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Sentenza

Sentenza del 31/05/2021 n. 5329 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Sussistenza della prescrizione in caso di scissione dei termini tra spedizione e ricezione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento TIA relativo al 2009 per ?.296,72; principali censure: prescrizione e decadenza dal potere di riscossione per notifica oltre i termini, e nullità/inesistenza della notifica per violazione dell'art.148 c.p.c. (notifica effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento). L'appellante deduceva inoltre nullità per mancata sottoscrizione dell'atto, carenza di motivazione e difetto di legittimazione dell'ente impositore; altresì contestava la debenza dell'IVA.

La decisione

La Commissione ha accolto parzialmente l'appello. Ha ritenuto che l'avviso relativo al 2009, notificato il 14/01/2015, fosse tardivo rispetto al termine del 31/12/2014 e pertanto la pretesa tributaria era prescritta perché, trattandosi di atto recettizio notificato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione si perfeziona al momento della ricezione da parte del destinatario e non alla spedizione. In pari tempo la Commissione ha confermato la decisione di primo grado nella parte che esclude la imponibilità IVA della TIA. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 148 c.p.c.

    La norma riguarda la forma e le modalità della notificazione; la decisione interpreta in combinato con la giurisprudenza che per atti recettizi inviati con raccomandata con avviso di ricevimento il momento rilevante ai fini della prescrizione è la conoscenza legale (ricezione) e non la spedizione.

  • art. 14, comma 33, D.L. n.78/2010 (conv. L. n.122/2010)

    La norma è stata richiamata per escludere l'imponibilità IVA della TIA; la decisione conferma l'orientamento che riconosce l'assenza di imponibilità IVA secondo la disciplina richiamata.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass. sent. n. 9841/2009; Cass. n.14862/2009; Cass. n.18759/2013; Cass. SS.UU. n.24822/2015

    Tale giurisprudenza viene utilizzata per affermare il principio secondo cui, ai fini dell'interruzione o estinzione del termine prescrizionale, la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o la spedizione non sono sufficienti: l'atto deve essere effettivamente pervenuto e conosciuto dal destinatario.

Massime di principio

  • Per atti recettizi notificati tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) ai fini della prescrizione rileva la data di ricezione (conoscenza legale) e non la data di spedizione; pertanto solo la prova della ricezione interrompe o blocca il decorso del termine prescrizionale.
  • Se un avviso di accertamento viene notificato dopo il termine di decadenza previsto dalla legge, la pretesa tributaria è estinta per prescrizione/decadenza e l'atto può essere annullato sul punto.
  • Al censurare una notifica è utile chiedere e produrre l'attestazione di ricezione (modulo A/R, data di ritiro, firma del destinatario) e controllare l'effettiva corrispondenza tra destinatario indicato e chi ha effettivamente ricevuto l'atto (eredi, domiciliatario, ecc.).
  • Le contestazioni sulla debenza dell'IVA sulla TIA vanno valutate anche rispetto alla normativa sopravvenuta: verificare l'efficacia temporale delle disposizioni (momento di entrata in vigore) e la giurisprudenza dominante sul tema per capire se l'esenzione si applica al periodo oggetto di contestazione.
  • Nel formulare un ricorso/ampliamento di motivi è opportuno sollevare alternativamente più profili (prescrizione, nullità formali, carenza motivazionale, inesistenza del presupposto impositivo) così da avere binari difensivi sovrapposti nel caso in cui uno soltanto non venga ritenuto fondato.

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