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Sentenza

Sentenza del 10/01/2018 n. 272 - Comm. Trib. Prov. Catania

Cessione intracomunitaria - Non imponibilità dell'operazione - Onere prova del diritto a fruire di deroga o esenzione fiscale a carico del contribuente - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La non imponibilità non può essere riconosciuta in assenza di adeguata prova documentale dell'effettiva movimentazione intracomunitaria dei beni. L'onere della prova grava sul contribuente che invoca il beneficio fiscale; in mancanza, l'operazione è trattata come cessione interna imponibile ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di applicare il regime di non imponibilità IVA alle cessioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 331/1993. Per beneficiare del regime devono sussistere contemporaneamente il requisito soggettivo, quello territoriale e quello oggettivo, inclusa l'effettiva spedizione o il trasporto dei beni dall'Italia verso un altro Stato membro dell'Unione europea. Il cedente deve dimostrare l'uscita della merce dall'Italia e l'acquisto da parte del soggetto comunitario.

Norme richiamate

  • Art. 41 del D.L. n. 331/1993

    La non imponibilità delle cessioni intracomunitarie richiede la presenza congiunta dei requisiti soggettivo, territoriale e oggettivo, tra cui l'effettivo invio dei beni in un altro Stato membro dell'Unione europea.

  • D.P.R. n. 633/1972

    Quando non sono dimostrati i requisiti della cessione intracomunitaria, l'operazione è qualificata come cessione interna soggetta a IVA.

Massime di principio

  • Chi invoca una deroga o un'esenzione fiscale deve fornire la prova dei relativi presupposti.
  • Per applicare la non imponibilità IVA a una cessione intracomunitaria non è sufficiente indicare una partita IVA comunitaria: occorre dimostrare anche l'effettivo trasferimento dei beni in un altro Stato membro.
  • È opportuno conservare fatture, documenti di trasporto, prove di consegna, corrispondenza commerciale, documentazione del vettore e pagamenti, valutati complessivamente come prova dell'uscita dei beni dall'Italia.
  • Se la documentazione non dimostra in modo coerente la movimentazione intracomunitaria, l'Amministrazione può riqualificare l'operazione come cessione interna imponibile.
  • Il principio è coerente con la giurisprudenza della Corte di cassazione, tra cui le sentenze n. 3603/2009, n. 21956/2010, n. 20575/2011, n. 13457/2012 e n. 1670/2013.

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