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Sentenza

Sentenza n. 5423/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento del provvedimento -OMISSIS-, emesso dal Ministro dell’interno, di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. f) l. 5 febbraio 1992 n. 91, nonché di tutti gli atti a tale provvedimento comunque connessi, presupposti e conseguenti;

Giustizia amministrativa202301879

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, motivato esclusivamente dalla condanna penale della moglie del richiedente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, che il reato contestato alla moglie non rientrava tra quelli ostativi alla concessione della cittadinanza previsti dall'art. 6 della legge n. 91/1992. In secondo luogo, ha censurato l'illogicità e l'irragionevolezza del diniego, poiché fondato unicamente sul pregiudizio penale della coniuge, senza una valutazione complessiva della situazione familiare, della condotta del richiedente e degli ulteriori elementi acquisiti nell'istruttoria. La condanna riguardava una pena condizionalmente sospesa di venti giorni di reclusione per abuso dei mezzi di correzione, consistente nell'avere dato uno schiaffo al figlio a fini educativi, senza cagionare lesioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, disponendo che il Ministero si ridetermini. Ha precisato che, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità in materia di cittadinanza, anche condanne a carico dei familiari diverse da quelle contemplate dall'art. 6 della legge n. 91/1992 possono essere valutate come potenzialmente ostative, ma non possono determinare automaticamente il rigetto. Nel caso concreto, l'amministrazione si è limitata a prendere atto dell'esistenza formale della condanna della moglie, senza verificare se l'episodio fosse concretamente sintomatico di mancata integrazione del nucleo familiare nel tessuto sociale italiano o di un insufficiente assimilazione dei valori dell'ordinamento da parte del richiedente. La condotta, valutata in relazione al titolo di reato e alle circostanze dell'episodio, è stata ritenuta di limitata offensività e non indicativa di particolare allarme sociale. Anche il riferimento dell'amministrazione agli effetti indiretti della cittadinanza sulla possibilità di espellere la coniuge è stato giudicato inconferente, in assenza dell'individuazione di una specifica lesione dell'interesse pubblico. L'estinzione del reato, intervenuta successivamente al diniego, non è stata utilizzata per valutare la legittimità originaria dell'atto, ma è stata considerata elemento esterno confermativo della limitata capacità offensiva della condotta. Sono state ravvisate carenza di istruttoria e irragionevolezza del giudizio negativo. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    Disciplina la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, oggetto dell'istanza del ricorrente.

  • art. 6 l. 5 febbraio 1992, n. 91

    Individua alcune condanne ostative alla concessione della cittadinanza; il TAR ha chiarito che la disposizione non esaurisce necessariamente ogni possibile valutazione amministrativa sui precedenti penali dei familiari, ma che ogni elemento deve essere apprezzato concretamente e globalmente.

  • art. 571 c.p.

    Qualifica il reato per il quale la moglie del ricorrente era stata condannata; la natura e le circostanze concrete dell'episodio sono state valorizzate per escluderne la valenza sintomatica di mancata integrazione o di particolare allarme sociale.

  • art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Richiamato dall'amministrazione in relazione all'effetto indiretto della cittadinanza sulla possibilità di espellere il coniuge straniero; il TAR ha ritenuto tale argomento inconferente, non essendo stata individuata una specifica lesione dell'interesse pubblico.

Massime di principio

  • Nella valutazione discrezionale delle domande di cittadinanza per naturalizzazione, anche le condanne penali a carico dei familiari del richiedente, diverse da quelle tipizzate dalla legge come ostative, possono essere considerate dall'amministrazione; tuttavia, esse non possono fondare automaticamente il diniego senza un esame concreto della loro natura, gravità, attualità e rilevanza rispetto all'integrazione del nucleo familiare e all'assimilazione dei valori dell'ordinamento da parte del richiedente.
  • È viziato per carenza di istruttoria e irragionevolezza il diniego di cittadinanza fondato esclusivamente sull'esistenza formale di una condanna del coniuge, quando l'amministrazione non valuti globalmente la situazione familiare, la condotta del richiedente, le circostanze concrete del reato e la sua effettiva capacità di segnalare mancata integrazione o pericolosità sociale.
  • La discrezionalità amministrativa in materia di cittadinanza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di motivare in modo concreto la specifica incidenza del precedente penale del familiare sull'interesse pubblico alla concessione o al diniego dello status civitatis; il mero richiamo a possibili effetti indiretti sulla posizione del coniuge non è sufficiente.
  • Ai fini del controllo giurisdizionale sul diniego di cittadinanza, un elemento sopravvenuto rispetto al provvedimento impugnato non può essere utilizzato per valutarne direttamente la legittimità originaria, ma può assumere rilievo esterno come elemento dimostrativo della limitata offensività della condotta già considerata dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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