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Ordinanza

Ordinanza n. 1712/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento -PREVIA TUTELA CAUTELARE- - del provvedimento di revoca del visto d’ingresso in Italia per ricerca n. 2059 del 27/11/2024, emesso dall’Ambasciata d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese; - di ogni atto e provvedimento ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito.

Giustizia amministrativa202503439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del visto d’ingresso in Italia per ricerca

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare, il provvedimento dell’Ambasciata d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese che ha revocato il visto d’ingresso per ricerca. Ha contestato, in particolare, la non comprensibilità e l’insufficienza conoscitiva dell’atto impugnato. Il TAR, con una precedente ordinanza, aveva ordinato al MAECI di depositare gli atti necessari alla comprensione dei fatti di causa, adottando le cautele opportune per la documentazione riservata. Alla camera di consiglio il Ministero ha dichiarato di avere avviato il procedimento per acquisire la documentazione, ma di non disporne ancora, riservandosi il deposito successivo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che persistesse l’inderogabile necessità di acquisire gli atti richiesti per poter decidere, anche ai fini della domanda cautelare. Ha quindi reiterato il contenuto istruttorio della precedente ordinanza, sollecitando il MAECI a definire il più rapidamente possibile la procedura di acquisizione e deposito della documentazione, con le cautele previste per gli atti riservati. Il Collegio si è riservato di decidere sull’istanza cautelare allo stato degli atti nella successiva camera di consiglio, fissata al 10 marzo 2026. Non è stata definita la domanda di annullamento né è stata ancora adottata una decisione sulla cautela. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ritenga indispensabile acquisire documentazione amministrativa non ancora disponibile, necessaria alla comprensione dei fatti e alla decisione anche cautelare, può reiterare gli incombenti istruttori già disposti e fissare una successiva camera di consiglio, riservando ogni decisione sulla domanda cautelare.
  • La documentazione riservata necessaria all’istruttoria processuale deve essere depositata con le cautele previste dall’ordinamento, in modo da bilanciare le esigenze di conoscenza del giudice e di tutela della riservatezza.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelareTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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