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Sentenza

Sentenza n. 17/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento avente ad oggetto “Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) n. 147/2023” ad oggetto ‘Sanatoria edilizia per opere di manutenzione straordinaria in difformità da DIA 03/2004'', per immobile sito in Tizzano Val Parma, Frazione Reno, Strada Case Pacchiani n. 1 – PRESA D''ATTO” prot. n. 1468/2024 dell’11 marzo 2024 del Comune di Tizzano Val Parma - SUAP; - del provvedimento prot. n. 2526 del 26 aprile 2024 del Comune di Tizzano Val Parma – SUAP;

Giustizia amministrativa202400117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: presa d’atto della SCIA n. 147/2023, relativa a una sanatoria edilizia per opere di manutenzione straordinaria eseguite in difformità da una DIA, e successivo provvedimento comunale del 26 aprile 2024

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato i provvedimenti comunali chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, e in via subordinata il riesame della domanda di SCIA in sanatoria oppure l’accertamento dell’intervenuto silenzio-assenso. Aveva dedotto tre motivi: violazione dell’art. 2 della l. 241/1990, disparità di trattamento, violazione del giusto procedimento, dei principi di imparzialità e buon andamento, della tipicità del provvedimento, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, sviamento e contraddittorietà; violazione dell’art. 17, comma 2, della l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004, contraddittorietà, errore in procedendo, carenza di istruttoria e violazione del giusto procedimento; ulteriore violazione della medesima disposizione regionale in relazione al punto d) dell’allegato alla legge regionale, con deduzione di contraddittorietà, carenza di istruttoria e motivazione, incongruità, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, sviamento e contraddizione. L’istanza cautelare era stata respinta perché il pregiudizio allegato aveva natura patrimoniale e non era stato dimostrato un danno grave e irreparabile. Successivamente la ricorrente ha rinunciato integralmente al ricorso e alle domande, con accettazione del Comune resistente.

La decisione

Il Collegio ha preso atto della rinuncia al ricorso, verificando che essa fosse stata sottoscritta per accettazione dal difensore del Comune resistente. Ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), 84 e 85, comma 9, c.p.a., ha dichiarato estinto il giudizio senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro i provvedimenti comunali. Le spese di lite sono state integralmente compensate, conformemente alla richiesta della ricorrente cui ha aderito il Comune.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre la violazione dei termini e degli obblighi procedimentali dell’amministrazione; il giudice non ne ha esaminato il merito a seguito della rinuncia.

  • art. 17, comma 2, l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla SCIA in sanatoria e ai presupposti sostanziali dell’intervento comunale; il giudice non ne ha esaminato il merito.

  • art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.

    Applicato per dichiarare l’estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia al ricorso.

  • art. 84 c.p.a.

    Applicato in relazione alla rinuncia al ricorso e alla richiesta di compensazione delle spese.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Applicato per dichiarare l’estinzione del giudizio dopo la verifica dell’accettazione della rinuncia da parte dell’amministrazione resistente.

Massime di principio

  • La rinuncia integrale al ricorso, ritualmente formulata e accettata dalla parte resistente costituita, comporta l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), 84 e 85, comma 9, c.p.a.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, il giudice non deve esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento amministrativo impugnato.
  • Le spese di lite possono essere compensate quando tale regolazione è richiesta dal ricorrente e accettata dall’amministrazione resistente.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

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