Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 818/2026 - Bari, Sezione U

per l'annullamento A.- Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento il provvedimento del provvedimento de Prefetto di -OMISSIS- del 4 ottobre 2023, recante interdittiva antimafia, unitamente agli atti ivi richiamati, avverso il diniego di accesso agli atti del 21 novembre 2023 e avverso il provvedimento del GSE del 30 ottobre 2023, B.- Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 11 ottobre 2025: per l’annullamento del provvedimento emesso dal Prefetto di -OMISSIS- il 27 giugno 2025, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs n. 159/2011, di rigetto dell’istanza di riesame presentata da parte ricorrente e confermativo del precedente provvedimento interdittivo.

Giustizia amministrativa202301423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sezioni UniteSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Interdittiva antimafia del 4 ottobre 2023, diniego di accesso agli atti, provvedimento del GSE di risoluzione del rapporto relativo a un impianto fotovoltaico e successivo provvedimento prefettizio del 27 giugno 2025 di rigetto dell'istanza di riesame

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa agricola)

Prevale il privato

La controversia

La ditta ha impugnato l'interdittiva antimafia deducendo, anzitutto, la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento e omesso preavviso di rigetto, nonché la violazione dell'art. 92 del d.lgs. 159/2011 e dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ha inoltre contestato l'erroneità del presupposto relativo all'istanza di informazione antimafia presentata da AGEA, sostenendo che, durante la detenzione del titolare e il sequestro dei beni aziendali, non vi fossero richieste di contributi tali da giustificare l'iniziativa. Nel merito ha dedotto violazione degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011, difetto di istruttoria e di motivazione, carenza, genericità, non attualità e insufficiente individualizzazione del quadro indiziario. Secondo la ricorrente, la Prefettura avrebbe valorizzato vicende penali risalenti, procedimenti conclusi con proscioglimento o assoluzione, procedimenti ancora sub iudice, rapporti con la coniuge e un contesto territoriale mafioso senza dimostrare un concreto collegamento tra tali elementi e la gestione dell'impresa, né un'effettiva capacità di condizionamento mafioso delle scelte aziendali. È stato inoltre impugnato il diniego di accesso agli atti istruttori, ritenuto lesivo del diritto di difesa per mancato bilanciamento tra esigenze di riservatezza e accesso difensivo, nonché il provvedimento del GSE, ritenuto consequenziale all'interdittiva. Con motivi aggiunti è stato impugnato il provvedimento prefettizio del 27 giugno 2025, di rigetto dell'istanza di riesame e conferma dell'interdittiva, censurandone l'istruttoria e la rinnovata valutazione negativa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo fondate le censure di difetto di istruttoria e di motivazione riferite all'interdittiva e al successivo diniego di riesame. Il giudice ha ribadito che l'informazione antimafia ha natura preventiva e non richiede la prova penale dei fatti, ma deve fondarsi su una prognosi probabilistica sorretta da indizi gravi, precisi e concordanti, secondo la regola del più probabile che non. Il quadro indiziario deve essere valutato unitariamente, con riguardo alla sua qualità, concretezza, attualità e proporzionalità, senza trasformare la misura in una pena del sospetto. Nel caso concreto, la Prefettura aveva richiamato arresti, procedimenti penali, rapporti familiari e un contesto territoriale mafioso, ma non aveva illustrato fatti storici e condotte individualizzate idonei a dimostrare che il titolare e la coniuge svolgessero una funzione di trasmissione di interessi mafiosi verso l'impresa, né che avessero inciso sulle scelte imprenditoriali condizionandone l'indirizzo. La mera menzione di vicende giudiziarie e del contesto territoriale non è stata ritenuta sufficiente: quest'ultimo può costituire un fattore di cornice rafforzativo, ma non una presunzione assoluta di permeabilità. Il TAR ha inoltre rilevato che la sommatoria di elementi non decisivi non accresce automaticamente il valore probatorio del quadro complessivo. Analoghe carenze hanno riguardato il provvedimento di riesame, che non ha fornito elementi sufficienti a sostenere la rinnovata valutazione negativa. Le ulteriori censure procedimentali sono state assorbite. Sono stati annullati sia l'interdittiva antimafia sia il provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame, con salvezza del potere dell'Amministrazione di rideterminarsi nel rispetto delle coordinate indicate. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, d.lgs. 159/2011

    tentativi di infiltrazione mafiosa "tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate"

    L'informazione antimafia presuppone una valutazione preventiva del tentativo di infiltrazione mafiosa finalizzato a condizionare concretamente le scelte e gli indirizzi dell'impresa.

  • art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011

    La disposizione individua elementi sintomatici tipizzati dell'infiltrazione mafiosa e consente di valorizzare anche gli accertamenti disposti dal prefetto.

  • art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011

    unitamente a concreti elementi da cui risulti che l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata

    Gli elementi non tipizzati possono fondare l'interdittiva solo se accompagnati da concreti elementi che colleghino l'attività d'impresa all'agevolazione o al condizionamento mafioso.

  • art. 7 l. 241/1990

    La violazione della comunicazione di avvio del procedimento è stata dedotta, ma la relativa censura è stata assorbita dopo l'accoglimento per difetto di istruttoria e motivazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La violazione del preavviso di rigetto è stata dedotta, ma la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 24 l. 241/1990

    La disciplina dell'accesso e delle sue limitazioni è stata invocata con riferimento all'accesso difensivo, senza essere esaminata nel merito per effetto dell'assorbimento.

  • art. 143 TUEL

    Il riferimento a precedenti scioglimenti di enti locali è stato considerato come elemento del contesto territoriale, non sufficiente da solo a dimostrare la permeabilità dell'impresa.

Massime di principio

  • L'interdittiva antimafia, pur avendo natura preventiva e non sanzionatoria, deve fondarsi su un quadro indiziario composto da elementi gravi, precisi, concordanti, concreti e attuali, idonei a rendere più probabile che non il tentativo di infiltrazione mafiosa nell'impresa.
  • La valutazione prefettizia non può ridursi a un mero sospetto o a una pena del sospetto: deve individuare condotte sintomatiche, cointeressenze qualificate, frequentazioni significative, utilità anche indirette e un nesso concreto tra tali elementi e la capacità di condizionare il governo dell'impresa.
  • Il giudice amministrativo può verificare pienamente i fatti rivelatori del pericolo e sindacare ragionevolezza, proporzionalità, logicità, coerenza e completezza della prognosi prefettizia, pur senza sostituire la propria valutazione di merito a quella dell'Amministrazione.
  • Il contesto territoriale caratterizzato dalla presenza mafiosa può costituire un elemento di cornice idoneo a rafforzare indizi specifici, ma non può operare come presunzione assoluta di permeabilità dell'impresa.
  • I rapporti di parentela con soggetti contigui o affiliati alla criminalità organizzata sono rilevanti solo quando, per intensità e caratteristiche concrete, consentano di desumere una conduzione collettiva o una regia familiare dell'impresa ovvero una concreta influenza mafiosa sulle decisioni aziendali; la parentela, considerata isolatamente, non è sufficiente.
  • La mera sommatoria di fattori deboli o non decisivi non produce automaticamente un quadro probatorio sufficiente: gli indizi devono essere valutati unitariamente, ma anche nella loro intrinseca consistenza qualitativa, con motivazione puntuale e individualizzata.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.