Ordinanza n. 1712/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento -PREVIA TUTELA CAUTELARE- - del provvedimento di revoca del visto d’ingresso in Italia per ricerca n. 2059 del 27/11/2024, emesso dall’Ambasciata d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese; - di ogni atto e provvedimento ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del visto d’ingresso in Italia per ricerca
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare, il provvedimento dell’Ambasciata d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese che ha revocato il visto d’ingresso per ricerca. Ha contestato, in particolare, la non comprensibilità e l’insufficienza conoscitiva dell’atto impugnato. Il TAR, con una precedente ordinanza, aveva ordinato al MAECI di depositare gli atti necessari alla comprensione dei fatti di causa, adottando le cautele opportune per la documentazione riservata. Alla camera di consiglio il Ministero ha dichiarato di avere avviato il procedimento per acquisire la documentazione, ma di non disporne ancora, riservandosi il deposito successivo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che persistesse l’inderogabile necessità di acquisire gli atti richiesti per poter decidere, anche ai fini della domanda cautelare. Ha quindi reiterato il contenuto istruttorio della precedente ordinanza, sollecitando il MAECI a definire il più rapidamente possibile la procedura di acquisizione e deposito della documentazione, con le cautele previste per gli atti riservati. Il Collegio si è riservato di decidere sull’istanza cautelare allo stato degli atti nella successiva camera di consiglio, fissata al 10 marzo 2026. Non è stata definita la domanda di annullamento né è stata ancora adottata una decisione sulla cautela. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ritenga indispensabile acquisire documentazione amministrativa non ancora disponibile, necessaria alla comprensione dei fatti e alla decisione anche cautelare, può reiterare gli incombenti istruttori già disposti e fissare una successiva camera di consiglio, riservando ogni decisione sulla domanda cautelare.
- La documentazione riservata necessaria all’istruttoria processuale deve essere depositata con le cautele previste dall’ordinamento, in modo da bilanciare le esigenze di conoscenza del giudice e di tutela della riservatezza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 52/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 53/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 54/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 56/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 57/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →