezza - Querela di falso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente deduceva che la cartella di pagamento notificata fosse incompleta, poiché mancavano alcune pagine o fogli. La contestazione riguardava quindi non solo il contenuto della cartella, ma anche l'attendibilità della relazione di notificazione redatta dal messo notificatore, nella parte in cui attestava la consegna della copia dell'atto.
La decisione
L'eccezione è stata respinta. Secondo la decisione, il contribuente che intenda contestare la completezza della copia notificata deve proporre querela di falso diretta specificamente contro la relazione di notificazione. In assenza di querela di falso, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova e l'attestazione del messo notificatore deve ritenersi riferita alla consegna di una copia completa dell'atto. La notifica, pertanto, è stata considerata regolare sotto questo profilo.
Norme richiamate
Art. 137, comma 2, codice di procedura civile
La norma disciplina l'attività di notificazione e il ruolo dell'ufficiale giudiziario o del messo notificatore nella consegna dell'atto e nella relativa attestazione.
Art. 148, codice di procedura civile
La relazione di notificazione fa fede, fino a querela di falso, delle attività compiute dal notificatore e delle circostanze da lui direttamente constatate, tra cui la consegna della copia dell'atto.
Massime di principio
- La semplice allegazione del contribuente secondo cui la cartella notificata era priva di alcune pagine non è sufficiente a superare l'attestazione contenuta nella relata di notifica.
- Quando la contestazione investe fatti direttamente attestati dal notificatore, come la consegna della copia completa dell'atto, è normalmente necessaria una querela di falso.
- In assenza di querela di falso, la relata conserva efficacia probatoria privilegiata e si presume che la copia consegnata corrisponda all'atto completo.
- Chi contesta l'incompletezza dell'atto deve distinguere tra vizi formali deducibili ordinariamente e contestazioni riguardanti la falsità o non veridicità dell'attestazione del pubblico ufficiale.
- La decisione non esclude ogni possibile contestazione della cartella, ma stabilisce che la specifica contestazione della completezza della copia consegnata deve essere proposta con lo strumento processuale appropriato.
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