Cassazione Civile, Ordinanza n. 19118/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per il recupero del prelievo erariale unico (PREU), ritenendo che quattro apparecchi da gioco rinvenuti presso un esercizio commerciale fossero apparecchiature rientranti nell'art. 110, comma 6, TULPS, cioè macchine erogatrici di vincite in denaro e quindi assoggettate al PREU. I contribuenti avevano sostenuto che si trattasse invece di apparecchi destinati solo all'intrattenimento, senza vincita di denaro, riconducibili all'art. 110, comma 7, TULPS e soggetti alla diversa imposta sugli intrattenimenti. In cassazione è stata dedotta, come unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2727 e 2729 c.c., dell'art. 39 quater, comma 4, d.l. n. 269 del 2003, convertito in l. n. 326 del 2003, e dell'art. 14-bis d.P.R. n. 640 del 1972, assumendo che i giudici di merito avessero errato nel ritenere integrati i presupposti del PREU e nel non attribuire rilievo alla perizia prodotta dalla difesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la decisione della CTR si fondasse su un accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità, avendo il giudice di merito valorizzato il rinvenimento di denaro nelle apparecchiature sequestrate e ritenuto insufficiente la perizia di parte a dimostrare che gli apparecchi non erogassero vincite in denaro. Ha quindi escluso che la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, introducesse un vero errore di diritto, rilevando invece una richiesta di rivalutazione del fatto. Il ricorso è stato rigettato e i ricorrenti sono stati condannati alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 110, comma 6, TULPS
individua gli apparecchi da gioco erogatori di vincite in denaro, cui si applica il regime impositivo del PREU
art. 110, comma 7, TULPS
riguarda gli apparecchi destinati all'intrattenimento senza vincita in denaro, soggetti a diverso trattamento fiscale
art. 39 quater, comma 4, d.l. 30 settembre 2003, n. 269
norma posta a base dell'avviso di accertamento per il recupero del PREU
art. 14-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640
richiamato per la disciplina dell'imposta sugli intrattenimenti alternativa al PREU
art. 115 c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta erronea valutazione del materiale probatorio
art. 116 c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta violazione dei criteri di valutazione delle prove
art. 2727 c.c.
richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici
art. 2729 c.c.
richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici e della loro gravità, precisione e concordanza
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro formale del motivo di ricorso per cassazione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito sotto la veste formale della denuncia di violazione di legge, quando la censura mira in realtà a contestare l'apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di merito.
- La qualificazione di un apparecchio da gioco ai fini dell'applicazione del PREU o dell'imposta sugli intrattenimenti dipende dall'accertamento in fatto delle caratteristiche concrete dell'apparecchio e degli elementi emersi in verifica, tra cui il rinvenimento di denaro e l'idoneità a erogare vincite in denaro.
- La valutazione circa la sufficienza o insufficienza di una perizia di parte a superare gli esiti dell'accertamento svolto in verifica è riservata al giudice di merito, salvo vizi logici manifesti o errori materiali.
- Quando il ricorso per cassazione è rigettato, opera il principio di soccombenza per la liquidazione delle spese e, ricorrendone i presupposti, sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
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